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1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2, è nominato un
giudice, scelto tra i magistrati ordinari e non membro dell'Eurojust, affinché figuri nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune istituita ai sensi dell'articolo 23 della Decisione.
2. La nomina non comporta la collocazione fuori dal ruolo organico della magistratura.
3. La durata dell'incarico è di due anni, prorogabili per non più di una volta.
ART. 8.
(Nomina di un giudice ai fini dell'inserimento nell'elenco dei giudici che possono fare parte dell'autorità di controllo comune).
Al comma 1, sostituire le parole da: Con decreto fino a: è nominato con le seguenti: Di concerto con il Ministro della giustizia il Consiglio Superiore della magistratura nomina.
8. 1. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.