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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 9).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'unico emendamento riferito all'articolo 7.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 7.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo che ha terminato il tempo a sua disposizione. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Presidente, mi lasci parlare qualche minuto quantomeno nell'ambito del tempo che abbiamo a disposizione per intervenire a titolo personale.
Si tratta di uno dei punti su cui vorrei che l'Assemblea prestasse attenzione. Dunque, non avendo molto tempo, cercherò di esprimere il mio pensiero con un solo concetto. Il nostro emendamento interviene sulla lettera a) dell'articolo 7, laddove si prevede che il membro nazionale può chiedere, in deroga al divieto contenuto nell'articolo 329 del codice di procedura penale - norma che disciplina il segreto degli atti processuali - informazioni scritte.
Faccio un esempio: ai sensi dell'articolo 3, il funzionario del Ministero della giustizia - che, come assistente, si può sostituire al magistrato componente - può chiedere al procuratore di Roma di ricevere informazioni scritte sul fascicolo processuale a carico di Cola Sergio. Ditemi voi se tutto questo sia giusto e conforme alla Costituzione!
Poi, quando ciò accadrà, non strepitiamo, non eleviamo alti lai in difesa del Parlamento, perché siamo noi che stiamo approvando una disciplina di questo genere, stabilendo che un funzionario dell'amministrazione, che non è un magistrato, si può sostituire per legge nello svolgimento delle funzioni del magistrato di Eurojust e può mettere il naso in tutti i fascicoli processuali esistenti nel nostro paese per qualsiasi imputato e per qualsiasi ipotesi di reato.
Ritengo che ciò non sia giusto. Abbiamo dunque presentato un emendamento di poche righe con riferimento ad un articolo che invece ne conta decine e decine, proponendo di sopprimere poche parole. Lo facciamo per difendere i diritti e le libertà dei cittadini, tante volte vanamente invocate, e ritengo che si farebbe cosa buona e giusta se, una volta tanto, si intervenisse in tal senso.
NINO MORMINO, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, anche su questo punto vorrei fornire una risposta al collega Bonito, al fine di rassicurarlo. Infatti, il comma 2 dell'articolo 7 prevede che tale richiesta possa non avere seguito presso il giudice richiesto, il quale valuterà la possibilità di concedere o meno le informazioni.
La decisione del giudice interpellato può essere sottoposta ad una verifica di carattere giurisdizionale nelle varie fasi dell'impugnazione, che è consentita sia da parte del pubblico ministero sia da parte del membro richiedente. Quindi, ritengo che anche in ciò si riveli la natura assolutamente precaria del potere giurisdizionale diretto da parte del membro dell'Eurojust.
Dunque, non credo che le preoccupazioni del collega Bonito possano essere condivise né che il punto possa divenire dirimente per l'attribuzione di funzioni e ruoli che non sono propri del membro nazionale dell'Eurojust.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Non intendo soffermarmi troppo sull'argomento né voglio evocare norme e disposizioni del codice di procedura penale, che potrebbero suonare come tecnicalità senza senso. Il comma in esame, su cui abbiamo presentato l'emendamento, consente di accedere agli atti coperti dal segreto delle indagini, affermando che tali atti potranno essere disvelati al membro nazionale che lo chiedesse, anche in deroga alla norma che tutela il segreto, ovvero l'articolo 329 del codice di procedura penale. La previsione che il segreto possa essere opposto, unitamente alla procedura che ne permette il superamento, è esattamente quanto previsto nel nostro ordinamento, anche in materia di collegamento di indagini e di collaborazione tra magistrati. Anche oggi i magistrati del pubblico ministero possono accedere ai dati tutelati dal segreto, ma tale segreto può essere opposto anche al magistrato stesso e, in determinate circostanze, la notizia può essere differita. Nei confronti del magistrato, membro nazionale di Eurojust, potrà quindi essere opposto il segreto delle indagini con gli stessi modi e limiti ora esistenti nei confronti degli altri magistrati.
Da questa norma, quindi, ricaviamo alcune considerazioni. Il magistrato di Eurojust potrà accedere, anche sulla base delle direttive impartite dal ministro, a qualsiasi atto coperto dal segreto delle indagini, al quale il magistrato, autonomamente, non potrebbe mai accedere. Il secondo corollario che ne consegue, se non verrà modificato l'articolo 3, è che tale procedura potrà essere richiesta anche da chi non ha la qualifica di magistrato, almeno secondo il nostro ordinamento. Tale previsione rende ancora più grave la norma che ci accingiamo a votare, in termini di garanzie per i cittadini.
Un altro aspetto che intendo sottolineare riguarda il potere di accesso ai dati tutelati dal segreto di indagine, conferito al membro nazionale di Eurojust; questo è esattamente lo stesso di cui godono gli altri magistrati italiani, con gli stessi limiti e le stesse condizioni. Ne esce, quindi, vieppiù rafforzata la natura giuridica di potere giudiziario conferita al membro nazionale di Eurojust. Ecco perché, signor Presidente, chiediamo al Governo e al relatore di accogliere coerentemente questo emendamento, se considerano la funzione esercitata effettivamente di ordine politico-amministrativo. Qualora, invece, non venisse accolto, ci rafforzeremmo ancor più nella convinzione che si tratta di un potere giudiziario e che, per effetto di questo, le norme costituzionali del nostro sistema sarebbero palesemente violate, nel caso in cui lo stesso magistrato non venisse assistito dalle garanzie costituzionali o nel caso in cui questo potesse essere sostituito da persona priva delle medesime prerogative. Pertanto, raccomandiamo l'approvazione dell'emendamento 7.1 ed una riflessione da parte del relatore e del Governo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Sostengo anch'io questo emendamento e le ragioni sono state articolate molto bene dai colleghi che mi hanno preceduto. Non intendo quindi ripeterle, ma vorrei solo sottolineare che vi sono altri provvedimenti all'esame della Camera dei deputati - mi riferisco, in particolare, al mandato di cattura europeo -, per i quali i colleghi della Casa delle libertà hanno, giustamente, sollevato il problema della conformità delle norme comunitarie alla nostra Costituzione. Vi sono questioni di principio fondamentali che non possono essere aggirate e che vanno tenute in considerazione, indipendentemente dallo schieramento di maggioranza o opposizione.
Ritengo che la questione sollevata dall'emendamento in esame sia fondamentale. L'articolo 7 prevede addirittura che si possa derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale per accedere ad atti coperti dal segreto di indagine, anche da parte di un funzionario, non necessariamente un magistrato, nominato dal ministro della giustizia, con tutte le conseguenti implicazioni che sono state già sottolineate. Si tratta dunque di una questione estremamente rilevante e la deroga prevista dalla disposizione in esame sarebbe pregiudizievole da tutti punti di vista.
Ferma restando la nostra opinione sulla natura giurisdizionale delle funzioni attribuite ad Eurojust, che emerge in maniera sempre più palese, richiamiamo l'attenzione dell'Assemblea sulla questione specifica oggetto dell'emendamento in esame, volto a sopprimere la disposizione che consente di derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale, di cui raccomandiamo l'approvazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.
MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ritengo che i colleghi comprendano l'importanza delle scelte che stiamo compiendo. Ho letto gli interventi svolti durante la discussione sulle linee generali, che ha avuto luogo in un'aula purtroppo deserta; anche oggi riscontro scarsa attenzione. Le scelte che stiamo compiendo con l'approvazione del provvedimento in esame sono decisive, non solo per la lotta alla criminalità e per la costruzione di un organismo sovranazionale a livello europeo finalmente efficace, ma anche per le conseguenze che le stesse implicano sulla natura e sulle caratteristiche dell'ordinamento democratico.
Occorre chiedersi se la decisione che istituisce Eurojust intervenga o meno nel nostro ordinamento e possa o meno violare le norme fondamentali della Costituzione e le libertà e le garanzie essenziali da essa definite. Riteniamo che l'emendamento in esame sia decisivo per smascherare quello che si può definire un eccesso di attuazione della decisione istitutiva di Eurojust, che ne ha determinato lo stravolgimento.
È stata già richiamata l'attenzione su un elemento di grave violazione, costituito dal fatto che l'organo giudiziario riceve direttamente istruzioni da un organo politico, soprattutto in relazione a competenze riguardanti l'esercizio dell'azione penale. Si tratta di un vulnus delicatissimo, e credo che soprattutto la Casa delle libertà, in virtù del suo nome, dovrebbe prestare attenzione all'emendamento in esame. Si potrebbe infatti pervenire a un voto comune su un provvedimento che qualifica il ruolo dell'Europa dal punto di vista dell'efficacia della lotta alla criminalità organizzata. Se l'emendamento in esame dovesse essere respinto, saremmo costretti ad esprimere voto contrario sul provvedimento, in quanto esso snatura le finalità, che condividiamo, dell'istituzione di Eurojust, che riteniamo fondamentale per la costruzione dell'Europa. Tuttavia, la costruzione dell'Europa va di pari passo con la difesa delle libertà e dei diritti inalienabili sanciti dalla Costituzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, ritengo che gli interventi che mi hanno preceduto, salvo quello dell'onorevole Mormino, siano la conseguenza di una cattiva lettura - non so se in buona o in mala fede - dell'articolo 7.
Mi è parso di sentire, in particolare negli interventi dell'onorevole Mascia e dell'onorevole Maura Cossutta, che la richiesta di informazioni o di accesso al casellario giudiziale per l'acquisizione dei precedenti penali o dei carichi pendenti, vada de plano e non sia sottoposta ad alcun tipo di valutazione.
Sarebbe pure ammissibile, in casi eccezionali. Indubbiamente si creerebbero problemi di natura costituzionale e se queste richieste avessero magari ad oggetto attentati terroristici come quello di Madrid o come quelli che si profilano in questi giorni, ci troveremmo di fronte ad una fase emergenziale. Ma questo provvedimento rispetta la Costituzione in pieno, dà dignità e riconosce alla magistratura il ruolo che le compete.
Il comma 1, peraltro, non esaurisce la formulazione dell'articolo 7, e a tale riguardo va anche considerato il comma 2 dello stesso articolo. Allora, penso sia sfuggito a coloro che sono intervenuti che la richiesta non va accolta de plano, che non è possibile ottenere l'accesso sic et simpliciter senza alcun tipo di valutazione, se è vero che il comma 2 dell'articolo 7 stabilisce che la richiesta di cui al comma 1, lettera a) - le informazioni scritte - ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b) - accesso alle informazioni contenute nel casellario giudiziale - è inviata all'autorità giudiziaria competente, che la valuta. È previsto inoltre che questa valutazione avvenga nella fase delle indagini preliminari o anche in una fase successiva, con l'individuazione del giudice competente a norma dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, il quale giudice - ecco il massimo rispetto per la funzione giurisdizionale - valuterà o meno se sussistono i presupposti per derogare all'articolo 329 del codice di procedura penale.
Ma non finisce qui, onorevole Cossutta e onorevole Mascia: verso il decreto emesso dal giudice delle indagini preliminari o dall'autorità giudiziaria procedente vi è la possibilità di ricorrere in Cassazione sia da parte del procuratore europeo sia da parte del pubblico ministero. Ma vi è ancora di più: il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile nel termine di 20 giorni e l'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta. Allora, quale altra copertura costituzionale cercate? Se lo abbiate fatto in buona o in cattiva fede non lo so, ma vi siete limitati ad esaminare solamente il comma 1 dell'articolo 7 e non anche il comma 2, che vi smentisce clamorosamente.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cola. La buona fede però è sempre presunta...
SERGIO COLA. Siamo d'accordo... Ed io l'ammetto!
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 7.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 429
Votanti 427
Astenuti 2
Maggioranza 214
Hanno votato sì 201
Hanno votato no 226).
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'articolo 7.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito, al quale ricordo però che i tempi a disposizione del suo gruppo sono esauriti. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. La ringrazio, signor Presidente, infatti vorrei utilizzare i tempi per gli interventi a titolo personale.
Voteremo «sì» all'approvazione dell'articolo 7 nonostante l'assoluta gravità della disciplina della lettera a), nella parte in cui consente una deroga al segreto istruttorio, nelle forme, nei modi e nei termini illustrati male da me, ma in maniera assai chiara ed efficace dal collega Sinisi. Credo soprattutto di dover dire che le colleghe Mascia e Maura Cossutta avevano ottime ragioni da vendere, poiché esse hanno opportunamente ricordato che l'ultimo caso famoso in cui qualcuno si è rifiutato di dare accesso ad atti istruttori coperti da segreto, quel qualcuno è finito sotto procedimento disciplinare, immediatamente fulminato dalle ire del ministro Castelli. Il fatto che nella norma si stabilisca che di fronte all'atto arbitrario si può anche dire di «no» e che questo emendi l'arbitrarietà precedente, è un ragionamento che, sul piano della logica, francamente non riesco ad accettare.
Rimane il fatto, Presidente, che vi è un brutto inciso, che peraltro non riesce a nascondere il valore complessivo dell'articolo 7, che è nettamente preponderante. Non possiamo votare contro l'articolo 7, perché l'articolo 7 è il cuore della disciplina di cooperazione e collaborazione, è il cuore di Eurojust: se noi bocciassimo l'articolo 7 colpiremmo al cuore questo nuovo istituto, negheremmo la sostanza di Eurojust. E non lo possiamo fare.
Per cui - molto a malincuore, per carità - voteremo «sì», non potendo peraltro omettere di denunciare ancora una volta che lo facciamo nella consapevolezza che in questo articolo 7, insieme a tante cose buone e positive, vi è un vulnus gravissimo al sistema di garanzie del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, annuncio molto rapidamente - e credo, in qualche modo, anche lapidariamente - che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 7. La bocciatura di un nostro emendamento dimostra il nostro assunto sul fatto che stiamo parlando di una autorità che dispone di poteri giudiziari significativi. Ho già illustrato le nostre obiezioni al comma 2 dell'articolo in esame, ma vorrei ricordare che si tratta degli stessi poteri, in termini di coordinamento e di collegamento delle indagini, attribuiti ad altre autorità giudiziarie.
Tuttavia, non possiamo negare che lo scambio delle informazioni costituisca davvero il nucleo essenziale della possibilità di avviare una collaborazione in Europa in questo ambito. Infatti, se negassimo all'Eurojust il potere di conoscere le informazioni giudiziarie, di attingere alle informazioni nazionali e di scambiarle, negheremmo, in buona sostanza, la sua stessa essenza.
È questo il motivo per cui, nonostante si profili una funzione di autorità giudiziaria del membro nazionale di Eurojust e della stessa struttura, preannuncio che il nostro gruppo voterà a favore dell'articolo 7, perché reputiamo che esso rappresenti un passo in avanti nella costruzione dello spazio giuridico europeo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intervengo innanzitutto per sottolineare, con particolare riferimento all'intervento svolto dall'onorevole Cola, che se una norma è sbagliata non può essere considerata giusta solo perché vi è una norma successiva che cerca di attenuarne i danni.
Considero la norma in oggetto sbagliata sul piano dei principi. Il fatto che vi sia un'autorità superiore ed autonoma in grado di porvi rimedio non risolve la questione, perché tale norma è comunque sbagliata, a causa di quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge in esame,
che indica coloro che possono essere nominati assistenti del membro nazionale. Essi, come è stato già ricordato, non sono soltanto magistrati, mentre le prerogative previste nel provvedimento in esame sono esattamente le funzioni normalmente riservate ai giudici.
Preannuncio, pertanto, che il nostro gruppo voterà contro l'approvazione dell'articolo 7. Ricordo che abbiamo già espresso la nostra posizione a favore dell'istituzione di un organismo europeo competente in questa materia, in grado di cooperare con altre strutture e di costituire l'embrione di uno spazio giuridico europeo; riteniamo, tuttavia, che organismi di questo tipo debbano marciare di pari passo, assieme a tutte le garanzie che consideriamo indispensabili.
Ci troviamo, infatti, in una fase in cui la lotta alla criminalità, in diverse forme - perfino la lotta al terrorismo -, rischia di non saper coniugare i problemi della sicurezza con le garanzie. Pensiamo si tratti di un'emergenza che debba essere tenuta in considerazione in ciascuna delle scelte che ci accingiamo a compiere.
È stato giustamente sostenuto che, con il primo comma dell'articolo 7 del disegno di legge in esame, si infligge un vulnus al sistema delle garanzie. Noi vorremmo sottolineare tale aspetto, senza dimenticare che il resto rappresenta il conseguimento di obiettivi che comunque condividiamo; tuttavia, riteniamo di trovarci in una fase in cui la sicurezza e le garanzie debbano essere strettamente legati. Ribadisco, pertanto, il voto contrario del gruppo di Rifondazione comunista sull'articolo in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 416
Votanti 409
Astenuti 7
Maggioranza 205
Hanno votato sì 401
Hanno votato no 8).
Prendo atto che l'onorevole Zanella ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto astenersi.
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