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1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale può:
a) richiedere e scambiare con l'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, informazioni scritte in ordine a procedimenti penali ed al contenuto di atti degli stessi;
b) accedere alle informazioni contenute nel casellario giudiziale, nel casellario dei carichi pendenti, nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti degli illeciti amministrativi dipendenti da reato, ai sensi degli articoli 21 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nei registri delle notizie di reato e negli altri registri istituiti presso gli uffici giudiziari ed in ogni altro pubblico registro;
c) richiedere all'autorità che ha la competenza centrale per la sezione nazionale del Sistema di informazione Schengen di comunicargli dati inseriti nel Sistema.
2. La richiesta di cui al comma 1, lettera a), ovvero di accedere alle informazioni di cui al medesimo comma 1, lettera b), è inviata all'autorità giudiziaria competente. Nella fase delle indagini preliminari provvede il pubblico ministero il quale, se ravvisa motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, trasmette la stessa, unitamente al proprio parere, al giudice per le indagini preliminari che provvede con decreto motivato. Nelle fasi successive provvedono, con decreto motivato, rispettivamente il giudice dell'udienza preliminare ovvero il giudice individuato ai sensi dell'articolo 91 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, acquisito il parere del pubblico ministero. Il decreto che accoglie o rigetta la richiesta è impugnabile dal pubblico ministero e dal membro nazionale di Eurojust nel termine di venti giorni dalla comunicazione del provvedimento dinanzi alla Corte di cassazione. L'impugnazione sospende l'esecuzione del provvedimento di accoglimento della richiesta.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 3 della Decisione, il procuratore della Repubblica, quando procede ad indagini per talune delle forme di criminalità o dei reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione, che coinvolgono almeno due Stati membri dell'Unione europea, od un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione, o la Comunità, ne dà notizia al membro nazionale dell'Eurojust.
ART. 7.
(Richiesta di informazioni, accesso alle banche dati e ai sistemi informativi nazionali, obbligo di informativa).
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: anche in deroga fino a: procedura penale.
7. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.