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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 7).
Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo alla votazione dell'articolo 5.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, non abbiamo presentato proposte emendative all'articolo 5, anche se si tratta di un articolo importante e strutturalmente essenziale per l'intero quadro della disciplina che ci viene proposta, per la semplice ragione che il Governo, nel formulare tale articolo (che reca il titolo «Poteri del membro nazionale dell'Eurojust»), si è strettamente attenuto ai contenuti della decisione del Consiglio dell'Unione europea.
Noi stiamo conducendo una battaglia, per un verso politica e per più versi culturale (ed in parte anche tecnica), per rapportare e riportare il contenuto del testo a due parametri, che riteniamo fondamentali: da una parte, le norme della nostra Costituzione; dall'altra (ma direi con analogo potere cogente), i principi della decisione. Infatti, per dare attuazione a «qualche cosa» non ci possiamo mettere in contrasto con questo «qualche cosa». In altri termini e fuor di metafora, nel momento in cui approviamo una disciplina di principi comunitari (nello specifico contenuti in una decisione assunta dal Consiglio dell'Unione europea), è fuor di dubbio che a quei principi dobbiamo strettamente attenerci, giacché, se così non fosse, contrasteremmo con i principi ai quali affermiamo di voler dare attuazione e, in tal caso, sarebbe evidente il conflitto logico, ma, ancor di più, quello istituzionale e politico.
Ebbene, l'articolo 5 ripercorre - una volta tanto ci piace riconoscerlo - pedissequamente e riformula letteralmente quanto stabilito dal Consiglio dell'Unione europea. Questo ci induce a ritenere la norma accettabile e addirittura giusta, così come ci induce, sul piano dei lavori parlamentari, a votare a favore di tale articolo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, l'articolo 5 definisce la natura dei poteri conferiti al nostro membro nazionale dell'Eurojust.
Credo sia utile che l'Assemblea sia pienamente consapevole della portata dei poteri conferiti a tale soggetto, che, come è stato deciso di comune accordo, anche sulla base dei requisiti costituzionali, deve essere necessariamente espressione dell'autorità giudiziaria, quindi dotato di poteri inquirenti.
Il membro nazionale può - lo ricordo - chiedere l'esercizio dell'azione penale. In particolare, la norma prevede la possibilità, da parte delle autorità giudiziarie, di valutare se avviare un'indagine o esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati, ma la decisione si applica a tutti i paesi dell'Unione europea, anche a quelli che non conoscono l'obbligatorietà dell'azione penale. Se chiederà di esercitare l'azione penale nei confronti di un
soggetto individuato, per fatti determinati, l'autorità nazionale non potrà esimersi, nel nostro paese, dall'esercitare l'azione penale.
Il membro nazionale può, inoltre, svolgere funzioni di coordinamento con le autorità giudiziarie di vari paesi membri di Eurojust; istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati (potrà dire alla Francia e all'Italia o alla Germania e all'Italia di coordinare insieme le proprie forze di polizia ed organizzare un'autentica investigazione); assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati e, quindi, garantire lo scambio di informazioni tra le autorità giudiziarie di vari paesi (alle suddette potrà fornire assistenza, così come a ciascuno dei magistrati che lo richiederanno); collaborare con la rete giudiziaria europea; ricevere e proporre rogatorie, secondo la previsione di tutti i reati di sua competenza più gravi. Infine, potrà prestare sostegno alle indagini che si svolgeranno in ciascun paese e partecipare anche alle attività di squadre investigative comuni.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il ritenere ragionevolmente che si tratti di funzioni amministrative penso sia un esercizio poco ragionevole sul piano della logica ed assolutamente infondato sul piano del diritto.
Credo, pertanto, si debba esprimere un convinto voto favorevole in merito all'istituzione di questo nuovo organismo giudiziario e riflettere quando individueremo, come stiamo facendo, sia le prerogative del medesimo e di ciascuno degli Stati membri sia le funzioni di coloro che possono sostituire i membri nazionali, qualora siano impediti nell'esercizio delle loro funzioni.
Per quanto riguarda l'articolo 3, mi auguro possa essere modificato anche in termini di riduzione del danno nei confronti del nostro paese, anche con riferimento alla violazione clamorosa delle regole che assistono i poteri dell'autorità giudiziaria ed i doveri di tutela delle garanzie di ciascun cittadino.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 422
Votanti 412
Astenuti 10
Maggioranza 207
Hanno votato sì 410
Hanno votato no 2).
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