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1. Nell'ambito delle indagini ed azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4 della Decisione ed ai fini del conseguimento degli obiettivi di impulso e miglioramento del coordinamento delle medesime indagini ed azioni penali e di miglioramento della cooperazione tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché di assistenza delle stesse, di cui all'articolo 3 della Decisione, il membro nazionale esercita i poteri di cui all'articolo 6 della Decisione.
2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, il membro nazionale può, in particolare:
a) chiedere alle autorità giudiziarie competenti di valutare se:
1) avviare un'indagine od esercitare un'azione penale in ordine a fatti determinati;
2) porre in essere un coordinamento con le autorità competenti di altri Stati membri interessati;
3) istituire una squadra investigativa comune con le autorità competenti di altri Stati membri interessati, conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione;
b) assicurare l'informazione reciproca tra le autorità giudiziarie competenti degli Stati membri interessati in ordine alle indagini ed alle azioni penali di cui l'Eurojust ha conoscenza;
c) assistere, su loro richiesta, le autorità nazionali competenti e quelle degli altri Stati membri per assicurare un coordinamento ottimale delle indagini e delle azioni penali, anche mediante l'organizzazione di riunioni tra le suddette autorità;
d) prestare assistenza per migliorare la cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri;
e) collaborare e consultarsi con la rete giudiziaria europea, anche utilizzando e contribuendo ad arricchire la sua base di dati documentali;
f) ricevere dalle autorità giudiziarie, attraverso i corrispondenti nazionali o direttamente nei casi di urgenza, e trasmettere alle autorità competenti degli altri Stati membri, richieste di assistenza giudiziaria, quando queste riguardano indagini od azioni penali relative alle forme di criminalità ed ai reati di competenza dell'Eurojust di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della Decisione e richiedono, per essere eseguite in modo coordinato, l'assistenza dell'Eurojust;
g) prestare sostegno, con l'accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione e su richiesta dell'autorità giudiziaria competente, anche nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano ed un Paese terzo, se con tale Paese è stato concluso un accordo che instaura una cooperazione ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 3, della Decisione o se tale sostegno rivesta un interesse essenziale, o nel caso in cui le indagini e le azioni penali interessino unicamente lo Stato italiano e la Comunità;
h) partecipare, con funzioni di assistenza, alle attività di una squadra investigativa
comune costituita conformemente ai pertinenti strumenti di cooperazione.