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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 6).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, il parere della Commissione è contrario sugli emendamenti Bonito 4.1 e Finocchiaro 4.2. Ricordo che l'emendamento Perlini 4.3, sul quale la Commissione bilancio aveva espresso un parere contrario, è stato ritirato dai presentatori.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bonito 4.1.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'articolo 4 disciplina la durata dell'incarico e, insieme ad essa, il trattamento economico. Intendo soffermarmi sulla durata dell'incarico.
Il testo governativo propone, per i componenti di Eurojust nominati dall'autorità nazionale, mandati temporali di quattro anni, prevedendo nel contempo la possibilità di una proroga non superiore a due anni. Sulla questione mi permetto di fare le seguenti osservazioni.
Il mio punto di vista politico - su cui abbiamo già avuto animate e lunghe discussioni - è che Eurojust sia una struttura giudiziaria. Da ciò faccio derivare una serie di conseguenze, alcune delle quali attengono anche alla disciplina della durata.
Osservo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che i componenti di Eurojust nominati dalle autorità nazionali, se sottoposti alla disciplina che ci accingiamo ad approvare, non hanno una garanzia di cui, nel nostro paese, godono i magistrati, in base ad un preciso dettato costituzionale.
Non devo certo ricordarlo al presidente Biondi: i giudici sono inamovibili. Si tratta di una garanzia che la Costituzione pone a difesa, presidio e rafforzamento della giurisdizione.
Nel provvedimento, ci troviamo di fronte ad una disciplina che non prevede l'inamovibilità e che introduce il principio della rinnovabilità dell'incarico.
Signor Presidente, un magistrato - che, nella mia visione, svolge funzioni giurisdizionali - è, dunque, amovibile? Se tale magistrato intende proseguire nel suo incarico, sa bene che la rinnovabilità è collegata ad una valutazione da parte di chi deve dare le menzionate direttive. In altre parole, vi è un magistrato che per poter proseguire l'esercizio delle proprie funzioni ha bisogno di un atteggiamento, non dico supino o ossequioso, ma comunque attento verso i propri superiori (che dovranno decidere della sua rinnovabilità).
Signor Presidente, senza scomodare i sacri principi costituzionali e senza dire, nella legge, che i componenti di Eurojust sono inamovibili, che devono godere di prerogative costituzionali - lo farò dopo, ma non con quest'emendamento -, si potrebbe stabilire un termine massimo, congruo (lo stesso legislatore dice quattro anni più due), per esempio, sei anni, escludendo il potere di rinnovo. Ossia, si potrebbe dire, semplicemente, che il magistrato di Eurojust svolge le sue funzioni in un congruo termine che il legislatore ritiene, nella sua insindacabilità, di indicare in sei anni.
Se accanto a ciò, si introduce il principio che, dopo sei anni, il giudice non può vedersi rinnovare l'incarico, le chiedo, signor Presidente - sul piano della logica e della dialettica - non avremmo raggiunto gli stessi obiettivi di tutela che la Costituzione, peraltro, disegna disciplinando istituti di ben altra rilevanza?
Avremmo un magistrato che saprebbe di non poter essere rinnovato e che, quindi, non dovrebbe dire grazie a nessuno per la sua attività. Non dovrebbe ingraziarsi alcuna autorità superiore, perché il rinnovo non è possibile. Al tempo stesso, il medesimo magistrato saprebbe di dover svolgere le sue funzioni nell'arco temporale di sei anni.
Credo si tratterebbe di una norma assolutamente ragionevole. L'ho illustrata tentando di essere il più chiaro possibile e rivolgendo il mio ragionamento soprattutto alla sua ottima persona, signor Presidente. Lei sa quanto la stimi.
Peraltro, avrei gradito che le stesse argomentazioni che ho indirizzato a lei fossero state percepite - in parte, forse, lo sono state - dal rappresentante del Governo e, soprattutto, dal relatore (il quale, verosimilmente, a tale mio tentativo emendativo, assai positivo e costruttivo, avrebbe potuto dare un'adeguata risposta).
Mi accontento di affidare il mio pensiero - non immortale - ai resoconti dell'Assemblea. Qualche cosa ho fatto; comunque, ho adempiuto il mio compito nel modo migliore in cui riesco a farlo.
PRESIDENTE. Onorevole Bonito, lei è stato molto chiaro e credo che l'Assemblea ascolti, anche se sembra non farlo. Si tratta di uno strano fenomeno!
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, intervengo molto brevemente sull'emendamento Bonito 4.1. Il senso di tale proposta emendativa è chiaro: si vuole evitare che vi sia la possibilità di un rinnovo sulla base di un giudizio espresso sulla qualità e sulle prestazioni del magistrato addetto a questo ufficio. Chiediamo che, per trasparenza, il suo incarico non possa essere rinnovato e che, al tempo stesso, debba durare per un periodo complessivo di sei anni.
Si tratta di emendamento che non vuole spostare i termini della questione, ma semplicemente rafforzare l'imparzialità ed anche le garanzie per tutti i cittadini.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 4.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 413
Votanti 411
Astenuti 2
Maggioranza 206
Hanno votato sì 191
Hanno votato no 220).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Finocchiaro 4.2
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, l'emendamento Finocchiaro 4.2 ha un'evidente relazione logica con l'emendamento appena respinto. Da parte mia, del mio gruppo parlamentare e di tutti coloro che hanno sottoscritto l'emendamento in esame, si cerca di raggiungere lo stesso risultato, questa volta non attraverso una modifica della disciplina, bensì attraverso il diretto riferimento alla norma costituzionale.
Si affronta, altresì, un'altra importante questione, ossia quella degli assistenti del membro nazionale di Eurojust. La disciplina precipua che affronta la materia relativa all'istituzione della figura dell'assistente è contenuta nell'articolo 3 del provvedimento il cui esame è stato accantonato e, pertanto, se ne parla adesso per la prima volta.
La figura dell'assistente è importante: nella norma accantonata si stabilisce il principio per cui ogni magistrato di Eurojust può essere assistito da tre assistenti, uno dei quali, signor Presidente, può addirittura sostituirlo in toto. Ciò significa che, per disposto normativo e legislativo, questo legislatore ritiene assolutamente fungibili le funzioni del magistrato componente di Eurojust e quelle dell'assistente. Incongruamente, poi, si dà la possibilità di affidare l'incarico di assistente non già ad un magistrato, ma ad un dirigente del ministero. Pertanto, rispetto alla fungibilità delle funzioni tra assistente e magistrato, direi che questa disciplina si pone in termini quantomeno di estrema discutibilità. Tuttavia, ne parleremo quando torneremo ad occuparci dell'articolo 3.
Dobbiamo ora esaminare l'emendamento Finocchiaro 4.2 con il quale si afferma che si applicano agli assistenti, oltre che al membro nazionale di Eurojust, le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.
Questa necessità giuridica e normativa diventa ancora più impellente proprio perchè non è stato approvato l'emendamento precedente. Abbiamo quindi nuovamente un magistrato dell'Eurojust a termine, che per aspirare al rinnovo può essere tentato dall'assumere un atteggiamento di «attenzione» nei riguardi di chi gli è superiore e fissa le direttive. Da qui la necessità di invocare per quel magistrato
le guarentigie e le prerogative, nonché la disciplina costituzionale che il foro nazionale interno prevede per la magistratura del nostro paese. Da qui ancora l'esigenza e la necessità di prevedere nella legge ciò che la Costituzione prevede all'articolo 107, ovvero che il magistrato componente dell'Eurojust ha il diritto di invocare per sé e, direi, per il paese e per i cittadini, quella disciplina di rango superiore.
Quest'ultima deve altresì essere invocata da quell'assistente le cui funzioni, abbiamo visto, possono essere quelle del magistrato, giacché, come abbiamo potuto verificare, esiste una espressa disciplina che rende fungibili le due figure e che consente all'assistente di fare tutto ciò che può fare il magistrato componente di Eurojust. Tra l'altro, quest'ultimo può rivendicare un potere importante, ovvero quello di impulso giudiziario. L'assistente infatti, e mi auguro che non possa mai essere il dirigente dell'amministrazione della giustizia, può rivolgersi al procuratore della Repubblica di Roma e dire - mi consentirà l'onorevole Cola, per l'amicizia che ci lega, di invocarlo sempre nel mio esempio - al procuratore della Repubblica di Roma, o meglio al sostituto presso la procura della Repubblica di Roma, che inizia un procedimento penale in danno di Cola Sergio. Allora, se questo è, e così è, dal momento che mi sembra che la lettura della norma non consenta un'interpretazione diversa, a quell'assistente occorre dare le garanzie che l'articolo 107 della nostra Costituzione stabilisce per tutti i magistrati del nostro paese.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo brevemente per dire che apprezzo moltissimo la coerenza dell'onorevole Bonito che è, come è ovvio, portata alle estreme conseguenze. Infatti, anche coerentemente con quanto già stabilito prima, quando si chiede l'applicazione dell'articolo 107 della Costituzione, e quindi la garanzia dell'inamovibilità, si chiede di applicare qualcosa che a livello giuridico non è configurabile.
Noi infatti riteniamo, e lo abbiamo ribadito più volte, che nel caso di specie il magistrato non eserciti alcuna funzione di carattere giurisdizionale, bensì esclusivamente di carattere amministrativo. L'articolo 107 della Costituzione prevede che i magistrati siano inamovibili e che non possano essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non in seguito ad una decisione del Consiglio superiore della magistratura.
Nel caso di specie, i magistrati sono posti fuori ruolo ed esercitano funzioni di carattere non giurisdizionale; per questo non si applica l'articolo 107 della Costituzione.
Coerentemente con quanto abbiamo detto in precedenza, esprimiamo pertanto voto contrario sulla proposta emendativa sottoscritta dall'onorevole Bonito.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, più che svolgere un intervento vero e proprio, vorrei semplicemente ricordare che l'articolo 9, paragrafo 1, della decisione in esame prevede che i membri nazionali siamo soggetti all'ordinamento interno dello Stato membro per quanto riguarda lo statuto.
Nel momento in cui noi decidiamo che i membri nazionali devono essere magistrati, a questi non possono che essere applicate, per quanto riguarda il loro statuto, le prerogative e le regole fissate dal nostro ordinamento, a cominciare dalla Costituzione. Per questa ragione, l'emendamento proposto non può che essere, a nostro avviso, approvato.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento
Finocchiaro 4.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 427
Votanti 424
Astenuti 3
Maggioranza 213
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 224).
Ricordo che l'emendamento Perlini 4.3 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 4.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, ci rammarichiamo non poco del trattamento che i gruppi della maggioranza stanno riservando al tentativo dell'opposizione di rendere più ragionevole, più equo e più coerente con la nostra Carta suprema il complesso di disposizioni attraverso le quali si intende dare attuazione alla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 2002.
Sono stati respinti entrambi gli emendamenti da noi presentati all'articolo 4, che non ci sembra contenessero disposizioni particolarmente travolgenti dell'impianto proposto dal Governo. Tale atteggiamento di chiusura totale dovrebbe indurci ad una reazione altrettanto decisa, dovrebbe cioè indurci a dire «no» all'articolo 4. Preannuncio invece il voto favorevole del mio gruppo parlamentare su tale articolo, con il quale intendiamo sottolineare il nostro grande interesse politico verso l'approvazione della norma attuativa della suddetta decisione del 2002.
Abbiamo già espresso le nostre ragioni in sede di discussione sulle linee generali e di esame dell'articolo 1, programmatico rispetto alla restante disciplina. Ci teniamo perché sentiamo il valore di una primogenitura culturale e politica verso questo fondamentale organismo, perché crediamo nell'Europa e nell'integrazione giuridica del nostro continente, perché pensiamo che la libertà e la sicurezza dei cittadini possano fortemente giovarsi dall'istituzione di tale struttura.
Dunque, nei limiti in cui ciò è possibile, esprimiamo un voto favorevole. Questo è il senso del voto che diamo ad una norma che riteniamo sia stata pensata male e scritta peggio. Tale norma non contiene principi giusti che si ispirino ad un'alta arte di governo che sappia prevedere le conseguenze, che si faccia carico delle questioni di impatto normativo. Tutto ciò è stato messo da parte. In maniera notarile si è detto che il rappresentante dello Stato italiano deve durare in carica quattro anni: se ci piace, lo facciamo rimanere in carica altri due anni, altrimenti lo rimandiamo a casa; se non segue le direttive, possiamo bacchettarlo; se non fa quello che diciamo, possiamo censurarlo; se non mette sotto processo Sergio Cola come noi gli diciamo di fare, possiamo rimproverarlo! Tutto ciò non ci piace, ma riteniamo vi sia un'esigenza politica alta: quella di sostenere - ripeto - tale nuova struttura, sulla quale abbiamo tanto lavorato e sulla quale si sono impegnati i nostri uomini migliori.
Per tale ragione, voteremo a favore dell'articolo 4. Sulla contraddizione di fondo, culturale e politica, avremo modo di tornare in sede di dichiarazione di voto finale. Anche in tale sede, infatti, dovremo spiegare le ragioni della nostra forte opposizione, che si coniugheranno, verosimilmente, con un voto di astensione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Nonostante il disagio per aver visto respinti i due emendamenti che avevamo proposto all'articolo 4, la nostra spinta verso una maggiore integrazione politica europea, che passi anche attraverso le strutture giudiziarie, ci impone di esprimere un voto favorevole su questo articolo. Ciò, ripeto, nonostante il
mancato accoglimento delle nostre proposte emendative.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 421
Votanti 419
Astenuti 2
Maggioranza 210
Hanno votato sì 418
Hanno votato no 1).
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