Allegato A
Seduta n. 451 del 7/4/2004


Pag. 8


...

(A.C. 4293 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Durata dell'incarico e trattamento economico).

1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente,
mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Durata dell'incarico e trattamento economico).

Al comma 1, sostituire le parole da: quattro fino alla fine del comma con le seguenti: sei anni e non sono rinnovabili.
4. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.
4. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.


Pag. 9

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'assistente che riveste il ruolo di sostituto del membro nazionale è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione.
4. 3. Perlini.