...
1. I mandati del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust e dei suoi assistenti hanno una durata di quattro anni e sono prorogabili per non più di due anni.
2. I magistrati ordinari ed i dirigenti appartenenti all'amministrazione della giustizia ai quali sono attribuiti gli incarichi di membro nazionale o di assistente,
mantengono il proprio trattamento economico complessivo; agli stessi è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita, rispettivamente, dal primo consigliere e dal primo segretario di delegazione.
ART. 4.
(Durata dell'incarico e trattamento economico).
Al comma 1, sostituire le parole da: quattro fino alla fine del comma con le seguenti: sei anni e non sono rinnovabili.
4. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust ed i suoi assistenti sono inamovibili. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 107 della Costituzione.
4. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'assistente che riveste il ruolo di sostituto del membro nazionale è altresì corrisposta un'indennità, comprensiva di ogni altro trattamento all'estero, corrispondente a quella percepita dal consigliere di delegazione.
4. 3. Perlini.