Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 451 del 7/4/2004
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(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4293)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4293 sezione 5)
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, l'articolo 3 riguarda gli assistenti del membro nazionale distaccato presso l'Eurojust. Essi esercitano un ruolo di grande rilievo, anche perché possono sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
L'emendamento Bonito 3.1, coerentemente con quanto sin qui sostenuto per il membro effettivo di Eurojust, chiede che gli assistenti del membro nazionale siano nominati dal Consiglio superiore della magistratura di concerto con il ministro della giustizia. Dunque, l'emendamento menzionato persegue l'obiettivo di rendere più efficiente l'Eurojust e di rafforzare le sue funzioni, senza alterare i profili nazionali, suggerendo una nomina di concerto tra Governo e Consiglio superiore della magistratura.
Siamo convinti - e i nostri emendamenti seguono questa direzione - che l'Eurojust sia un organismo europeo assolutamente necessario e che la cooperazione in materia di giustizia e di contrasto ai fenomeni di criminalità sia un punto essenziale dell'azione europea; d'altra parte, essa è già stata introdotta nel terzo pilastro del Trattato ed è stata sviluppata attraverso, non solo la decisione di Tampere, di cui ci occupiamo oggi, ma anche la Costituzione (si pensi all'articolo 174 del Trattato che stabilisce che il compito di Eurojust è quello di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra autorità nazionali responsabili dell'azione penale contro la criminalità grave che interessa due o più Stati membri o che richiede un'azione penale su basi comuni).
Ci accostiamo a questi temi con la ferma determinazione politica di far crescere l'azione europea in materia di contrasto alla criminalità e di cooperazione giudiziaria, consapevoli che portare all'interno di Eurojust (e in genere all'interno dell'acquìs comunitario), per la crescita della sovranazionalità, i principi tipici degli ordinamenti nazionali, vuol dire avere anche un certo grado di flessibilità.
Non crediamo che il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale debba essere inteso come tabù indiscutibile tale da ostacolare gli input e l'attuazione delle priorità nell'ambito dell'Europa nell'esercizio dell'azione penale del contrasto alla criminalità. Riteniamo che riconoscere sovranità agli organismi europei implichi un certo grado di flessibilità, di adattamento e (perché no?) di ripensamento dell'ordinamento nazionale e dei principi costituzionali.


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Mentre il terrorismo internazionale minaccia la stessa sicurezza degli Stati europei, anche per colpa di improvvide guerre preventive, mentre le nostre Forze armate sono impantanate in Iraq, senza guida e senza missione, mentre cresce a tutti i livelli l'insicurezza, noi siamo convinti che possiamo e dobbiamo rafforzare il ruolo dell'Europa e la cooperazione giudiziaria, senza tradire i principi costituzionali, e siamo disponibili agli adattamenti necessari.
Credo che il senso di questo emendamento, che implica e richiede un concerto, nella nomina degli assistenti dell'ufficio di Eurojust, tra Governo e Consiglio superiore della magistratura, vada nella direzione dell'efficienza, della crescita dell'azione comunitaria e del rispetto dei principi dell'ordinamento interno.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

NINO MORMINO, Relatore. Signor Presidente, propongo all'Assemblea di accantonare l'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti e di passare all'esame dell'articolo successivo, considerato che abbiamo l'esigenza di consultarci in merito alla possibilità di modificare il parere espresso.

FRANCESCO BONITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, nessuna obiezione sulla proposta di accantonamento dell'esame dell'articolo 3. Peraltro, poiché sul mio emendamento 3.1 è stato formulato un rilievo dalla Commissione bilancio, vorrei sottoporre al Comitato dei nove un'integrazione dello stesso, che verrebbe riformulato nel senso che gli assistenti del membro nazionale, in numero non superiore a tre per ogni membro nazionale, sono nominati dal Consiglio superiore della magistratura.
Vorrei spiegare il motivo di questa integrazione, Presidente. Il testo dell'articolo 3 fa riferimento ad assistenti nominati dal ministro; il mio emendamento 3.1, invece, si riferisce, sulla base di una scelta politica, ad assistenti nominati dal Consiglio superiore della magistratura. Ciò nondimeno, nel formulare tale emendamento, non avevo tenuto conto che nel testo originario del Governo era indicato un numero massimo di assistenti. Non avendo il mio emendamento indicato tale numero ed essendo su questo punto formulato in modo generico, la Commissione bilancio ha ritenuto che non vi fosse la necessaria copertura finanziaria. Poiché il mio intendimento era semplicemente quello, politico, di sostituire l'autorità nominante, non ho nessuna difficoltà a rimanere nell'alveo della proposta governativa per quanto riguarda il numero degli assistenti.

PRESIDENTE. È stato molto chiaro, onorevole Bonito. Il relatore, in sede di Comitato dei nove, valuterà l'integrazione dell'emendamento 3.1 da lei proposta.
Non essendovi obiezioni, l'esame dell'articolo 3 deve intendersi accantonato.

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