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1. Il membro nazionale distaccato presso l'Eurojust può essere coadiuvato da un assistente. In caso di necessità e previo accordo del collegio di cui all'articolo 10 della Decisione, il membro nazionale può essere coadiuvato da ulteriori assistenti, in numero complessivo non superiore a tre. Uno di tali assistenti può sostituire il membro nazionale nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati tra i giudici o i magistrati del pubblico ministero, che esercitano funzioni giudiziarie, o fuori del ruolo organico della magistratura, con qualifica almeno di magistrato di tribunale. Essi possono altresì essere nominati tra i dirigenti dell'amministrazione della giustizia.
3. Nei casi di cui al comma 2, primo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 2. Il magistrato che esercita funzioni giudiziarie è collocato fuori del ruolo organico della magistratura. Nei casi di cui al comma 2, secondo periodo, l'assistente del membro nazionale è nominato con decreto del Ministro della giustizia. Il dirigente dell'amministrazione della giustizia è collocato fuori del ruolo organico.
ART. 3.
(Assistenti del membro nazionale).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Gli assistenti del membro nazionale sono nominati dal Consiglio Superiore della magistratura di concerto con il Ministro della giustizia e collocati fuori dal ruolo organico della magistratura.
3. 1. Bonito, Finocchiaro, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.
Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 2. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Lucidi, Siniscalchi, Kessler, Mancini, Magnolfi, Grillini, Sinisi, Cima.