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PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Caldoro, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Magnolfi n. 3-02055 (vedi l'allegato A - Interpellanza e interrogazioni sezione 3).
STEFANO CALDORO, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, in relazione agli atti di sindacato ispettivo in discussione, per fornire adeguate risposte alle questioni sollevate dall'onorevole Magnolfi, devo richiamare, in via preliminare, le complesse problematiche derivate dalle recenti modifiche del Titolo V della Costituzione. Devo fare presente, altresì, che un'analoga risposta è stata già data all'interrogazione presentata dall'onorevole Palmieri.
In particolare, l'articolo 117, comma 3, della Costituzione, così come novellato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, prevede la disciplina delle professioni tra le materie oggetto di potestà legislativa concorrente.
In tale materia, pertanto, lo Stato non avrebbe più potestà regolamentare, ma dovrebbe limitarsi a dettare i principi, mentre spetterebbe alle leggi regionali la normativa di dettaglio. Viene a porsi, in tal modo, il problema dell'individuazione degli strumenti normativi attraverso i quali potranno essere apportate eventuali modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001, che disciplina, appunto, l'accesso alle libere professioni.
Al riguardo, devo rammentare in via preliminare che, al fine di individuare gli ambiti di competenza dello Stato e quelli spettanti alle regioni, secondo quanto previsto dalla cosiddetta legge La Loggia (la legge n. 131 del 2003), la Presidenza del Consiglio, sotto il coordinamento del dipartimento degli affari regionali, ha costituito un gruppo di lavoro cui partecipano tutti i ministeri interessati. Non vi sono dubbi che il nuovo riparto operato dal legislatore costituzionale pone evidenti difficoltà nell'individuazione delle competenze in materia di professioni intellettuali, per l'esercizio delle quali la legge prevede l'iscrizione in appositi albi o elenchi.
Va considerato, infine, che l'articolo 33 della Costituzione prevede la potestà legislativa esclusiva dello Stato per la disciplina dell'esame di Stato e dei titoli che danno accesso ad esso. Inoltre, l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della medesima Costituzione prevede che è riservata allo Stato, in via esclusiva, la materia dell'ordinamento civile; va considerato, infatti, che caratteristica propria delle professioni protette è l'attribuzione in via riservata di specifici ambiti di attività professionale e di uno specifico titolo professionale. Tali previsioni di attività riservata e di attribuzione riservata di uno specifico titolo professionale rappresentano una deroga all'ordinamento civile, che sancisce il principio generale di libertà dello svolgimento dell'attività economica, e rientrano, pertanto, nell'ambito dell'ordinamento civile, rimesso alla potestà legislativa esclusiva statale.
Quanto detto conferma la difficoltà di individuare l'eventuale potestà legislativa concorrente regionale in materia. Per questo motivo, un intervento legislativo sulle professioni in generale, e sul decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 in particolare, potrà essere predisposto solo dopo aver chiarito la portata dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione in materia di professioni, con la sola eccezione delle norme relative alla disciplina degli esami di Stato, per le quali, come ho già detto, è pacifico che continua a sussistere la potestà legislativa esclusiva dello Stato. A tal fine, la Presidenza del Consiglio ha affidato allo stesso gruppo di lavoro dianzi menzionato l'incarico di esaminare il testo unificato dei disegni di legge nn. 691, 804 e 1478, in materia di professioni, il cui esame in Parlamento è stato, pertanto, temporaneamente sospeso.
Peraltro, le problematiche segnalate dagli onorevoli interroganti in merito all'accesso
dei dottori in scienze dell'informazione e dei dottori informatici all'albo degli ingegneri, settore dell'informazione, potranno essere affrontate nell'ambito della ridefinizione delle disposizioni disciplinanti l'esame di Stato relativo alla professione di ingegnere.
PRESIDENTE. L'onorevole Magnolfi ha facoltà di
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, mi dichiaro profondamente insoddisfatta. Fra le tante risposte che ho ricevuto in merito a questo interrogativo ricorrente riguardante la questione annosa delle migliaia di laureati in informatica e scienze dell'informazione secondo il vecchio ordinamento, ai quali non è consentita l'iscrizione all'albo degli informatici nonostante abbiano svolto la professione, alcuni da decine di anni, quella di stamani è la più sorprendente.
Le motivazioni addotte dal sottosegretario Caldoro erano già ben note nel luglio 2002, quando è stato approvato dalla Camera il disegno di legge sull'accesso alle professioni. Proprio in quella sede, il Governo ha accettato un ordine del giorno da me presentato che lo impegnava a risolvere con urgenza la situazione dei laureati in informatica e in scienze dell'informazione consentendo loro di accedere all'esame di Stato ai fini dell'iscrizione all'albo.
La riforma federalista dello Stato, chiamata in causa dal sottosegretario Caldoro, era già vigente quando è stata diramata la circolare del MIUR che ha escluso, per questa categoria di laureati, la possibilità di accedere all'albo.
Le stesse motivazioni furono espresse dalla senatrice Siliquini, oltre un anno fa, quando, rispondendo alla sottoscritta, dichiarò che il Ministero riteneva opportuno e necessario verificare, nelle sedi tecniche competenti, l'effettiva idoneità dei titoli, verifica che peraltro il Governo si era già impegnato a compiere. La senatrice Siliquini, in tale circostanza, aggiunse che conseguentemente erano state avviate dal Ministero le relative procedure.
Finora, dunque, avete compiuto atti incostituzionali, senza rendervi conto che non era competenza del Parlamento (ricordo che la Camera pochi mesi fa ha approvato un provvedimento riguardante l'unificazione dell'albo dei commercialisti con quello dei ragionieri che è ora all'attenzione del Senato).
Vi invito a trovare altre giustificazioni. Nella sua risposta la senatrice Siliquini aveva pronunciato parole di verità, ricordando che una parte del mondo accademico e il mondo professionale degli ingegneri esercitavano pressioni. Credo che questa sia la vera motivazione: esistono interessi forti. Il Governo non decide da tre anni, tenendo fuori della professione migliaia di professionisti di questo paese e frena gravemente lo sviluppo tecnologico dell'Italia, proprio per la mancanza di migliaia di figure professionali del settore della new economy e dello sviluppo digitale. Sono fatti gravissimi. Certamente, tra i tanti fallimenti del Governo Berlusconi, forse questo non è il più grave, tuttavia è emblematico della incapacità di governare. Non si riesce a risolvere una questione così semplice, quando sarebbe sufficiente una circolare per tutelare il diritto di migliaia persone.
Sottosegretario, ricordo che recentemente è stata emessa dal TAR della Puglia una sentenza riguardante uno di questi professionisti, che stabilisce che questi lavoratori hanno pieno diritto ad iscriversi all'albo, perché il CUN, da tempo, ha equiparato le vecchie lauree a quelle specialistiche. Tra l'altro, alcune università, come quella di Udine, hanno consentito ad alcuni laureati in scienze dell'informazione di conseguire una nuova laurea in informatica senza sostenere esami. Molti esponenti del mondo accademico di varie università, nell'inerzia del MIUR, si sono attivati per l'equiparazione.
La sentenza del TAR, con riferimento al diniego ad un dottore in scienze delle informazioni, parla di abuso di potere. Non voglio usare parole così gravi, cito solo la sentenza del TAR e credo che francamente rientriamo in questa fattispecie.


