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PRESIDENTE. L'onorevole Nicolosi ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01128 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).
NICOLÒ NICOLOSI. Signor Presidente, onorevole sottosegretaria di Stato, l'interpellanza proposta riguarda una questione sollevata dall'Unione italiana ciechi della provincia di Palermo all'ufficio provinciale
del lavoro, oltre che al ministero, con riferimento all'università degli studi di Palermo, nonché ad alcune scuole secondarie della medesima provincia.
La legge n. 113 del 1985 prevede l'assunzione obbligatoria di persone non vedenti ovunque vi sia un centralino ed anche un solo operatore. Questa procedura dovrebbe essere attivata dagli stessi uffici pubblici, comunicandola all'ufficio provinciale del lavoro e richiedendo di bandire un concorso riservato o di attingere alla specifica graduatoria. Tutto ciò non è avvenuto all'università degli studi di Palermo, dove risultano disponibili 32 posti di centralinisti non vedenti, ed in 18 scuole della provincia di Palermo, dove risultano attivati 18 centralini a cui, però, non sono stati assegnati centralinisti non vedenti.
La questione è stata sollevata, anziché dagli organismi che avrebbero avuto il dovere di comunicarlo e di richiedere la copertura del posto, dall'Unione italiana ciechi, che ha manifestato all'ufficio provinciale del lavoro di Palermo queste carenze d'organico.
In maniera corretta, l'ufficio provinciale del lavoro di Palermo ha compiuto le opportune verifiche, prima attraverso la Telecom, cui ha chiesto se fossero stati installati nuovi centralini all'università, secondo quanto indicato dall'Unione italiana ciechi, e nelle scuole nelle quali vi erano 18 posti di centralinisti non vedenti scoperti, e poi direttamente presso l'università e le scuole in questione.
Per la verità la risposta della Telecom è stata favorevole, sulla base dei dati forniti dall'Unione italiana ciechi, confermando l'attivazione di 32 centralini nuovi (vi era, quindi, la necessità di coprire tali posti).
Invece, l'università degli studi di Palermo ha risposto successivamente prendendo tempo - dicendo di avere un programma per verificare se l'evento fosse vero, affermando di voler procedere ad un ammodernamento delle strutture e che alcuni di questi posti erano coperti -, mentre l'ufficio provinciale del lavoro, a seguito di un'attenta verifica, ha confermato che quelle vacanze di posti all'università e nelle scuole effettivamente esistevano. Tant'è che tale ufficio, prima ha invitato l'università a procedere attraverso l'eventuale indizione di un concorso riservato e poi, essendo trascorsi 30 giorni senza alcuna risposta, ha provveduto ad emettere un decreto nel quale si invitava ad assumere tali persone. Quindi, ha inviato 32 lettere di assunzione per i soggetti non vedenti, che hanno un bisogno specifico di lavoro tutelato da una legge dello Stato, con un corrispondente dovere in capo alla pubblica amministrazione, a fronte di un posto libero, di attivarsi autonomamente anziché esserne richiesta.
Dunque, tale problematica è stata sottoposta all'attenzione dell'università degli studi di Palermo che - magari per ragioni di carenze finanziarie - non dava corso a tale situazione, accampando ancora scuse e, alla fine, proponendo anche un ricorso al TAR, chiedendo la sospensiva dei provvedimenti sollecitati, in maniera specifica e in aderenza alla legge, dall'ufficio provinciale del lavoro di Palermo.
Il TAR si è riunito e già da due mesi ha emesso una sentenza, respingendo il ricorso e riconoscendo di fatto la correttezza della procedura seguita dall'ufficio provinciale del lavoro di Palermo, nonché il diritto dei 50 soggetti, di cui 32 relativi ai posti presso l'università degli studi di Palermo.
Sapendo che spesso si tende a predisporre risposte di tipo burocratico, vorrei far presente che parliamo di soggetti con menomazioni specifiche e con un diritto riconosciuto dalla legge, a fronte di un dovere che ormai grava sulla pubblica amministrazione dal settembre del 2003 (sono passati già sette mesi).
Tale situazione, evidentemente, determina un danno specifico, di carattere morale ed economico, nei confronti dei soggetti non vedenti in attesa di essere assunti nonché un danno eventuale e ulteriore per la pubblica amministrazione. Infatti, quando sarà riconosciuto il diritto dei suddetti soggetti ad essere assunti, l'amministrazione pubblica sarà costretta
a pagare dalla data in cui tale diritto era insorto, malgrado gli stessi non abbiano potuto prestare il servizio.
Onorevole sottosegretario, questa era la questione che intendevo sollevare, affinché il Ministero intervenga per garantire il rispetto della legge.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, in relazione all'interpellanza in oggetto con cui gli onorevoli interpellanti chiedono di conoscere i provvedimenti che il ministro dell'istruzione intende assumere per dar corso alle norme contenute nella legge n. 113 del 1985, relative all'avviamento al lavoro di 50 centralinisti non vedenti, a seguito delle procedure espletate presso l'università degli studi di Palermo e presso alcuni istituti scolastici della stessa città, devo preliminarmente far presente che non è possibile accomunare le due vicende descritte nel predetto atto di sindacato ispettivo che vanno, quindi, analizzate separatamente.
per l'assunzione e mantenimento di personale utilizzabile solo per qualche mese.
PRESIDENTE. L'onorevole Nicolosi ha facoltà di replicare.
NICOLÒ NICOLOSI. Non posso dichiararmi soddisfatto, pur essendo un sostenitore del Governo, oltre che un apprezzato estimatore della sua funzione. La risposta del sottosegretario Aprea, infatti, fa riferimento ad alcuni dati superati e non tiene conto di una specifica previsione della legge n. 113 del 1985 che, quando parla dell'obbligo della pubblica amministrazione di collocare un centralinista non vedente in ogni posto in cui ci sia un centralino attivo, supera ogni altra disposizione, comprese le previsioni della pianta organica, nonché i contratti. Ovunque ci sia un centralino attivo, va collocato un operatore non vedente: non c'è contratto che tenga, non c'è pianta organica che tenga! E questo vale, a maggior ragione, per i contratti, perché intervengono successivamente alla pianta organica, che quindi assume rispetto ad essi carattere prioritario.
respingendo il ricorso, due mesi fa. Il fatto che il ricorso sia stato respinto e che non si sia ritenuto di approfondire la questione attraverso una sospensione, costituisce un elemento specifico ed evidenzia che la questione stessa è stata ritenuta sostanzialmente improponibile.
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti all'ordine del giorno.
In merito alla mancata assunzione di 32 centralinisti non vedenti da parte dell'università degli studi di Palermo, il Ministero, a seguito del trasferimento di tutte le competenze relative all'assunzione del personale universitario alle università, non può adottare alcun provvedimento in merito, ma deve rimettersi alle deliberazione da queste assunte. Devo, quindi, far presente quanto comunicatomi dal rettore dell'università di Palermo.
L'assessorato regionale al lavoro, a conclusione di una procedura ricognitiva sulla situazione dei centralini telefonici attivati nell'ateneo e sulla consistenza numerica dei centralinisti non vedenti in servizio presso quest'ultimo, effettuata sia con l'università che con la Telecom, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, della legge n. 113 del 1985, ha effettivamente provveduto al loro avviamento al lavoro, destinandoli ai centralini telefonici che sarebbero risultati scoperti di operatore centralinista.
In merito a tali provvedimenti il rettore ha precisato, però, che questi sono stati disposti dall'assessorato senza tener conto, sebbene fosse stato dettagliatamente chiarito, che era in corso di attivazione un nuovo sistema di fonia, atto a collegare come centralino unico la sede centrale dell'ateneo con le altre strutture dello stesso. Si sarebbero potute, quindi, pienamente fronteggiare le esigenze dell'università con i 21 centralinisti non vedenti già in servizio presso quest'ultima, impiegandone 2 in tale nuovo «centralone» e altri 18 nei centralini che sarebbero restati attivi a seguito della prevista soppressione di circa 30 centralini attualmente funzionanti.
A conferma di quanto sopra, il rettore ha precisato che la CONSIP ha aggiudicato la gara per l'attivazione di una convenzione relativa alla fornitura, messa in opera e manutenzione del succitato impianto centralizzato e si prevede che la sua attivazione ed installazione avverrà in tempi brevi.
Per quanto sopra esposto e tenendo anche conto del fatto che nelle citate note di avviamento si erano rilevate delle discrasie nel numero di centralini attivati previsti dall'ateneo, alcuni dei quali sforniti, peraltro, di posto operatore e tutti sprovvisti della tastiera braille, l'università ha invitato l'ufficio provinciale del lavoro a procedere alla revoca dei relativi provvedimenti avverso ai quali ha, poi, proposto ricorso al TAR della Sicilia, ad oggi ancora pendente, ancorché sia stata rigettata l'istanza di sospensione degli stessi.
Il rettore ha espresso una propria valutazione di inopportunità in merito ad un eventuale provvedimento di assunzione, in vista del fatto che questo comporterebbe solo un inutile aggravio economico, sia per la regione, tenuta, ai sensi dell'articolo 8 della citata legge n. 113 del 1985, ad assumersi l'onere della spesa per l'adeguamento dei centralini al sistema braille, adeguamento che avrebbe una durata brevissima in vista del realizzarsi del progetto di modifica per l'università che, ai sensi dell'articolo 7 della già citata legge, dovrebbe sostenere per almeno due anni il costo
Il rettore ha segnalato, inoltre, che dodici dei centralinisti non vedenti avviati al lavoro dall'ufficio provinciale del lavoro hanno inutilmente proposto all'autorità giudiziaria, prima, ricorso individuale ex articolo 700 del codice di procedura civile e, poi, reclamo ex articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, respinti, i primi, per difetto del requisito dello fumus boni iuris e rigettati, i secondi, per l'assenza del periculum in mora. Risulta pendente anche un ricorso ordinario di un altro centralinista, non compreso nel predetto gruppo.
Ogni deliberazione in proposito potrà, quindi, essere assunta anche a seguito della conclusione dei predetti processi civili ed amministrativi.
In merito all'altra vicenda relativa all'assunzione di diciotto non vedenti da parte di altrettanti istituti scolastici, risulta che, effettivamente, l'assessorato regionale del lavoro, servizio ufficio provinciale del lavoro, di Palermo ha sollecitato i dirigenti scolastici dei predetti istituti ad assumere, entro un mese, in applicazione della legge n. 113 del 1985, un centralinista non vedente per ciascun istituto, essendo le loro istituzioni dotate di un centralino corredato di un posto per tale operatore.
La provincia, infatti, aveva fornito le scuole, tramite la Telecom Italia Spa, di apparecchiature aventi caratteristiche tali da essere adoperate anche da personale non vedente.
Tuttavia, devo precisare che il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, sottoscritto il 27 luglio 2003, non prevede, né nella graduatoria dei profili di area, né nei requisiti culturali per l'accesso ai profili professionali del personale ATA indicati rispettivamente nelle tabelle A e B, il profilo professionale di centralinista, con le relative mansioni. All'assunzione, quindi, non si è fatto luogo in assenza di un profilo professionale nel quale inquadrare gli interessati.
Anche su questa questione si è espresso negativamente il giudice del lavoro del tribunale di Palermo, che ha rigettato i ricorsi ex articolo 700 del codice di procedura civile, proposti da alcuni di coloro che sarebbero dovuti essere assunti.
Non è pertanto possibile, al momento, adottare, da parte del ministero, provvedimenti di assunzione di personale da adibire ai centralini telefonici.
Le chiederei, richiamandomi alla sua sensibilità, di fare un'accorta verifica, prima di tutto sulla base di un'attenta valutazione della legge n. 113 del 1985, e poi, eventualmente, attivando, in particolare nelle scuole - dove forse per il ministero è possibile intervenire maggiormente; capisco il discorso sulle università, ma anche su questo vorrei intervenire successivamente -, una procedura che obblighi tali strutture all'assunzione di soggetti con menomazioni specifiche, non per atto di solidarietà, ma nel rispetto della normativa vigente.
Per quanto riguarda l'università, essa non dice che il TAR ha già respinto il ricorso, ma afferma che deve ancora pronunciarsi; il TAR, invece, si è già pronunciato,
Ribadiamo che le pretese dell'università non trovano fondamento nella norma. Si dice: adotteremo provvedimenti diversi e, quando ciò accadrà, il problema sarà risolto. Ma si tratta di ipotesi che riguardano il futuro. Se si fosse intervenuti nel dicembre 2002 e nel settembre 2003, tali persone sarebbero già in servizio e si sarebbe potuto ipotizzare un utilizzo diverso, nel caso di cambiamento del centralino.
Tuttavia, il diritto in capo ai soggetti e il dovere in capo all'amministrazione si perfezionano nel momento in cui la fattispecie si realizza. Non si può dire: un giorno cambieremo le cose, ne riparleremo allora. La legge precisa, infatti, che all'atto dell'installazione del centralino si determina l'obbligo di assunzione, che deve essere adempiuto nel termine di sei mesi.
Sono trascorsi due anni e mezzo e la questione non è stata risolta. Si tratta di 50 soggetti che hanno menomazioni specifiche, per le quali non si chiede un atto di solidarietà bensì il rispetto di una norma approvata dal Parlamento, che è legge dello Stato.
Chiedo pertanto al Governo di approfondire ulteriormente la questione e di intervenire in modo efficace.


