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C)
l'avvenuta installazione di un centralino con caratteristiche tali da comportare l'assunzione di un centralinista non vedente e di occuparlo, anche in deroga alle disposizioni che limitano le assunzioni, entro 6 mesi dall'insorgenza dell'obbligo;
la legge n. 113 del 1985 prevede il collocamento di centralinisti telefonici non vedenti;
la normativa in oggetto impone ai datori di lavoro pubblici di comunicare
nella nota 313/04.02 del 4 marzo 2002 del ministero del lavoro e delle politiche sociali indirizzata all'Unione italiana ciechi di Palermo, per analoga fattispecie, il ministero conferma che l'obbligo di assunzione del centralinista non vedente è esclusivamente subordinato all'esistenza di un centralino telefonico per il quale le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti operatore, prescindendo, pertanto, dalla previsione in organico di tale qualifica professionale;
sono state esperite tutte le procedure per la copertura dei n. 32 posti scoperti presso l'Università degli studi di Palermo e dei n. 18 posti presso altrettanti istituti scolastici di Palermo per i lavoratori iscritti nella graduatoria «centralinisti telefonici non vedenti» relativa all'anno 2002;
il tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha rigettato l'istanza di annullamento dei provvedimenti oggetto di impugnazione e di sospensiva relativi all'avviamento al lavoro di n. 32 centralinisti telefonici ciechi, ex lege n. 113 del 1985 -:
quali provvedimenti intenda assumere il Ministro interpellato per l'applicazione delle norme legislative di settore, in modo da dar corso all'avviamento al lavoro dei 50 centralinisti ciechi presso l'Università degli studi e gli istituti scolastici di Palermo.
(2-01128) «Nicolosi, Boato».
(22 marzo 2004)