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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
PRESIDENTE. L'onorevole Peretti ha facoltà di
ETTORE PERETTI. Signor Presidente, il senso della mia interpellanza è molto semplice e riveste particolare rilievo. Essa, infatti, riguarda le persone che sono state danneggiate da errate somministrazioni di vaccini. Si tratta di persone che si trovano in una condizione molto difficile e che vivono veri e propri drammi personali e familiari. Lo Stato, fino a questo momento, riconosce loro soltanto un indennizzo molto parziale: si tratta di 7.500 euro l'anno per non più di quindici anni, in maniera reversibile.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la salute, senatore Cursi, ha facoltà di
CESARE CURSI, Sottosegretario di Stato per la salute. Signor Presidente, in risposta ai quesiti posti dagli onorevoli interpellanti, si precisa che la quantificazione dell'indennizzo riconosciuto ai soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati è determinata per disposizioni di legge.
PRESIDENTE. L'onorevole Peretti ha facoltà di replicare.
ETTORE PERETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta fornita. Mi sembra di capire che vi è l'impegno del Governo nel senso da noi indicato. Vi è necessità di procedere ad un adeguamento di carattere legislativo; tuttavia, mi sembra che il riconoscimento che non vi siano danneggiati di serie A e di serie B sia acquisito, non soltanto nella risposta a questa interpellanza, ma anche nell'attività del ministero ed in quella del sottosegretario in particolare.
Credo che, come accade per i danneggiati da complicazioni derivanti da trasfusioni e somministrazione di emoderivati, si possa disporre un indennizzo che tenga conto sia del danno biologico sia del danno morale subito da queste persone, che non riescono più a condurre una vita normale, nonché dalle loro famiglie.
Con la mia interpellanza chiedo al riguardo l'impegno nostro e del Governo. Si tratta di un impegno anche personale per riuscire in qualche modo, magari attraverso la prossima legge finanziaria, a dare una risposta almeno parziale ad una categoria che numericamente non è molto consistente, ma che certamente, dal punto di vista personale, è colpita in maniera grave e determinante.
L'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), come modificato dall'articolo 1 della legge 25 luglio 1997, n. 238, stabilisce che detto indennizzo consiste in un assegno reversibile per 15 anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato.
Ad integrazione dell'indennizzo si aggiunge una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, ai sensi della legge 27 maggio 1959 n. 324, nella misura prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato.
Ogni eventuale variazione al quantum dell'indennizzo, anche per i soggetti sottoposti a trattamento sanitario obbligatorio, non può, pertanto, essere modificato, se non con strumento normativo.
Analoga fattispecie legislativa deve realizzarsi per quanto richiesto al terzo punto dell'interpellanza in esame, in merito all'auspicata inclusione, nell'indennizzo, della quantificazione dei danni morali subiti dai vaccinati e dalle loro famiglie a seguito di trattamento sanitario obbligatorio con complicanze irreversibili.
Per quanto riguarda la possibilità di estendere anche ai soggetti danneggiati da somministrazione di vaccini i risarcimenti previsti per gli emofiliaci, si precisa che l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89 (Proroga dei termini relativi all'attività professionale dei medici e finanziamento di particolari terapie oncologiche ed ematiche, nonché delle transazioni con soggetti danneggiati da emoderivati infetti), convertito con modificazioni nella legge n. 141 del 2003, prevede specifici stanziamenti, autorizzando una spesa di 98 milioni e 500 mila euro, per l'anno 2003, e di 198 milioni e 500 mila euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, allo scopo di finanziare le transazioni da stipulare con soggetti emotrasfusi danneggiati da sangue o emoderivati infetti che hanno instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti.
Il comma 2 ha rimesso ad un successivo decreto del ministro della salute, da adottarsi di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, la fissazione dei criteri in base ai quali sono definite le transazioni di cui al comma 1, da individuare anche sulla base delle conclusioni cui è pervenuto il gruppo tecnico istituito con decreto del ministro della salute del 13 marzo 2002.
In particolare, il citato gruppo tecnico ha assolto lo specifico compito di individuare congrui criteri di quantificazione delle possibili pretese creditorie ed eventuali prospettive di definizione transattiva delle vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati a causa di emoderivati infetti.
Alla fine dei lavori è stata elaborata un'ipotesi di definizione transattiva sulla quale è stato acquisito il parere dell'Avvocatura generale dello Stato e sono state individuate 747 posizioni di soggetti danneggiati da emoderivati infetti, in qualità di parti contraenti del negozio transattivo.
Il decreto ministeriale 3 novembre 2003 ha recepito le risultanze del lavoro del gruppo tecnico, utili all'individuazione dei criteri generali per procedere alla stipula degli accordi transattivi, indicando quali destinatari i soggetti emofiliaci danneggiati dalla somministrazione di emoderivati infetti, in considerazione della gravità e cronicità della patologia emofilica.
L'articolo 3 della legge n. 141 del 2003 conferiva un mandato ben preciso, attribuendo la potestà all'amministrazione di transigere esclusivamente con soggetti danneggiati da sangue ed emoderivati infetti e, contestualmente, autorizzando la spesa solo in presenza di controversie a titolo risarcitorio, giudiziariamente già instaurate.
Quanto detto, non pregiudica che - anche per quello che ricordava il collega Peretti - anche su quest'ultimo punto possano in futuro intervenire modifiche legislative che autorizzino, previo adeguato e specifico stanziamento, la possibilità di estendere ad altre categorie di soggetti danneggiati l'ipotesi transattiva, sia per una più ampia applicazione della citata disposizione, sia per non escludere dall'ipotesi transattiva gli altri soggetti beneficiari della legge n. 210 del 1992.
A questo proposito, vorrei ricordare all'Assemblea che è attualmente all'esame della XII Commissione (Affari sociali) - speriamo, tra l'altro, che la proposta possa essere esaminata in sede deliberante - l'ipotesi legislativa della riapertura dei termini della legge n. 210 del 1992, che consentirebbe a tante persone escluse di presentare nuovamente la domanda. In tal senso, sono stati stanziati 36 milioni di euro per questa prima fase di avvio della procedura.
È doveroso precisare che la sentenza n. 1155 del 2004 del TAR del Lazio ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato avverso il decreto ministeriale 3 novembre 2003, impugnato nella parte in cui ha limitato ai soli soggetti emofiliaci la possibilità di accedere alla procedura transattiva.
Il collegio giudicante ha ravvisato le motivazioni alla propria decisione nello stato del contenzioso tra gli emofiliaci e lo Stato, nonché nell'evidente maturazione delle questioni sotto i profili dell'accertamento del diritto e della quantificazione del risarcimento.
Non apparirebbe ingiusta la precedenza accordata agli emofiliaci, alla luce sia del pregresso contenzioso, sia dello stato di definizione dello stesso, non realizzabile negli stessi termini in capo ai soggetti danneggiati diversi.
Fatta salva la pronuncia favorevole dell'organo giurisdizionale, il ministero auspica comunque la possibilità di un intervento del legislatore che, a fronte di una adeguata copertura finanziaria, sancisca la possibilità di addivenire ad accordi transattivi con coloro che, avendo ottenuto il riconoscimento del beneficio indennitario, a seguito di complicanze irreversibili da somministrazione di vaccino obbligatorio, vantano pretese risarcitorie per danni materiali, morali, alla vita di relazione e biologici.
Mi fa piacere pensare che vi possa essere, magari nel corso della discussione del progetto di legge a firma, se non erro, del collega Migliori di Alleanza Nazionale, la possibilità di stabilire, all'interno di questa proposta legislativa, il principio secondo il quale la definizione dei danni biologici e morali può essere estesa anche nei riguardi di coloro che sono stati danneggiati da errate vaccinazioni. La vaccinazione è un bene pubblico ed è pertanto importante che si riconosca che l'eventuale danno da essa provocato non può essere considerato un danno privato.
Quindi, da questo punto di vista mi ritengo soddisfatto. Per quanto mi riguarda, preannuncio il mio impegno personale come capogruppo in Commissione bilancio e come rappresentante del gruppo dell'UDC in questa sede. Mi auguro di poter collaborare con lei in modo da poter dare soluzione ad un problema che, dal punto di vista numerico, non è molto sentito, ma che personalmente ritengo un dramma da risolvere.
Ringrazio nuovamente il sottosegretario Cursi per la sua risposta.


