A)
(sentenza n. 307 del 1990); l'articolo 2, comma 1, della legge n. 210 del 1992, in particolare, si limita, infatti, a fare un mero e globale rinvio, per il calcolo dell'indennizzo, a quanto previsto da una tabella per un caso distante da quello qui in discussione, cioè al trattamento pensionistico privilegiato di appartenenti alle forze armate, per le ipotesi di infermità o malattie derivanti da causa di servizio, il che induce a ribadire la sollecitazione, già formulata nella sentenza n. 423 del 2000 di questa Corte, affinché si addivenga a una nuova disciplina, specificamente determinata in relazione alle esigenze di normazione proprie della delicata materia»;
la legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni ed integrazioni, prevede un indennizzo da parte dello Stato a favore dei soggetti danneggiati da complicazioni di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati;
tale indennizzo consiste in un assegno reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B, allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111, rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato ed integrato da una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale, di cui alla legge n. 324 del 1959, e successive modificazioni;
nel meccanismo delineato dalla legge n. 210 del 1992 non viene tuttavia preso in considerazione, ai fini dell'indennizzo, il risarcimento dei danni biologici e dei danni morali a seguito delle vaccinazioni;
la misura dell'indennizzo, infatti, non è adeguata all'estrema gravità dei danni subiti dall'interessato, anche in relazione a quelli che gli derivano in ordine alla vita di relazione e alla sua capacità lavorativa, conseguenti pur sempre dalla vaccinazione;
in Italia sono molti i casi di soggetti con danni irreversibili a seguito di complicazioni derivanti dalla somministrazione di vaccini obbligatori, le cui famiglie hanno inoltrato al ministero della salute un'ingente quantità di richieste risarcitorie;
la Corte Costituzionale, con sentenza n. 423 del 2000, nel trattare due questioni di incostituzionalità della legge n. 210 del 1992 sollevate dal tribunale di Firenze, ha invitato il legislatore a considerare l'opportunità di rivedere l'istituto dell'indennizzo;
la stessa Corte, con sentenza n. 38 del 25 febbraio 2002, ha avuto modo di rimarcare che la questione sulla quale è stata chiamata ad esprimersi «nasce comprensibilmente dalla constatazione che i criteri di determinazione dell'indennizzo nelle diverse ipotesi previste dal legislatore nel 1992 non sono i più congrui fra quelli cui il legislatore medesimo avrebbe potuto fare riferimento, anche alla luce di quanto chiarito da questa Corte circa i caratteri di tale misura, che, oltre a dovere risultare «equa» rispetto al danno subito (sentenze n. 307 del 1990 e n. 118 e del 1996), deve tener conto di tutte le componenti del danno stesso
l'attuale normativa attribuisce una pensione mensile solo ai soggetti direttamente danneggiati, ma non prevede alcun risarcimento alle famiglie che li assistono;
nel caso di riconoscimento postumo del danno, dopo trenta o quaranta anni dalla lesione, lo Stato paga un indennizzo abbattuto del 70 per cento rispetto al valore dell'indennizzo attuale, senza interessi e rivalutazioni;
il decreto 3 novembre 2003 del Ministro interpellato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha stabilito di definire in via transattiva le vertenze in atto con pazienti emofiliaci danneggiati da trasfusioni di sangue o di emoderivati infetti (trattamento sanitario facoltativo), riconoscendo a ciascuno un risarcimento medio di circa 400.000 euro (600.000 in caso di morte);
da tale decreto sono stati esclusi i danneggiati da vaccino, cioè coloro che sono stati sottoposti ad un trattamento sanitario obbligatorio, i quali, invece, hanno diritto ad indennizzo vitalizio di 7.500 euro l'anno, spesso insufficiente a fronteggiare tutte le emergenze cui vanno incontro;
questa disparità di trattamento tra vaccinati ed emotrasfusi ha sollevato le proteste di molte famiglie di soggetti colpiti da gravissime malattie dopo essersi sottoposti a trattamenti obbligatori a pochi mesi di vita -:
quali iniziative, anche normative, intenda adottare affinché sia riconosciuto un congruo indennizzo ai soggetti che hanno subito danni da trattamenti obbligatori, essendo la quantificazione del beneficio spesso inadeguata rispetto alle gravissime lesioni derivanti dalla somministrazione di vaccini;
se, al fine di evitare una disparità tra i danneggiati da trattamenti sanitari facoltativi e i danneggiati da trattamenti sanitari obbligatori, non ritenga di estendere i risarcimenti previsti per gli emofiliaci ai soggetti lesi da vaccinazioni;
se non sia opportuno comprendere nella quantificazione dell'indennizzo anche i danni morali subiti sia dai vaccinati che dalle loro famiglie, dal momento che questi soggetti sono condannati ad una vita limitata fin dalla prima infanzia e tale dramma si estende anche a coloro che li assistono.
(2-01117) «Peretti, Volontè».
(16 marzo 2004)