Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 441 del 18/3/2004
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Svolgimento di interpellanze urgenti.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Presunte anomalie nella vicenda giudiziaria del generale dei carabinieri Stefano Orlando - n. 2-01011)

PRESIDENTE. L'onorevole Pittelli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01011 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 1).

GIANCARLO PITTELLI. Signor Presidente, rinunzio ad illustrarla e mi riservo di intervenire in sede di replica.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, in relazione all'atto ispettivo dell'onorevole Pittelli, comunico che il ministro della giustizia, in data 13 gennaio 2004, ha promosso, a norma dell'articolo 107 della Costituzione, dell'articolo 14, 1), della legge 24 marzo 1958, n. 195 e in relazione all'articolo 18 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, l'azione disciplinare nei confronti dei dottori Henry John Woodcock e Gerardina Romaniello ed ha, pertanto, chiesto al signor procuratore generale presso la suprema Corte di Cassazione di attivarne la procedura, ai sensi dell'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.
Ciò in relazione all'articolata e complessa vicenda processuale menzionata nell'interpellanza in esame - valutata rilevante sotto il profilo disciplinare - avendo i due predetti magistrati compromesso il prestigio proprio e quello dell'ordine giudiziario, violando i doveri di diligenza e correttezza per aver richiesto, il primo in qualità di pubblico ministero, ed emesso la seconda in qualità di giudice per le indagini preliminari, nei confronti del generale dei carabinieri Stefano Orlando, un'ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari cumulativamente in ordine ad entrambi i reati contestati al predetto generale (rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio e favoreggiamento


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personale aggravato, di cui agli articoli 326, 378 e 61, 9) del codice penale), sebbene la misura stessa non potesse essere disposta in relazione al reato di cui all'articolo 326 del codice penale, ostandovi il limite di pena edittale stabilito dall'articolo 280 del codice di procedura penale, che consente di applicare le misure coercitive «solo quando si procede per delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a tre anni».
In particolare, il ministro della giustizia ha rilevato l'infrazione disciplinare per avere i due magistrati agito con grave ed inescusabile negligenza, atteso che né nel corpo della richiesta della misura cautelare, né nell'ordinanza che ne ha disposto l'applicazione è stato specificato che la misura riguardava esclusivamente il reato di favoreggiamento personale ed essendo stata, anzi, motivata la sussistenza delle esigenze cautelari anche in relazione al reato di rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, di cui all'articolo 326 del codice penale.
Le condotte surricordate hanno evidenziato carenze inammissibili in soggetti che svolgono compiti di particolare rilevanza e nessuna giustificazione può opporsi a tale evento giuridicamente abnorme che resta oggettivamente grave, al di là del pregiudizio che ha determinato al generale Stefano Orlando vittima, evidentemente, dell'approssimazione e della superficialità.

PRESIDENTE. L'onorevole Pittelli ha facoltà di replicare.

GIANCARLO PITTELLI. Signor Presidente, sono sicuramente soddisfatto della risposta del sottosegretario Valentino. Devo dire che l'inquadramento della vicenda è stato estremamente significativo. Le aggettivazioni utilizzate nella risposta dal sottosegretario eliminano qualsiasi ombra di dubbio in ordine all'inquadramento ed alla gravità di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto un altissimo ufficiale dei carabinieri che è stato, tra l'altro, tradotto presso il tribunale di Potenza e trattenuto in camera di sicurezza prima dell'interrogatorio di garanzia per cinque ore.
Questo è un problema che riguarda sicuramente due livelli di responsabilità, come perfettamente individuato dal ministro Castelli: riguarda il pubblico ministero, che ha effettuato una richiesta con straordinaria leggerezza, ma riguarda ancora di più - se è possibile individuare una graduazione della responsabilità - l'organo giurisdizionale, che con estrema leggerezza ha addirittura emesso l'ordinanza cautelare in un caso non consentito dal codice di procedura penale.
C'è da augurarsi che, nell'ambito dell'esercizio del potere disciplinare da parte del Consiglio superiore della magistratura, questa vicenda non rimanga nelle maglie della spartizione correntizia, alla quale spesso purtroppo si assiste.

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