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PRESIDENTE. Riprendiamo lo svolgimento dell'interpellanza Anedda n. 2-01081 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3) precedentemente illustrata dall'onorevole Cristaldi, cofirmatario della stessa.
DANIELE MOLGORA, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. In primo luogo, signor Presidente, mi scuso ancora per l'irritualità della procedura.
analoghe a quelle adottate nell'articolo 18 dell'ordinanza n. 3282 del 2003 - in merito al quale la sospensione dei termini è da intendersi estesa anche agli adempimenti aventi scadenza tra il 1o aprile 2003 e il 30 giugno 2003 - ritengono che con le disposizioni contenute nell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, si è inteso differire il precedente termine dal 30 giugno 2003 al 31 marzo 2004. Di conseguenza, tutti gli adempimenti e versamenti scadenti dal 29 ottobre 2002 fino alla predetta data del 31 marzo 2004 sono da considerarsi sospesi.
PRESIDENTE. L'onorevole Cristaldi ha facoltà di
NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, esprimiamo la nostra soddisfazione per la risposta del Governo, che fa chiarezza sul punto evidenziato con l'interpellanza in esame. Mi auguro che il fatto di rendere nota agli organi periferici competenti l'interpretazione del Governo sia sufficiente e che non sia quindi necessario tornare sull'argomento in via legislativa o con una nuova ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri. Appare chiaro - e questo è motivo di soddisfazione - che l'interpretazione del Governo viene incontro agli operatori economici della zona. Non mi rimane, quindi, che ringraziare il sottosegretario per l'esauriente risposta, ribadendo il nostro auspicio che non si debba ritornare sull'argomento in via legislativa o con una nuova ordinanza.
Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Molgora, ha facoltà di
Gli interpellanti chiedono chiarimenti in ordine alla sospensione dei versamenti tributari a favore dei cittadini residenti nei territori della provincia di Catania. L'articolo 10, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, dispone che sono differiti al 31 marzo 2004 i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto 14 novembre 2002, adottato dal ministro dell'economia e delle finanze, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e ulteriormente sospesi fino al 30 giugno 2003 dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, n. 3282.
Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali e l'Agenzia delle entrate, considerato peraltro che per il differimento in esame vengono usate espressioni
È altresì necessario aggiungere che questa ulteriore interpretazione è dettata dalla necessità di ovviare ad un testo normativo abbastanza nebuloso e di dubbia interpretazione e che, se si dovessero verificare situazioni analoghe, si provvederà affinché il testo del Governo preveda espressamente i periodi intermedi per i quali vale l'eventuale proroga; altrimenti, si intenderà soltanto il periodo iniziale di trasferimento. È ovvio che, in tale situazione di difficoltà interpretativa, questo è l'intendimento dell'Agenzia delle entrate e del Dipartimento per le politiche fiscali.


