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C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere - premesso che:
con interpellanza urgente n. 2-00785, presentata in data 4 giugno 2003, veniva chiesto un chiarimento di natura interpretativa in merito alla sospensione dei termini fissati per gli adempimenti tributari, in favore di quei soggetti che, alla data del 29 ottobre 2002, risultassero avere la residenza, la sede legale o la sede operativa in quei comuni della provincia di Catania interessati dallo sciame sismico connesso all'attività eruttiva dell'Etna;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, recante «disposizioni urgenti di protezione civile», i termini relativi ad adempimenti di obblighi tributari, già sospesi fino al 31 marzo 2003 dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2002 e successivamente fino al 30 giugno 2003 dall'articolo 18 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 aprile 2003, n. 3282, sono stati ulteriormente differiti al 31 marzo 2004;
secondo l'interpretazione fornita dal dipartimento per le politiche fiscali e dall'agenzia delle entrate a seguito della prima proroga, la sospensione dei termini doveva intendersi estesa anche agli adempimenti aventi scadenza tra il 1o aprile 2003 ed il 30 giugno 2003 e non invece solo a quelli sospesi tra il 29 ottobre 2002 e il 31 marzo 2003;
all'orientamento interpretativo suddetto ha aderito anche la direzione regionale della Sicilia, con nota protocollo n. 2003/59725/80 del 3 luglio 2003;
dall'interpretazione letterale dell'ultima ordinanza non si evince chiaramente se dal 29 ottobre 2002 (data iniziale della sospensione) al 31 marzo 2004 vengano sospese tutte le scadenze o se rimangano sospese solo le scadenze maturate fino al 31 marzo 2003 e successivamente fino al 30 giugno 2003 e molti contribuenti non sanno se l'iva di ottobre 2003 o gli acconti di novembre 2003 andranno rateizzati a partire da aprile 2004;
l'ufficio dell'agenzia delle entrate di Acireale ha ritenuto - stante l'invariato tenore letterale delle norme con cui sono state disposte la prima e la seconda proroga - che l'interpretazione data dal dipartimento per le politiche fiscali e dell'agenzia delle entrate possa essere adottata anche in occasione della seconda proroga, disposta con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 ottobre 2003, n. 3315, ovvero per i termini aventi scadenza tra il 1o novembre 2003 ed il 31 marzo 2004;
nell'ordinanza in questione si parla di differimento di termini «già sospesi» e, in particolare al comma 2 dell'articolo 10, di «sospensioni» al plurale, così da lasciare intendere un'ulteriore sospensione riferita a tutto il periodo compreso tra il 29 ottobre 2002 ed il 31 marzo 2004;
allo stato attuale risulta che gran parte delle imprese e dei cittadini residenti nei comuni terremotati abbiano deciso di non uniformarsi all'interpretazione estensiva degli uffici territoriali e, quindi, di non pagare -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda adottare affinché l'agenzia delle entrate possa chiarire definitivamente ed inequivocabilmente la questione relativa alla sospensione dei versamenti
tributari a favore dei cittadini residenti nei territori della provincia di Catania colpiti dal sisma del 2002.
(2-01081) «Anedda, Catanoso, Cristaldi».
(24 febbraio 2004)