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PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di
n. 3-03109 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 2), di cui è cofirmatario.
CESARE ERCOLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, negli ultimi tempi alcuni episodi giudiziari hanno fatto emergere un uso distorto di uno strumento, quello delle consulenze tecniche commissionate dai pubblici ministeri a soggetti esterni al potere giudiziario, che rischia di incidere negativamente sul corretto funzionamento dello stesso sistema.
PRESIDENTE. Il ministro per i rapporti con il Parlamento, onorevole Giovanardi, ha facoltà di
CARLO GIOVANARDI, Ministro per i rapporti con il Parlamento. La ringrazio, Presidente, ed invito i deputati a presentare anche interrogazioni nella forma ordinaria, in quanto rispondere in tre minuti a quesiti così specifici risulta quasi impossibile.
citato dovrebbe far fronte alle anomalie che si sono registrate e che sono state denunciate dagli interroganti.
PRESIDENTE. L'onorevole Ercole ha facoltà di replicare.
CESARE ERCOLE. Signor Presidente, ringrazio il ministro Giovanardi per la sensibilità che ha manifestato nel darmi questa risposta. Capisco che la vicenda è molto complessa e avrà bisogno di ulteriori accertamenti.
La tendenza a ricorrere a perizie tecniche molto costose e a volte addirittura inutili ai fini dell'esito del processo, da una parte, rischia infatti di attribuire ai soggetti esterni al sistema giudiziario funzioni che invece sono prerogativa dei pubblici ministeri e, dall'altra, contribuisce a far lievitare i costi della giustizia.
I problemi aumentano nel caso in cui - come recentemente verificatosi nella nota inchiesta «Assicuropoli» presso il tribunale di Genova - le perizie del pubblico ministero siano successivamente annullate dal tribunale competente in quanto ritenute eccessivamente onerose ovvero non necessarie all'istruttoria del provvedimento.
L'eventuale annullamento delle consulenze tecniche rischia infatti di incidere in maniera rilevante sull'esito dell'inchiesta, cancellando il lavoro di anni, con grave menomazione della certezza del diritto nei confronti sia degli imputati sia della parte lesa.
Le consulenze in oggetto sono costate 700 milioni e non è stata svolta alcuna azione disciplinare nei confronti del dottor Pinto, poiché in questo caso non sono stati ravvisati i requisiti dell'abnormità, della macroscopica violazione di legge nonché dell'attività finalizzata a perseguire scopi estranei a quelli di giustizia, che sarebbero stati necessari per avviare il meccanismo disciplinare. Tuttavia, il tribunale di Genova, in data 20 febbraio 2003, con riferimento alle responsabilità relative a queste liquidazioni, ha disposto la trasmissione degli atti al procuratore regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti della Liguria.
Per quanto riguarda, in questo dissidio tra pubblico ministero e GIP, la raccolta di firme e le perizie grafologiche effettuate su migliaia e migliaia di firme per la presentazione delle liste elettorali (non solo in Liguria, ma anche in altre regioni, come ad esempio l'Emilia Romagna, in cui vi è stato un dispiego di mezzi e di uomini, dei carabinieri e della Polizia di Stato, e su tale questione sono state sentite migliaia di persone con un notevole spreco di energie che potevano essere meglio utilizzate, soprattutto se si pensa che si è andati a casa di persone ottantenni per chiedergli quanto hanno firmato e perché hanno firmato) non siamo riusciti a quantificare, visto che era già tutto caduto in prescrizione e visto il poco tempo a nostra disposizione, quanto siano costate all'erario le perizie grafologiche effettuate su firme relative ad una fattispecie che, ripeto, era già caduta in prescrizione.
In ordine alla liquidazione delle indennità ai consulenti tecnici, il recentissimo testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, del 30 maggio 2002, ha disciplinato in maniera innovativa i meccanismi di liquidazione dei consulenti tecnici del pubblico ministero (articoli 49 e 57 del testo unico citato). I compensi debbono essere liquidati in misura di onorari fissi prestabiliti da specifiche tabelle; queste ultime variano secondo il tipo di attività prestata e, solo in via residuale, la norma del 1980 permette di parametrare l'impegno al tempo che è stato utilizzato dal perito. Il testo unico
Con l'interrogazione in esame abbiamo voluto responsabilizzare il Governo e capire che cosa volesse fare di fronte a queste ingenti spese che il Ministero della giustizia è costretto a sostenere a seguito della discrezionalità concessa ai pubblici ministeri nelle situazioni evidenziate. Riteniamo che questa discrezionalità debba essere in qualche modo correttamente veicolata al fine di evitare che in futuro si reiterino casi come quelli dell'inchiesta cosiddetta «Assicuropoli» condotta presso il tribunale di Genova, in cui l'uso distorto delle perizie non solo non ha agevolato l'esito dell'indagine ma rischia addirittura di rendere inutile tutto il lavoro finora svolto.
Nella convinzione che episodi come questi rispondano ad un'idea dell'amministrazione della giustizia opposta a quella che dovrebbe essere garantita nelle aule dei tribunali, auspichiamo che anche tra i pubblici ministeri si diffonda una maggiore responsabilità e coscienza nel ricorso a strumenti così determinanti ai fini dell'esito dell'indagine e così potenzialmente onerosi per il bilancio statale.


