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di pubblico denaro attraverso il sistema delle consulenze tecniche che i pubblici ministeri sempre più frequentemente commissionano a soggetti esterni al potere giudiziario;
il sistema giudiziario vigente è menomato da una serie di problematiche che rischiano di compromettere il rapporto dei cittadini con l'amministrazione della giustizia nelle aule dei tribunali;
una di queste problematiche, che contribuisce ad alimentare il malessere dei cittadini, è quella che riguarda l'emorragia
molti, infatti, sono i casi giudiziari in cui è emerso un uso non pienamente appropriato dello strumento delle consulenze tecniche;
tra i numerosi episodi, si ricorda, in particolare, la nota inchiesta cosiddetta di «assicuropoli» (procedimento iscritto al n. 1067/96/21 R.G. P.M. della procura della Repubblica presso il tribunale di Genova), in cui la maxi-consulenza commissionata dal pubblico ministero Francesco Pinto nel 1997 è stata addirittura oggetto di annullamento da parte del tribunale penale;
per cercare di far luce sull'intricatissima vicenda connessa all'accertamento dei reati di associazione per delinquere finalizzata a truffa ai danni di compagnie assicurative, che ha portato alla sbarra 52 imputati tra avvocati, medici, assicuratori ed altri, il pubblico ministero Francesco Pinto, infatti, ha commissionato ad un tecnico-informatico, coadiuvato da cinque collaboratori, una consulenza tecnica che consentisse di far fronte all'enorme mole di lavoro connessa allo svolgimento dell'inchiesta;
per il compimento di questa consulenza tecnica sono stati necessari due anni di lavoro, per cui solo nel gennaio 2000 si è potuto dare inizio al processo vero e proprio;
la consulenza commissionata dal pubblico ministero è costata all'erario statale oltre 700 milioni di vecchie lire, corrispondenti a circa 400 mila euro, che sono già stati pagati dallo Stato;
il costo molto elevato di tale consulenza ha finito per incidere in maniera rilevante sull'ammontare delle spese processuali che gli imputati avrebbero dovuto pagare in caso di condanna, tant'è che gli avvocati della difesa sono intervenuti nel gennaio 2002 per presentare ricorso contro la parcella eccessivamente cara commissionata dal pubblico ministero per la consulenza tecnica;
la difesa ha contestato il fatto che la notificazione alle parti dell'avvenuta liquidazione delle parcelle a favore del consulente tecnico fosse avvenuta con anni di ritardo, quando ormai per la difesa non era più possibile mettere in atto strategie alternative, quale quella del patteggiamento;
il ricorso degli avvocati della difesa ha trovato accoglimento presso la seconda sezione del tribunale penale, che ha praticamente annullato la consulenza ordinata dal pubblico ministero Pinto;
la decisione del tribunale di Genova è stata di recente confermata anche dalla Corte di Cassazione, che ha sostenuto che per la perizia ordinata dal pubblico ministero Francesco Pinto si sarebbe dovuto spendere il dieci per cento di quello che invece si è speso;
l'argomentazione addotta dal tribunale penale è quella per cui tale consulenza, giudicata troppo cara ed eccessivamente ampia, non sarebbe stata necessaria all'istruttoria del procedimento;
secondo il tribunale penale, il consulente tecnico avrebbe svolto dei compiti che non erano suoi, ovvero compiti che non potevano essere attribuiti ad un consulente esterno, ma che avrebbero dovuto essere svolti direttamente dal pubblico ministero;
pertanto, la maggior parte delle voci della parcella sono risultate non liquidabili, mentre per quelle riconosciute tali la parcella avrebbe dovuto aggirarsi attorno agli ottanta milioni di vecchie lire;
il dispositivo del tribunale evidenzia, pertanto, come l'errore giudiziario si sia fondato non su un calcolo erroneo del corrispettivo dovuto al consulente tecnico, ma su uno sbaglio ben più grave, corrispondente all'esternalizzazione di funzioni che solo il magistrato in prima persona avrebbe dovuto svolgere;
permangono, peraltro, alcuni dubbi sul sistema messo in atto dal consulente tecnico per illustrare i movimenti ed i meccanismi dell'intricatissima vicenda, dal momento che tale sistema, attraverso un meccanismo virtuoso, sembrerebbe aver prodotto risultati falsati;
secondo gli interroganti, l'annullamento di questa consulenza tecnica rischia di incidere in maniera rilevante sull'esito dell'inchiesta: il pericolo è, infatti, che la sentenza del tribunale penale possa portare addirittura all'annullamento del processo in corso, cancellando così il lavoro di cinque anni, con grave menomazione della certezza del diritto, sia nei confronti degli imputati che nei confronti della parte lesa;
numerose perplessità rimangono, peraltro, sulle modalità con cui lo Stato potrà recuperare i soldi corrisposti attraverso i dodici decreti di liquidazione, nel caso in cui il consulente tecnico decidesse di non volerli restituire;
il caso in esame evidenzia una situazione di grave compromissione della certezza delle procedure processuali, nel momento in cui, ad avviso degli interroganti, a causa dell'estrema discrezionalità riconosciuta ai pubblici ministeri nell'affidamento delle consulenze esterne, rischia di essere rimesso in discussione l'intero lavoro svolto, sia nella fase istruttoria che in quella dibattimentale;
un altro caso in cui è emerso un uso non appropriato delle consulenze tecniche è quello relativo al processo n. 9477/00 R.G. not. Reato (92/01 R.G. G.I.P. del tribunale di Genova), che riguardava la falsità di una serie di autentiche di firme di elettori effettuate da addetti alle cancellerie del tribunale, in occasione della presentazione delle liste alle elezioni comunali di Genova dell'autunno 1997;
l'indagine è partita da un esposto dell'ottobre 1997 ed ha riguardato la verifica di migliaia e migliaia di firme, delle quali circa 2.000 sarebbero risultate apocrife;
il reato contestato dal pubblico ministero era quello di falso ideologico in atto pubblico commesso da pubblico ufficiale (ex articolo 479 del codice penale), sebbene la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione prevedesse l'applicazione della fattispecie di cui all'articolo 90 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 570 del 1960, che costituisce norma speciale rispetto a quella generale di cui all'articolo 479 del codice penale;
per tale reato, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica. n. 570 del 1960 prevede una prescrizione di due anni;
al momento dell'iscrizione degli indagati nel relativo registro, il reato contestato era, di fatto, già prescritto;
nel corso delle indagini, nonostante la prescrizione fosse se non già maturata comunque ineluttabile, il pubblico ministero ha commissionato una consulenza tecnica di parte, nomimando tre diversi consulenti grafologici, cui ha dato incarico di verificare tutte le firme oggetto di sospetto;
tale consulenza, che ha comportato un esborso monetario non indifferente a carico dell'erario statale, si è rivelata del tutto irrilevante ai fini dell'esito del processo, in quanto la conclusione del giudice per le indagini preliminari è stata nel senso della prescrizione del reato contestato -:
quali iniziative normative il Ministro interrogato intenda adottare per limitare e regolare l'ampia discrezionalità dei pubblici ministeri in relazione all'affidamento di consulenze tecniche, che spesso comportano costi molto elevati per l'erario statale e determinano l'esternalizzazione di funzioni proprie dei magistrati, nonché per regolare situazioni, quale quella dell'inchiesta «assicuropoli», in cui l'invalidazione di consulenze tecniche esterne, ritenute inappropriate al caso, rischia di incidere in maniera rilevante sull'esito dell'indagine. (3-03109)
(24 febbraio 2004)