Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 406 del 14/1/2004
Back Index Forward

Pag. 33


...
(Esame dell'articolo 17 - A.C. 3890)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 17 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 3890 sezione 5).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ed esprimere il parere della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Le chiederei la cortesia, signor Presidente, di poter rendere un parere articolato, perché la questione posta dal collega Collè è estremamente delicata e seria ed, anzi, lo ringrazio per aver presentato questo emendamento, perché esso consente un momento di riflessione all'Assemblea su una questione di assoluta rilevanza. L'articolo 17 affronta il problema dell'ambito di applicazione della legge. Al riguardo, la questione di grande interesse, ai fini di una corretta interpretazione del testo normativo che stiamo per approvare, deve riferirsi soprattutto al secondo comma di tale articolo, laddove si parla dell'attività di regolazione delle regioni e degli enti locali nell'ambito delle rispettive competenze nelle materie che sono disciplinate


Pag. 34

dalla presente legge. Chiederei, pertanto, un supplemento di pazienza, perché la questione, anche se molto tecnica, è però di estremo interesse ai fini di una corretta interpretazione di quello che stiamo per approvare.
Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, tutti i soggetti costitutivi della Repubblica potrebbero essere chiamati ad esercitare funzioni amministrative, sul merito delle quali non dispongono della corrispondente potestà legislativa. In tale contesto, bisogna rispondere preliminarmente alla domanda se, dopo la riforma del titolo V, possa ritenersi esistente una competenza generale dello Stato, tenuto conto che la nostra Costituzione, a differenza di quella spagnola e di quella tedesca, non contiene disposizioni esplicite sulle quali possa fondarsi una competenza dello Stato a disciplinare i principi dell'azione e del procedimento amministrativi. In primo luogo, va ricordato che il diritto comunitario non esclude che le fonti degli Stati membri dettino discipline generali sull'azione amministrativa. In secondo luogo, va preso atto dell'attribuzione agli enti locali della potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, ferma restando la competenza primaria in tema di enti locali per le regioni a statuto speciale. In terzo luogo, va ricordata la competenza degli statuti regionali, che sembra potersi esplicare anche con riferimento alle funzioni amministrative. Ciò premesso, dobbiamo dunque venire alla fonte che interessa il presente disegno di legge e cioè quella dello Stato. La materia non compare fra quelle riservate alla sua potestà legislativa esclusiva. La constatazione non è però risolutiva, in quanto si deve indagare se alcune delle materie di competenza esclusiva non si riferiscano con diversi termini alla disciplina generale dell'azione amministrativa stessa. Innanzitutto, è la stessa Costituzione che può considerarsi tra le fonti nazionali da cui può scaturire una competenza generale dello Stato.
A parte il principio democratico e il corollario della riserva di legge a tutela della libertà personale ed economica, rilevano alcune norme e principi di fonte costituzionale: l'articolo 3, che statuisce il principio di uguaglianza, e l'articolo 97, relativo all'imparzialità e al buon andamento dell'amministrazione. Ancora più interessante è la questione del giusto procedimento, a proposito della quale la Corte costituzionale ha accolto l'eccezione che lamentava la carenza di garanzie procedimentali, censurando la lesione del buon andamento dell'amministrazione. Le norme e i principi costituzionali ricordati costituiscono il primo nucleo della disciplina generale dell'attività amministrativa e trovano, quindi, una diretta applicazione. L'uso della potestà normativa è invece indispensabile nell'ipotesi in cui l'attuazione possa svolgersi in modi diversi o nell'ipotesi di sviluppi possibili, ma non necessari. Il primo esempio che si può fare è l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva statale l'ordinamento e l'organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali.
La successiva lettera l) richiama la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale e la giustizia amministrativa. Su quest'ultima espressione si deve soffermare l'attenzione, perché sembra sostenibile che, in tale ambito, venga ricompresa la disciplina dell'attività amministrativa, funzionale alla tutela giurisdizionale nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Dunque, la riserva potrebbe ritenersi comprensiva di norme e principi che configurano gli atti amministrativi come oggetto di possibile sindacato giurisdizionale.
Anche la riserva in materia di ordinamento civile potrebbe interpretarsi come riguardante la disciplina dell'attività amministrativa, derogatoria del diritto privato, ed i diversi aspetti che definiscono il particolare regime di certi poteri amministrativi e la loro tipologia.
Tutte queste riserve rispondono all'esigenza di assicurare sul territorio nazionale pari garanzie in termini di libertà e diritti costituzionali, ma rappresentano un'eccezione rispetto alla potestà generale delle


Pag. 35

regioni, per cui lo Stato non può oltrepassare un certo limite secondo il principio di proporzionalità e deve limitarsi a dettare i principi da attuare poi a livello regionale.
Un'altra riserva di legislazione esclusiva statale rilevante è quella in materia di tutela della concorrenza.
Di particolare rilievo è poi la riserva di cui alla lettera m), oggetto dell'emendamento presentato dal collega Collè, in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Mediante l'esercizio di tale potestà, si possono imporre a tutte le amministrazioni obblighi attinenti ai servizi burocratici, diretti a rendere effettivo il diritto dei cittadini utenti alla prestazione di un genere particolare di servizi.
Vi è quindi, come ho cercato di dimostrare, lo spazio per un'operazione utile ed interessante di adeguamento della disciplina di cui alla legge n. 241 del 1990 al nuovo quadro istituzionale.
L'emendamento del collega Collè pone giustamente all'attenzione dell'Assemblea tale questione, ma ne fornisce una soluzione parziale, non condivisibile, per cui invito il proponente a ritirare l'emendamento, altrimenti il parere è contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Collè 17.1.
Chiedo ai presentatori dell'emendamento se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

IVO COLLÈ. Signor Presidente, abbiamo presentato l'emendamento in esame per rendere chiaro l'ambito di applicazione della legge, riprendendo anche i contenuti di quanto già suggerito nella conferenza dei presidenti delle regioni il 28 febbraio 2002.
Abbiamo ascoltato con attenzione l'articolata relazione del relatore Bressa e prendiamo atto dell'invito a ritirare l'emendamento da lui formulato. Ci auguriamo che quanto è stato motivato e richiesto dal relatore vada nella direzione giusta e, pertanto, nell'accogliere i'invito a ritirare l'emendamento, faccio presente che terremo comunque sotto controllo la situazione.

PRESIDENTE. Sta bene.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 17.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 425
Votanti 413
Astenuti 12
Maggioranza 207
Hanno votato
sì 413).

Back Index Forward