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1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente: nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge».
Al comma 1, capoverso articolo 29, sostituire il comma 2 con i seguenti:
«Art. 29. (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano le materie disciplinate dalla presente legge nell'osservanza dei principi previsti dalla Costituzione in materia di azione amministrativa e nel rispetto delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
3. Gli enti locali disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite in conformità alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 2.
17. 1. Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.