Allegato A
Seduta n. 406 del 14/1/2004


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(A.C. 3890 - Sezione 5)

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.

1. L'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente:
«Art. 29. (Ambito di applicazione della legge). - 1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'ambito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.
2. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge


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nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17

Al comma 1, capoverso articolo 29, sostituire il comma 2 con i seguenti:
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano le materie disciplinate dalla presente legge nell'osservanza dei principi previsti dalla Costituzione in materia di azione amministrativa e nel rispetto delle competenze statali in materia di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.
3. Gli enti locali disciplinano l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite in conformità alle disposizioni della presente legge e alle disposizioni regionali emanate ai sensi del comma 2.
17. 1. Collè, Brugger, Detomas, Zeller, Widmann.