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PRESIDENTE. Passiamo esame dell'articolo 16 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3890 sezione 4).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. La Commissione formula un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, sull'emendamento Mascia 16.1 e raccomanda l'approvazione del subemendamento 0.16.2.1. della Commissione.
Il parere è invece favorevole sugli emendamenti 16.2, 16.3 e 16.4 del Governo, sui quali successivamente chiederò di svolgere una dichiarazione di voto a titolo personale, per spiegare alcune motivazioni inerenti i lavori della Commissione.
Raccomando altresì l'approvazione del subemendamento 0.16.02.1 della Commissione ed esprimo parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo, sul quale chiederò in seguito di intervenire per fornire un chiarimento.
PRESIDENTE. Il Governo?
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Mascia 16.1.
Chiedo all'onorevole Mascia se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, insisto per la votazione.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Mascia 16.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 431
Votanti 257
Astenuti 174
Maggioranza 129
Hanno votato sì 18
Hanno votato no 239).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.16.2.1 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 441
Votanti 440
Astenuti 1
Maggioranza 221
Hanno votato sì 439
Hanno votato no 1).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.2 del Governo, sul quale il relatore, onorevole Bressa, aveva precedentemente chiesto di svolgere alcune considerazioni.
Prego, onorevole Bressa, ha facoltà di intervenire.
GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Signor Presidente, concentrerò le mie osservazioni sull'emendamento in esame nonché su quelli successivi, in questo intervento a titolo personale.
Durante l'esame del provvedimento in sede referente, la Commissione aveva votato all'unanimità la soppressione di una parte del testo trasmessoci dal Senato; adesso il Governo intende riproporre il testo approvato dal Senato. Vorrei spiegare brevissimamente di cosa si tratta.
La competente Commissione della Camera quando ha valutato il testo del Senato aveva fatto emergere in maniera chiara una sostanziale contraddizione che questa norma portava con sé.
Nel corso della precedente legislatura si è proceduto alla riforma del processo amministrativo attraverso la legge n. 205 del 2000, che ha accelerato di molto tutta una serie di procedure. Per quanto concerne la questione dell'accesso, attraverso tale riforma vi è la possibilità di ottenere una risposta immediata in occasione della prima camera di consiglio, ai sensi dell'articolo 26 della legge di riforma del processo. Pertanto, il giudizio relativo alla richiesta di accedere ai documenti era definito in termini estremamente brevi e funzionali.
Questa era una grande garanzia per i cittadini che volevano conoscere fino in fondo quali fossero gli atti che avevano condotto ad una determinata decisione di un'amministrazione. Forte di tale interpretazione, di questa sicurezza, la Commissione aveva modificato il testo del Senato facendo esplicito riferimento all'articolo 26 della legge n. 205 del 2000 e procedendo ad uno snellimento corposo ed importante dei tempi e delle procedure. Ripristinando il testo del Senato, invece, che cosa accade? Si dà vita ad una procedura, relativa alle questioni che concernono il diniego all'accesso ai documenti che hanno prodotto la decisione, che comporta un prolungarsi dei tempi assolutamente non accettabile e non funzionale; soprattutto, si tende ad affidare alla commissione consultiva sull'accesso, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, compiti paragiurisdizionali che porteranno, a mio parere, ad un allungamento inaccettabile dei tempi. Pertanto, si potrà giungere, per effetto della riforma del processo amministrativo, prima alla sentenza definitiva che non alla possibilità di avere accesso ai documenti richiesti. Questo è un elemento di grave disfunzionalità rispetto ad un iter che, invece, con il testo approvato in Commissione, aveva dato importanti e sicure garanzie di trasparenza al cittadino.
Concludo il mio intervento preannunciando a titolo personale, voto contrario alla proposta di reintroduzione del testo del Senato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, trovo veramente incomprensibile l'emendamento 16.2 del Governo, dato che lo stesso in Commissione ha spiegato che il provvedimento in esame ha la finalità di agevolare l'accesso ai documenti e la tutela
del cittadino. Si tratta di una serie di motivazioni molto nobili che, però, non si vedono concretizzate nei fatti, perché quest'emendamento non tiene minimamente conto dell'evoluzione che c'è stata nel nostro ordinamento dal 1990 ad oggi. In particolare, dal 1990 l'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, sebbene rappresentasse in quel momento una disposizione di grandissima modernità, è stato criticato da tutti quale norma inutile, duplicato inutile rispetto al ricorso ordinario. Difatti, chiunque abbia un minimo di dimestichezza con le aule dei giudici amministrativi sa bene che, facendo ricorso al TAR, in una settimana si ottengono dall'amministrazione gli atti richiesti. In Commissione questo principio era stato integrato con la legge n. 205 del 2000. In quella sede, in particolare, avevamo sollevato perplessità sul fatto che in materia di appalti è possibile ottenere la sentenza di merito in 15 giorni, mentre per avere soltanto gli atti dalla pubblica amministrazione si dovrebbe dare vita ad un procedimento assai lungo. L'emendamento del Governo crea, quindi, un incomprensibile procedimento necessario per gli atti, per cominciare poi il contenzioso. Ciò, a mio parere, rappresenta una complessità inaudita tenuto conto, ripeto, che con la legge n. 205 del 2000 in materia di appalti, quindi con riferimento ad aspetti ben più rilevanti, facendo ricorso, il giudice, in camera di consiglio, può, nell'arco di 15 giorni, emettere la sentenza di merito; quindi, con il procedimento ordinario è possibile fare ricorso e chiedere al presidente del TAR che ordini il deposito degli atti ed avere, nell'arco di 15 giorni, gli atti necessari. Voi, invece, con questo provvedimento che cosa avete fatto? Pur di inventarvi una commissione, pur di inventarvi una serie di posti da assegnare (perché non c'è altra spiegazione che questa, dato che l'emendamento successivo prevede proprio la distribuzione di una serie di posti), inventate un ridicolo procedimento che nessuno seguirà. Sfido, infatti, chiunque ad essere così male accorto da avviare questo procedimento folle ovvero fare ricorso al difensore civico anziché esperire il normale ricorso al TAR e chiedere gli atti in sede istruttoria al presidente. A mio parere, con il procedimento previsto dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, così come voi intendete modificarlo, questi atti non si avranno mai! Originariamente, nelle intenzioni del legislatore del 1990, si trattava di una norma volta ad accelerare la conoscenza degli atti (ed all'epoca lo era, perché nel 1990, non dimentichiamolo, sul processo amministrativo eravamo ancora fermi alla legge del 1971). Oggi, nonostante tutta l'evoluzione che c'è stata in materia di processo amministrativo, in particolare con la legge n. 205 del 2000, anziché adeguare l'articolo 25 a tale normativa, come avevamo previsto in Commissione all'unanimità, proponete una norma che addirittura fa registrare un arretramento rispetto al testo del 1990.
L'unica spiegazione, lo ripeto, di questo emendamento del Governo è evidentemente costituita dal fatto che è necessario dare qualche posto in commissione a qualche vostro amico. Non c'è altra spiegazione, perché l'articolo 25, così come sarà approvato - se sarà approvato - sarà una norma totalmente inutile e in aperto contrasto con le dichiarazioni che il sottosegretario Saporito ha ripetutamente reso in Commissione, con le quali confermava che la vostra intenzione era quella di agevolare l'accesso agli atti dell'amministrazione e di tutelare maggiormente i cittadini (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.
TINO IANNUZZI. Signor Presidente, esprimo, a nome del gruppo della Margherita, una convinta e motivata opposizione all'emendamento 16.2 del Governo.
Chiediamo uno sforzo di riflessione al rappresentante del Governo e ai colleghi della maggioranza: la riforma in esame ha un senso in quanto si sono voluti rafforzare i principi di semplificazione, agilità e
snellimento delle attività amministrative, anche con un'accelerazione dei tempi e dei percorsi relativi all'esercizio dei poteri della pubblica amministrazione.
Con specifico riguardo alla materia cui si riferiscono l'articolo 16 e l'emendamento in esame, ovvero il procedimento e la costruzione delle regole per poter consentire al cittadino, di fronte ad un'amministrazione riluttante o in qualche misura resistente, di accedere ad atti che riguardano la sua sfera giuridica, si era compiuto in Commissione un lavoro estremamente serio e qualificato, con il contributo di tutti i gruppi e del Governo. Lo sforzo era stato quello di ridurre al massimo, per il cittadino la cui istanza di accesso ad atti dell'amministrazione non fosse stata accolta, i tempi per ottenere tale accesso agli atti attraverso il ricorso al giudice amministrativo.
L'obiettivo di fondo, sicuramente degno di tutela e degno di essere trasfuso in norme legislative precise, è stato perseguito, in Commissione attraverso due modalità. In primo luogo, come è già stato ricordato efficacemente dal collega Marone e come ha scritto nella relazione all'Assemblea il collega Bressa, è stato ridotto l'intero tempo processuale per arrivare ad una pronuncia del giudice amministrativo sul ricorso in materia di accesso. Si è infatti stabilito che la decisione dell'amministrazione sulla richiesta di accesso debba intervenire nel termine di trenta giorni e che, decorso tale termine, maturi un diniego tacito, consentendo al cittadino di adire immediatamente il TAR. A fini di semplificazione è stata inoltre prevista, nel testo della riforma in esame, l'abolizione del patrocinio obbligatorio del difensore per i giudizi in materia di accesso: si è voluto consentire che le parti possano stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore, proprio per rendere più semplice la possibilità per il cittadino di ottenere risposta alla sua domanda di accesso.
In secondo luogo, si è stabilita una procedura accelerata per la decisione del TAR sui ricorsi in materia di accesso. Si è stabilito, infatti, che in questo caso si applica la procedura abbreviata prevista dall'articolo 26, commi 4, 5 e 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. In pratica, si intende applicare ai giudizi in materia di accesso la decisione del giudice amministrativo in forma semplificata, introdotta nel nostro ordinamento dalla legge n. 205 del 2000, che ha dato risultati positivi e soddisfacenti in materie di ben altra complessità e delicatezza, quali, per esempio, quelle riguardanti gli appalti dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture.
Pertanto, è presumibile ritenere che l'applicazione del procedimento abbreviato e semplificato previsto dalla citata legge n. 205 del 2000 anche ai giudizi in materia di accesso darà risultati positivi, trattandosi di una materia che, molto spesso, è di agevole soluzione, certamente di più agevole soluzione rispetto a contenziosi complicati come quelli relativi agli appalti delle opere o dei servizi pubblici. Quindi, si è costruito un sistema complessivo, attraverso il quale il cittadino che deve superare il muro di gomma dell'amministrazione che in qualche modo non volesse consentirgli di venire in possesso di atti riguardanti la sua sfera giuridica, ha la possibilità - nei trenta giorni successivi alla richiesta - di rivolgersi al giudice amministrativo senza l'assistenza del difensore per ottenere una decisione semplificata ed accelerata nella prima camera di consiglio utile.
PRESIDENTE. Onorevole Iannuzzi...
TINO IANNUZZI. Chiedo al rappresentante del Governo di riflettere su questo aspetto. E chiedo ai colleghi della maggioranza di non peggiorare il testo della riforma con una norma assolutamente contraddittoria, che non c'entra alcunché con lo spirito e con le finalità di fondo che intendiamo perseguire. Oltretutto - me lo consenta il rappresentante del Governo -, si vuole introdurre questa norma con un'operazione assolutamente sbagliata, ingiustificata e contraddittoria, che confligge radicalmente con le motivazioni di fondo sulla base delle quali si è svolto, unanimemente, un lavoro egregio per dare a
questo provvedimento la possibilità di diventare legge e di rafforzare i principi di semplificazione, di snellimento, di agilità e di accelerazione dell'attività amministrativa che sono a fondamento di quella grande riforma di civiltà rappresentata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
L'emendamento del Governo va in tutt'altra direzione e non può essere assolutamente giustificato. Approvarlo sarebbe un errore grandissimo. È una responsabilità grave che l'Assemblea si assume nei confronti del cittadino, che ha diritto ad una decisione rapida e certa rispetto al diniego di accesso dell'amministrazione. Il testo varato dalla Commissione consente ciò. L'emendamento del Governo non soltanto non lo consente, ma lo impedisce in maniera forte (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, il collega relatore, l'onorevole Bressa, ha fatto bene a sollevare questo problema, a titolo personale ovviamente. Convengo con quanto hanno detto i colleghi Maroni e Iannuzzi poco fa. Stiamo parlando di un provvedimento che, nella scorsa legislatura, a parti rovesciate, fu portato avanti in particolare dal collega Cerulli Irelli ma anche dal collega Frattini. Oggi, è in discussione un disegno di legge dell'attuale Governo, che vede come relatore il collega Bressa. Si tratta, dunque, di un provvedimento su cui si registra un'ampia convergenza. Mi rivolgo al presidente Donato Bruno, ai colleghi Saponara, D'Alia, Fontanini e Carrara, che sono al banco del Comitato dei nove, ma anche agli altri colleghi presenti in aula per invitarli ad una ulteriore riflessione su questa materia.
Poiché condivido ciò che i colleghi hanno detto - e mi rivolgo anche al Governo -, chiedo di non insistere su questo emendamento del quale vorrei richiamare la formulazione. Rispetto alla procedura lineare e semplificata che la Commissione aveva costruito unanimemente - non era una questione di parte -, il Governo propone di introdurre una alternativa, della cui articolazione mi accingo a dare lettura. L'emendamento recita: «ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni del ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa.
Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il
parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione».
Rappresentante del Governo, è possibile inserire in tale provvedimento una norma di questo tipo? All'unanimità avevamo scelto il percorso che gli onorevoli Bressa, Marone e Iannuzzi, ma anche tutti gli altri colleghi, avevano condiviso. L'abbiamo fatto insieme e ora voi del Governo volete inserire nel testo la norma che ho letto poc'anzi, che ha suscitato, credo, lo stupore di chi mi ha ascoltato. Invito il Governo a ritirare questo emendamento e a ritornare sulla posizione che unanimemente la Commissione aveva condiviso. L'emendamento in questione suscita raccapriccio, signor sottosegretario, per la farraginosità, la burocraticità, i tempi che si assommano ai tempi, i pareri obbligatori e, non vincolanti, il tacito assenso, il tacito diniego. È una norma inconcepibile in una legge che stiamo per approvare all'unanimità.
Se lei può assumersi questa responsabilità, signor sottosegretario, ritiri questo emendamento, altrimenti - senza nessuna discriminazione politica: siamo stati unanimi in Commissione - suggerisco all'Assemblea di votare contro l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rendo conto che su temi di carattere tecnico l'Assemblea sia piuttosto distratta, però stiamo trattando una questione di grande rilevanza.
Uno dei problemi di fondo per l'accesso alla giustizia amministrativa è quello della conoscenza dei documenti. Il compianto professor Caianiello, quando si trattava di discutere di prove nel giudizio amministrativo, affermava che nel 95 per cento dei casi avere in mano la documentazione era sufficiente per risolvere il problema istruttorio. Questo problema ha trovato una decorosa soluzione con la legge n. 241 del 1990, migliorata poi con la legge n. 205 del 2000. Chi esercita la professione di avvocato amministrativista, come il sottoscritto, sa che oggi l'accesso ai documenti è abbastanza semplice e, nell'ipotesi in cui l'amministrazione opponga un rifiuto, i TAR sono molto veloci, anche perché la questione del ricorso contro il diniego dell'accesso ai documenti può essere sollevata come incidente nel processo di merito. In una situazione di questo genere, di fronte ad una legge che ha come finalità quella di semplificare, l'emendamento che ci viene ora proposto dal Governo produce quello che i medici chiamano un effetto-paradosso. Invece di semplificare, si complica l'attività amministrativa, rendendo molto più lunghi i tempi della giustizia amministrativa, perché diventa lunghissimo quello della conoscenza dei documenti.
Voglio dire che c'è anche un aggravamento del contenzioso, perché quando i documenti si ottengono per tempo un avvocato serio è anche nelle condizioni di dire al cliente che ha torto e non deve insistere. Di fronte al buio, molto spesso si fa un ricorso, come si dice nel nostro gergo, «al buio», in attesa di conoscere il contenuto dei documenti.
Quindi, nell'ambito di una legge che non sarà eccezionale ma certamente è buona ed è voluta da tutti per semplificare i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione, l'articolo sull'accesso dei documenti, di fatto, vanifica la bontà di tale legge.
Per tali motivi, mi associo alla richiesta dell'onorevole Boato e mi appello al Governo perché compia un atto di buonsenso e ritiri il suo emendamento 16.2, che contrasta con l'impianto della legge. Se il Governo dovesse mantenere tale emendamento - e non capisco quale sia la ragione della costruzione di questo macchinoso e ridicolo percorso per l'accesso ai documenti -, invito l'Assemblea ad esprimere un voto contrario sullo stesso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
Onorevole Mantini, le ricordo che ha un minuto a sua disposizione.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per rivolgere un accorato appello al Governo e per fare una considerazione di carattere politico.
Non credo che questa maggioranza, che si ispira alla Casa delle libertà, voglia un'amministrazione chiusa, che nega ai cittadini e alla società trasparenza ed accesso ai documenti e alle informazioni.
Stiamo tentando di attuare, il più possibile e in modo condiviso, il principio di sussidiarietà orizzontale, cioè di instaurare un dialogo tra i pubblici poteri e i diritti civili e le formazioni sociali.
Non credo che con l'emendamento 16.2 del Governo, che altro non è che una «complicazione della semplificazione», la maggioranza porti avanti ciò che tante volte ha affermato di voler realizzare. Dunque, se si tiene tra l'altro presente che la società contemporanea rivendica una democrazia più esigente e più partecipata - non solo la democrazia elettorale del voto ogni cinque anni, ma anche una democrazia amministrativa, che non può che fondarsi sull'accesso ai documenti e sulla partecipazione alla decisione amministrativa da parte della società -, la scelta compiuta dal Governo con il suo emendamento 16.2 è di segno nettamente contrario, e credo contraddica anche i programmi più volte affermati. Dunque, anch'io rivolgo un appello al Governo affinché ritiri tale emendamento o, quanto meno, risponda sul punto in questione.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, debbo chiedere di modificare i riferimenti obsoleti alla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 sostituendoli con il riferimento agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003, entrato in vigore il 1o gennaio ultimo scorso.
L'emendamento 16.2 del Governo ripristina il testo approvato dal Senato, e mi dispiace dover rifiutare l'appello dell'onorevole Mantini. La modifica proposta incide sulla disciplina dei mezzi a disposizione degli interessati avverso il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti, razionalizzando e coordinando le norme vigenti relative alla tutela amministrativa e giurisdizionale, ed introduce nell'ordinamento alcune importanti novità, derivanti soprattutto dalla giurisprudenza formatasi in materia. Le norme esistono, vanno coordinate e rispettate.
In particolare, si prevede la possibilità di ricorrere in via amministrativa, alla commissione per l'accesso e, in via giurisdizionale, direttamente al TAR, avverso le determinazioni concernenti il diritto di accesso adottate dalle amministrazioni statali o dai soggetti ad esse equiparati operanti in ambiti ultraregionali, così come elencati cortesemente dall'onorevole Boato. Nei confronti degli atti di diniego di amministrazioni comunali, provinciali o regionali, la tutela in via amministrativa è assicurata dal difensore civico; nel caso in cui non si sia istituito, la competenza spetta al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.
L'emendamento in esame introduce, inoltre, disposizioni volte a coordinare il giudizio dinanzi alla commissione per l'accesso con le funzioni del Garante per la protezione dei dati personali. Il diritto d'accesso trova, infatti, un limite importante nel diritto alla riservatezza, ed il coordinamento tra le due normative è stato realizzato con il meccanismo della richiesta di parere obbligatorio non vincolante.
PRESIDENTE. Ricordo che è stato precedentemente approvato il subemendamento 0.16.2.1 della Commissione che ha
sostituito il riferimento alla legge n. 675 del 1996 con quello al decreto legislativo n. 196 del 2003.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 16.2 del Governo, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 433
Maggioranza 217
Hanno votato sì 232
Hanno votato no 201).
Prendo atto che l'onorevole Cusumano non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.3 del Governo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, signor sottosegretario, non so chi abbia scritto materialmente questo emendamento, ma si tratta, evidentemente, di una persona che ignora l'attuale funzionamento del processo amministrativo. Infatti, chiunque conosce la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sa che, una volta incardinato il ricorso ordinario, basta proporre un'istanza al presidente del tribunale amministrativo, ed il suddetto presidente (se si tratta di un TAR che funziona, anche nella stessa giornata; se si tratta di un tribunale amministrativo regionale che funziona male, possono servire uno o due giorni, ma è un atto emesso da un funzionario del TAR stesso) ordina all'amministrazione di depositare i documenti. Ciò stabilisce la legge n. 1034 del 1971, la quale, peraltro, contempla lo stesso procedimento previsto dal testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato del 1924: quindi, da quasi un secolo si procede in questo modo!
Ora, signor sottosegretario, lei mi deve spiegare chi sarà quell'incosciente - visto che non lo può fare un avvocato, ma solamente la parte, solo una parte potrà cadere in questo errore incredibile; l'altra ipotesi può essere quella di un avvocato in malafede, che intende raddoppiare i propri onorari - che, dopo aver proposto un ricorso ordinario, invece di presentare l'istanza al presidente del TAR per ottenere che vengano depositati i documenti, incardinerà il ricorso previsto dall'articolo 25 della legge n. 241 del 1990, dovrà notificare tale ricorso all'amministrazione e ai controinteressati, ed aspettare, infine, che tale ricorso venga deciso con ordinanza istruttoria, adottata in camera di consiglio.
Ribadisco: non so chi abbia scritto tale norma! Come può il Governo presentare un emendamento di questo tipo, che opera un appesantimento rispetto al regolare procedimento amministrativo previsto dalla legge n. 1034 del 1971 e che introduce una norma che non sarà mai applicata, perché chi seguirà tale procedimento o sarà un avvocato in malafede, che lo farà per raddoppiare i propri onorari ed inventarsi un altro ricorso, oppure sarà un povero cittadino che, evidentemente, non conoscendo il funzionamento di un processo amministrativo, seguirà tale strada.
In realtà, vorrei ribadire che questa strada non serve a nulla, così come non serve a nulla il procedimento previsto dall'emendamento che abbiamo testè approvato, a meno che non sia finalizzato a consentire l'approvazione di un emendamento che discuteremo successivamente, che prevede una «megacommissione» composta da 14 persone. Francamente, mi sembra anche un po' divertente il fatto che debbano esserci ben 14 persone, tra cui un sottosegretario di Stato, due deputati e due senatori, per decidere se concedere l'accesso ai documenti amministrativi visto che voi sostenete, invece, che questo provvedimento è stato presentato per tutelare i cittadini. Dunque, per aprire la pubblica amministrazione ai cittadini, occorrono un sottosegretario di Stato, due deputati, due senatori e consiglieri di Stato: tutta questa
gente si riunisce, e che cosa decide alla fine? Stabilisce che il cittadino può avere accesso ai documenti, o forse no, in rarissimi casi, quelli previsti dalla legge sull'accesso alla documentazione amministrativa (pertanto, non vi è bisogno di decidere nulla di particolare).
Credo che sarà molto divertente partecipare alle riunioni di tale commissione, nella quale si discuterà di questi fondamentali ricorsi, proposti per avere accesso agli atti, perché poi, una volta ottenuti i documenti, inizierà il normale contenzioso, in quanto un giudice amministrativo dovrà stabilire se tali atti siano legittimi o meno (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.
GIANCLAUDIO BRESSA, Relatore. Signor Presidente, a titolo personale, dichiaro che voterò contro l'emendamento 16.3 del Governo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, esprimo rammarico per il fatto che, nella votazione precedente, non sia stato manifestato un minimo di libertà di opinione, da parte della maggioranza, in ordine ad aspetti che non avevano alcuna pertinenza con motivazioni di schieramento politico e che attenevano soltanto alla razionalità del sistema e al buon senso.
Mi spiace che ai costanti inviti al confronto libero ed al dialogo, a non irrigidirsi in schieramenti contrapposti, non seguano, poi, in quest'aula, comportamenti coerenti. Eppure, questa era l'occasione buona, perché stiamo votando all'unanimità gli aspetti fondamentali del provvedimento al nostro esame!
Su un punto avevamo sollevato qualche perplessità, che ritengo fondata, tanto è vero che nessuno si è alzato per difendere l'emendamento in questione, salvo il rappresentante del Governo, il quale si è limitato a leggere un testo che gli avevano all'uopo predisposto - ambasciator non porta pena, almeno me lo auguro per lei, signor sottosegretario -, ma neanche su di esso siamo riusciti a trovare una convergenza. Desidero esprimere il mio rammarico anche sul piano umano, oltre che su quello politico. Procedendo in questo modo, si dà un brutto segnale proprio in occasione dell'esame di un provvedimento che stiamo portando avanti in modo convergente.
Per quanto riguarda l'emendamento 16.3 del Governo, associandomi alle dichiarazioni di voto dei colleghi Marone e Bressa, dichiaro che il mio voto sarà contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.
TINO IANNUZZI. Signor Presidente, la mia posizione è analoga a quella espressa dai colleghi Marone, Boato e Bressa.
Con pazienza, e mediante un confronto serio e sereno, avevamo costruito un percorso in materia di accesso agli atti amministrativi estremamente soddisfacente e pieno di garanzie concrete ed effettive per il cittadino. Questi aveva a disposizione una sola strada: decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla richiesta, poteva rivolgersi all'organo di giustizia amministrativa per ottenere, in tempi accelerati e con il rito semplificato introdotto dalla legge n. 205 del 2000, una decisione del giudice amministrativo.
L'esperienza giurisprudenziale accumulata in questi anni, come ha ricordato il collega Acquarone, ha portato progressivamente ad un rafforzamento della possibilità, per il cittadino, di entrare in possesso di atti e documenti amministrativi riguardanti la sua sfera giuridica. Invece, si è voluto introdurre un percorso alternativo tortuoso, pieno di contraddizioni e di incongruenze, la cui totale farraginosità è stata efficacemente scolpita dalla sequela di termini e di adempimenti
presente nell'emendamento poc'anzi votato, di cui il collega Boato ha inesorabilmente dato lettura (peraltro, il disegno viene completato con il successivo emendamento 16.4 del Governo). Proprio nel punto più delicato e di più diretta incidenza sulla vita del cittadino e sulla sua condizione giuridica - quello che gli consente di entrare in possesso rapidamente, pienamente ed in maniera satisfattiva degli atti amministrativi concernenti la sua posizione - si introduce un meccanismo che va nella direzione opposta!
Inoltre, con l'emendamento 16.3 del Governo si vuole introdurre una norma che prescinde dalla conoscenza più elementare dei meccanismi di funzionamento del giudizio amministrativo.
Purtroppo, con le modifiche che quest'Assemblea ha apportando e sta apportando all'articolo 16, vengono oggettivamente e decisamente peggiorati la qualità ed il significato di fondo del provvedimento. In Commissione, lo sforzo unitario, serio e corale di tutti i gruppi aveva condotto a progressi significativi in una normativa già così rilevante come quella di cui alla legge n. 241 del 1990. Con la riformulazione dell'articolo 16 cui stiamo procedendo in Assemblea - lo diciamo con serenità ma anche con grande forza - stiamo introducendo, invece, una norma che va in una direzione completamente opposta e che non ha nulla a che vedere con le finalità e con lo spirito della riforma attuata dalla citata legge n. 241, alla quale abbiamo lavorato, in questi mesi, con serietà e con spirito assolutamente costruttivo.
Francamente, non possono essere definite soddisfacenti le risposte che il Governo, poco fa, ha fornito. Si tratta di risposte di stampo esclusivamente burocratico, che nulla hanno a che vedere con la sostanza delle questioni che abbiamo sollevato. A tali questioni il Governo ha risposto sostanzialmente con il silenzio. Infatti, la risposta che è stata fornita ha un significato arido, burocratico, di rito, che nulla ha a che vedere con ciò che abbiamo prospettato. Nel merito non c'è stata data risposta.
Il Governo ha indotto la sua maggioranza (con l'emendamento in esame completerà questo disegno assolutamente negativo ed ingiustificato) a peggiorare fortemente un provvedimento che, avendoci visto coralmente impegnati, bisognava mantenere sui binari della disciplina che abbiamo costruito in Commissione, anche per rispettare lo spirito costruttivo di apertura e il lavoro serio che tutti i gruppi, ma soprattutto quelli dell'opposizione, hanno svolto con riferimento a questo provvedimento.
Con l'articolo 16 quindi si compie un'operazione che non rispetta minimamente il percorso parlamentare, il dialogo e il confronto costruttivo, l'apporto di merito che è stato dato a questo provvedimento.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, il Governo intende confermare l'orientamento favorevole alle tre proposte emendative presentate. Ringrazio l'onorevole Boato per l'apprezzamento dimostrato nei confronti della mia persona; tuttavia, con riferimento ai problemi tecnici, ricordo che spesso è opportuno leggere per far capire ciò di cui si parla. Spesso, infatti, leggendo il resoconto stenografico, non si capisce bene se si vuole soltanto fare politica o creare norme che siano oggettive e, quindi, comprensibili per tutti. Le chiedo scusa per l'aridità o burocraticità dalla mia risposta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 16.3 del Governo, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 441
Votanti 440
Astenuti 1
Maggioranza 221
Hanno votato sì 237
Hanno votato no 203).
Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.4 del Governo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, siccome non vi è alcuna possibilità di dialogo con il Governo, intervengo affinché resti agli atti che, nonostante le nostre obiezioni, peraltro tutte tecniche e per nulla politiche, il Governo non desiste dalla sua posizione.
In Commissione abbiamo approvato una norma logica in base alla quale per chi presenta il ricorso ex articolo 25, giacché si può procedere senza avvocato, è sospeso il termine per presentare il ricorso ordinario.
Il Governo, attraverso le proposte emendative presentate, inventa un procedimento della durata sicuramente superiore ai 60 giorni e propone la soppressione della sospensione dei termini per ricorrere. Ciò significa che l'apparato, e in particolare colui che ha realizzato questi emendamenti, sta costruendo un meccanismo per fare in modo che l'amministrazione possa ritardare l'accesso e far scadere, nel frattempo, il termine per impugnare gli atti da parte del cittadino.
Questo è il risultato delle proposte emendative del Governo, lette nella loro unitarietà. Da una parte, si prevede un procedimento molto complesso e molto lungo che va certamente al di là dei 60 giorni utili per impugnare qualsiasi provvedimento amministrativo e, dall'altra, si sopprime la norma approvata all'unanimità in Commissione che prevedeva la sospensione del termine per impugnare l'atto.
Con le proposte emendative presentate dal Governo, due delle quali sono già state approvate (ovviamente sarà approvato anche l'emendamento 16.4 del Governo), un povero cittadino - il quale, senza patrocinio, potrà chiedere gli atti all'amministrazione e presentare il ricorso ex articolo 25, ignorando che nel frattempo si sta verificando l'acquiescenza al provvedimento - quando l'amministrazione gli avrà consegnato gli atti dopo i 60 giorni, scoprirà che non potrà più impugnare gli stessi perché, nel frattempo, sono scaduti i termini e vi è stata acquiescenza. È questa la volontà del Governo con gli emendamenti presentati mentre, in Commissione e in aula, ha dichiarato che le finalità del provvedimento in esame erano una maggiore trasparenza ed una maggiore tutela del cittadino (tutte belle parole che si dicono sempre ma che poi, puntualmente, sono negate dai fatti).
La presentazione dell'emendamento 16.4 avrà conseguenze gravissime, perché con quanto in esso previsto si carpirà la buona fede dei cittadini, che si inoltreranno in un procedimento senza patrocinio; pertanto qualsiasi cittadino, che ignora ovviamente le tutele giurisdizionali, alla fine di tutto questo si troverà di fronte alla risposta dell'amministrazione che il provvedimento, anche se illegittimo, non è più impugnabile perché sono passati 60 giorni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo solo per associarmi anche in questo caso alle considerazioni del collega Marone, che condivido pienamente, e, quindi, per annunciare il voto contrario. Vorrei che l'Assemblea, che poi voterà come crede, sapesse che cosa intende sopprimere il Governo con questo emendamento. È un'aggravante che lei, signor sottosegretario, abbia detto che è pienamente convinto e in sintonia con quello che le fanno leggere in quest'aula. Mi dispiace per lei, in virtù della stima e quasi dell'affetto che le porto. Ma è un'aggravante, perché le hanno preparato quei testi
e lei deve dire anche che ne è pienamente convinto.
Adesso lei ci propone di sopprimere questa norma che abbiamo introdotto all'unanimità in Commissione: «Il ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 sospende i termini per la presentazione dei ricorsi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni. Tali termini riprendono il loro corso scaduto il termine per la presentazione dell'appello previsto dal secondo periodo del comma 5 ovvero dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato adottata ai sensi del medesimo secondo periodo del comma 5». Voi adesso ci proponete, con il vostro emendamento, o lei, che rappresenta il Governo, ci propone, con il suo emendamento, di sopprimere questa sospensione dei termini, con il risultato paradossale di beffare tutti i cittadini, che noi in quest'Assemblea rappresentiamo. Questo non è un problema di destra o di sinistra, di centrodestra o di centrosinistra, qui stiamo parlando dei diritti dei cittadini, di qualunque colore politico o di nessun colore politico. Sopprimendo questo comma, che insieme abbiamo inserito all'articolo 16, beffate letteralmente i cittadini, che si troveranno di fronte al rifiuto per legge - una norma chiara, signor sottosegretario, chiarissima, l'ho voluta leggere per questo - della possibilità di esercitare i loro diritti, non come politici, non come espressione di un'ideologia, ma come cittadini che si rivolgono all'amministrazione dello Stato. A me sembra scandaloso che questo avvenga e mi dispiace che lei dica - forse attiene alla sua coscienza, e lei sa che io la rispetto - che è pienamente consenziente con questa proposta.
Invito quindi i colleghi a compiere un gesto di decenza istituzionale rispetto ai cittadini, che loro rappresentano, che tutti noi rappresentiamo, votando contro questo emendamento soppressivo del Governo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, io non critico l'onorevole sottosegretario se in una materia tecnica preferisce leggere piuttosto che parlare. Mi scuserà se, viceversa, io parlo senza leggere, ma vede, onorevole sottosegretario, chi da tanti anni si occupa di questi problemi ha appreso il vecchio motto: rem tene, verba sequantur.
PRESIDENTE. Sequentur ... (Applausi)!
LORENZO ACQUARONE. Giusto.
È una materia che conosciamo bene. Signor sottosegretario, con molta franchezza mi consenta, lo dico con molto rispetto, qualche volta viene il dubbio, forse anche legittimo (io lo apprendevo quando ero estemporaneamente al posto dell'onorevole Mussi), che un membro del Governo legga cose magari anche scritte aliunde.
Con molta franchezza vorrei dire che, rispetto ad una legge che dovrebbe semplificare i rapporti tra amministrazione e cittadino, di fronte all'abolizione del comma introdotto in Commissione, le ipotesi sono due: o si prende in giro il cittadino, come sovente avviene, dal momento che gli si dice di proporre un ricorso amministrativo, nel frattempo scadono i termini e, poi, «chi ha avuto ha avuto»; oppure (questo è un aspetto che, forse perché sono genovese, considero ugualmente grave) gli si dice di proporre un ricorso al buio, non conoscendo il contenuto dei documenti, e di inventarsi un qualsiasi vizio tanto per interrompere la decorrenza dei termini, dopodiché avrà i documenti (con l'attuale criterio che avete individuato il tempo sarà molto lungo), magari a cose fatte.
Prendiamo il caso di un appalto, rispetto a cui vi è una giurisprudenza, a mio avviso, criticabile: si afferma che, tutto sommato, a contratto stipulato, è meglio proseguire con la realizzazione dell'opera, ancorché illegittima, e poi pagare il risarcimento
del danno. In tal caso, un'amministrazione maliziosa, qualora non voglia far giudicare la questione dal giudice amministrativo, non deve far altro che non consegnare i verbali di gara e, in qualche misura, l'illegittimità si perpetua.
Ecco il motivo per cui, con molto rispetto, signor sottosegretario, per il fatto di aver vissuto tali questioni per anni, tutti i giorni, dico che la norma che state proponendo contrasta radicalmente non solo con lo spirito della legge, ma anche con i principi di civiltà giuridica.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 16.4 del Governo, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 441
Votanti 439
Astenuti 2
Maggioranza 220
Hanno votato sì 237
Hanno votato no 202).
Prendo atto che l'onorevole Cusumano non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 16, nel testo emendato.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 436
Votanti 434
Astenuti 2
Maggioranza 218
Hanno votato sì 232
Hanno votato no 202).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.16.02.1 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 437
Votanti 432
Astenuti 5
Maggioranza 217
Hanno votato sì 230
Hanno votato no 202).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, vorrei segnalare all'Assemblea che, alla terz'ultima riga dell'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo, la parola «ricostruzione» deve intendersi sostituita dalla parola: «ricostituzione».
PRESIDENTE. Sta bene.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, come lei ed i colleghi avrete notato, su questo articolo e sugli emendamenti che sono stati posti in votazione, per la prima volta rispetto a questo provvedimento, l'Assemblea si è spaccata a metà. Ovviamente, la maggioranza ha votato a favore degli emendamenti del Governo e l'opposizione ha espresso un voto contrario. È la prima volta che ciò avviene - ripeto - con riferimento a questo disegno di legge.
Parimenti ritengo - mi rivolgo ai colleghi Marone e Iannuzzi - che ciò avverrà anche rispetto all'articolo aggiuntivo in
esame che è la illogica conseguenza di ciò che il Governo ha imposto a questa Assemblea. Dico ciò perché non abbiamo sentito nessuno della maggioranza avere il «coraggio», lo dico tra virgolette, di difendere la proposta emendativa del Governo. Il Governo si è limitato a leggere le pagine preparate dagli uffici ed il confronto parlamentare non vi è stato.
Con l'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo si ricostituisce (non si «ricostruisce») la commissione che, invece, si era soppressa per scegliere vie alternative assai più rapide e coerenti con la tutela dei diritti dei cittadini in un rapporto corretto fra cittadino e amministrazione anche con riferimento al ruolo - come il collega Iannuzzi ha ricordato - della giustizia amministrativa.
Non leggerò il testo di questo articolo aggiuntivo che è lunghissimo, ma vorrei far capire ai colleghi che esprimeranno un voto favorevole (noi esprimeremo un voto contrario) dove andava a parare tutta questa manfrina. Mi riferisco al fatto che si costituisce un'altra struttura presso la Presidenza del Consiglio con membri, presidente, funzionari, consulenti e stanziamenti finanziari. Forse, non avete fatto leggere il testo al ministro Tremonti: tagliate gli stanziamenti per cose più essenziali e stanziate soldi per queste finalità.
Siete obbligati a ricostituire questa commissione perché avete approvato gli emendamenti che vi abbiamo scongiurato di ritirare poc'anzi. «È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - non leggo l'intero articolo perché è lunghissimo - la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri - udite, udite! - dei quali due senatori e due deputati (forse l'«inciucio» fatto al Senato aveva qualche relazione con questo aspetto), designati dai Presidenti delle Camere, quattro fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della commissione. Questa può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità».
Immagino, e non è una critica, in quanto accade anche a me per le altre leggi, che la gran parte dei colleghi della maggioranza, e forse anche dell'opposizione, in quest'aula non abbia letto gli emendamenti, basandosi sulle indicazioni che chi siede al banco della Presidenza loro indica.
Vorrei, signor rappresentante del Governo, che rimanesse agli atti, proprio per la trasparenza politica non solo delle norme ma anche di quanto accade in questa sede, che tutta la «manfrina» fatta prima con gli emendamenti di cui lei ci ha letto la «difesa d'ufficio», era finalizzata a ricostituire questa bella commissione, con presidente, membri, anche quattro parlamentari, capi struttura, cinque esperti e docenti in materie giuridiche. Questa commissione avrà ovviamente un suo finanziamento e quant'altro. Valeva la pena di compiere tutta questa operazione e «spaccare» l'Assemblea su una legge che avevamo predisposto insieme, con il consenso di entrambi gli schieramenti, per dare maggiore trasparenza, snellezza e rapidità all'azione amministrativa, nonché maggiori garanzie per la tutela dei diritti dei cittadini? Mi consenta di dire che non ne valeva la pena: l'unica posta in gioco era ciò che adesso vi accingete ad approvare e contro la quale noi voteremo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, trovo alquanto incomprensibile ricostituire, al di là di quello che si è detto fino ad ora, una commissione che era stata prevista con la
legge del 1990 e che aveva all'epoca una sua logica. Si ragionava allora di argomenti del tutto nuovi, in particolare del problema dell'accesso ai documenti della pubblica amministrazione che all'epoca era difficilissimo ottenere. Oggi, francamente, si tratta di un problema quasi marginale. Tutto si risolve più rapidamente ed i TAR sono assai più rapidi.
Questa commissione, che ha lavorato tanti anni, si è mai accorta che il ricorso ex articolo 25 della legge n. 241 del 1990 sostanzialmente non ha avuto alcuna applicazione in Italia? Tra i compiti di questa commissione vi era lo studio del procedimento al fine di comprendere se il rimedio previsto dall'articolo 25 fosse efficace. Cosa ha studiato la commissione che ora voi volete ricostituire? Basta sfogliare una rivista di diritto amministrativo per sapere quanti hanno presentato ricorso ex articolo 25 nel nostro paese in questi ultimi anni per rendersi conto che sostanzialmente si tratta di un rimedio che nessuno ha adoperato. La dottrina, poco tempo dopo l'approvazione della legge del 1990, disse immediatamente che o si sospendeva il termine per proporre ricorso ordinario o il ricorso ex articolo 25 non era utile, perché ovviamente chi intende proporre ricorso ex articolo 25, decorrendo nel frattempo il termine per impugnare l'atto, si vede costretto a proporre ricorso ordinario. Si tratta quindi di un'inutile duplicazione, come è stato nella prassi giurisprudenziale. Chiunque infatti ha preferito imboccare la strada maestra del ricorso ordinario con relativa istruttoria anziché proporre quello ex articolo 25.
Tale commissione, evidentemente, non si è accorta di tutto ciò in questi anni. Oltretutto, ha spinto il Governo a presentare le incredibili proposte emendative in esame. Inoltre, non mi sembra che abbia dato un buon risultato in termini di lavoro. Quindi, credo sia profondamente illogico aver proposto oggi la sua reintroduzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.
TINO IANNUZZI. Signor Presidente, con l'articolo aggiuntivo in esame si completa l'operazione che il Governo e la maggioranza hanno voluto realizzare riformulando integralmente il testo dell'articolo 16 licenziato dalla Commissione. Tra l'altro - come è già stato efficacemente sottolineato dai colleghi Boato e Marone - siamo di fronte alla ricostituzione di una commissione che, negli ultimi anni, non si è segnalata per un'attività particolarmente qualificata. Di ciò si sono accorti la pubblica opinione, il paese, il mondo dell'amministrazione, con ripercussioni anche nel nevralgico rapporto tra cittadini ed amministrazione.
Si vuole procedere sulla via di ricostituire una commissione ricca di membri, presieduta da un rappresentante del Governo e di cui fanno parte, addirittura, due deputati e due senatori: anche questo è un mistero nella scelta del Governo. Tale commissione dovrebbe avere, da un lato, funzioni alternative a quelle degli organi di giustizia amministrativa, dall'altro funzioni di verifica e controllo amministrativo generale in materia di accesso rispetto all'operato degli enti pubblici. Dunque, non si capisce bene che senso abbia la presenza di due componenti per ciascuna Camera.
La suddetta commissione dovrebbe svolgere, con i difensori civici, una funzione alternativa e sostitutiva rispetto a quella degli organi di giustizia amministrativa in tema di ricorsi e contestazioni dei cittadini per l'accesso agli atti amministrativi. Inoltre, dovrebbe svolgere una funzione generale di vigilanza e monitoraggio del rispetto dei principi fissati dalla legge n. 241 del 1990, dei principi di trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione e della posizione del cittadino nel suo rapporto con la pubblica amministrazione.
Negli ultimi anni un sensibile, riconosciuto e generalmente condiviso ampliamento della sfera di garanzia del cittadino
in materia di accesso è derivato dall'operato, dalle decisioni e dalla giurisprudenza degli organi di giustizia amministrativa, a cominciare dai tribunali amministrativi regionali. Non si comprende, quindi, il senso dell'articolo aggiuntivo in esame e non si comprende quale funzione potrà essere chiamata ad assolvere tale commissione che, sino ad oggi, non ha dimostrato di poter svolgere una funzione utile. Ciò diventa ancora più incomprensibile alla luce di un contesto difficilissimo per la finanza pubblica. Vi è, infatti, una pioggia di tagli, decurtazioni, interventi finanziari e politiche generali dello Stato in settori di ben altra delicatezza e rilevanza.
Le finalità della legge n. 241 e della sua riforma che stiamo varando sono quelle di accrescere la semplificazione, la celerità e lo snellimento dell'azione amministrativa aumentando, allo stesso tempo, il livello di produttività e di efficienza. In radicale contrasto con tali finalità di fondo si ricostituisce una commissione che implicherà un esborso di risorse finanziarie e costi. Mi rendo conto che questo possa essere un terreno appetibile per il Governo: evidentemente, la maggioranza avrà un problema di distribuzione di qualche incarico per la formazione di tale organo. Tuttavia, ciò non ha nulla a che vedere con la tutela degli interessi e delle legittime aspettative dei cittadini che dovremmo soddisfare con questo provvedimento.
Si tratta, infatti, di varare un provvedimento diretto a riformare l'impianto del 1990, al fine di rendere ancor più efficace il rapporto fra cittadini e pubblica amministrazione, che con la legge n. 241 ha compiuto un grande salto di qualità in termini di costume, di civiltà democratica, di reciprocità e di chiarezza dei diritti e degli obblighi, anche sostituendo al tradizionale principio gerarchico della pubblica amministrazione una sostanziale parificazione delle posizioni giuridiche del potere pubblico e del cittadino, in un rapporto dialettico che è stato istituzionalizzato e procedimentalizzato. Invece, con la ricostituzione di questa commissione, noi variamo una norma che non serve al paese e che soprattutto non offre alcun contributo alla crescita del livello di garanzia per i cittadini in materia di accesso ai documenti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo 16.02 del Governo, nel testo corretto, come subemendato, accettato dalla Commissione.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 438
Maggioranza 220
Hanno votato sì 239
Hanno votato no 199).
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