...
1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n.241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5»;
b) al comma 5, primo periodo, le parole: «e nei casi previsti dal comma 4» sono soppresse e le parole: «in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta» sono sostituite dalle seguenti: «alla prima camera di consiglio ai sensi dell'articolo 26, commi quarto, quinto e sesto, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni»;
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente»;
5-ter. Il ricorso contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso di cui al comma 4 sospende i termini per la presentazione dei ricorsi previsti dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e successive modificazioni. Tali termini riprendono il loro corso scaduto il termine per la presentazione dell'appello previsto dal secondo periodo del comma 5 ovvero dalla notifica della decisione del Consiglio di Stato adottata ai sensi del medesimo secondo periodo del comma 5»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti».
2. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 21 luglio 2000, n.205, è abrogato. All'articolo 21, primo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.1034, e successive modificazioni, il terzo periodo è soppresso.
Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, sostituire la parola: respinta con la seguente: accolta.
16. 1. Mascia, Russo Spena.
All'emendamento 16. 2. del Governo, penultimo periodo, sostituire le parole: agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 con le seguenti: alla sezione terza, capo I, della parte terza del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Al comma 1, lettera a), capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si
pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui agli articoli 29, 31 e 32 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'acceso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5-ter.
All'articolo aggiuntivo 16. 02. del Governo, capoverso Art. 27, sostituire il comma 4 con il seguente:
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, premettere il seguente:
0. 16. 2. 1. La Commissione.
(Approvato)
16. 2. Governo.
(Approvato)
b) al comma 5, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio.»;
16. 3. Governo.
(Approvato)
16. 4. Governo.
(Approvato)
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0. 16. 02. 1. La Commissione.
(Approvato)
Art. 16-bis. - 1. L'articolo 27 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente:
«Art. 27. - 1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio dei ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i compensi dei componenti della Commissione di cui al comma 2. Al relativo onere, a decorrere dall'anno 2004, si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.
6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.
7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo».
01. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri adotta le misure necessarie alla ricostituzione della Commissione per l'accesso. Decorso tale termine, l'attuale Commissione decade.
16. 02. (Testo corretto) Governo.
(Approvato)