Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 403 del 17/12/2003
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Discussione del disegno di legge: S. 2594 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica (approvato dal Senato) (4548) (ore 15,40).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge


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14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 4548)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali Vigni ed altri n. 1 e Boccia e Bressa n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 4548 sezione 1).
A norma dei commi 3 e 4 dell'articolo 40 del comma 3 dell'articolo 96-bis del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi), un deputato per ciascuno degli altri gruppi.
L'onorevole Vigni ha facoltà di illustrare la sua questione pregiudiziale n. 1.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, il Governo non sembra avere grande dimestichezza con il rispetto dei principi costituzionali, come testimonia il decreto-legge in esame, anche con riferimento alle ragioni che hanno dato vita a tale provvedimento. Le vorrei riassumere rapidamente.
All'articolo 1, il decreto-legge prevede l'adeguamento della legislazione vigente, in particolare della cosiddetta legge obiettivo, ad una recente sentenza della Corte costituzionale, n. 303, avendo la suddetta accolto il ricorso presentato da diverse regioni che hanno ritenuto incostituzionale un aspetto della legge obiettivo, laddove non si prevede la presenza dei rappresentanti delle regioni nella Commissione straordinaria per la valutazione di impatto ambientale relativa alle opere strategiche.
In diverse sedi abbiamo valutato positivamente la suddetta sentenza della Corte costituzionale perché, in linea generale, prevede la necessità di una leale collaborazione, di un'intesa tra Stato e regioni per quanto riguarda le opere pubbliche di interesse nazionale. Fin dall'inizio della discussione sulla legge obiettivo (due anni fa, oramai) avevamo segnalato come fosse sbagliata, inaccettabile un'iniziale impostazione del Governo di stampo autoritario, quanto meno centralistico, che si illudeva di far prima nella realizzazione di opere pubbliche, scavalcando il necessario consenso delle regioni e delle comunità locali, violando, in taluni aspetti, apertamente le competenze delle regioni e dei comuni.
Il Governo, successivamente, corresse la legge obiettivo in tal senso, ma non in maniera sufficiente, tant'è che, come ho appena ricordato, la Corte costituzionale, su alcuni punti, questo in particolare, ha costretto il Governo ad apportare alcune correzioni. Dunque, ciò che prevede il decreto-legge all'articolo 1 (l'adeguamento della legge obiettivo sul punto che riguarda la valutazione di impatto ambientale, con l'ingresso anche di rappresentanti delle regioni nella commissione) è da noi condiviso nella sostanza. Tuttavia, vale la pena segnalare che tale modifica legislativa poteva essere apportata ricorrendo non allo strumento del decreto-legge, ma a quello del decreto legislativo, già previsto dalla stessa legge obiettivo.
Pertanto, per quanto riguarda tale aspetto, come si capisce, vi è una nostra sostanziale condivisione.
I problemi sorgono con l'articolo 2 che riguarda la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale. L'articolo 2 prevede che anche in tale commissione siano rappresentate le regioni e con il successivo articolo 3 si prevede l'azzeramento della commissione ordinaria per la valutazione di impatto ambientale.
Il problema è che, apparentemente, non si capisce il motivo per cui è stato inserito l'articolo 2.
La Corte costituzionale, nella sua sentenza, non ha fatto alcun cenno alla Commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale né mai le regioni hanno avanzato richieste in tal senso.
Dunque, perché il Governo ha voluto introdurre anche questo argomento all'interno


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del decreto-legge? La risposta è nella storia recente della commissione ordinaria VIA. Infatti, più di un anno fa, il ministro Matteoli, con un provvedimento che allora giudicammo grave ed inaccettabile, ritenne di applicare le norme sullo spoils system anche a tale commissione, revocando nella sostanza 23 dei suoi componenti. Tali componenti successivamente hanno presentato ricorso al TAR del Lazio che lo ha accolto, dando torto al Governo e sottolineando che il cosiddetto spoils system non può essere applicato ad organismi tecnici, quale è commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale.
Il Governo ha evidentemente inserito l'articolo 2 e l'articolo 3 non tanto per allargare la Commissione a rappresentanti delle regioni, in quanto questo si poteva e si potrebbe fare - benché non sollecitato né dalla Corte né dalle regioni - attraverso una semplice norma di integrazione, ma ha inteso azzerare la commissione stessa e la ragione è facilmente comprensibile. Infatti, in tal modo il Governo ritiene di aggirare la sentenza del TAR e, soprattutto, di vanificare il prossimo pronunciamento del Consiglio di Stato, mutando il quadro legislativo di riferimento. Tuttavia, come ben si comprende, ciò non è accettabile perché, mentre pensiamo che si debbano in ogni caso rispettare le sentenze amministrative e che la facoltà del Governo di applicare norme di avvicendamento dei dirigenti e dei funzionari non possano riguardare organismi tecnici come la commissione VIA, il Governo con un atto d'imperio ritiene di azzerare una sentenza già emessa dal TAR del Lazio e di vanificare il prossimo pronunciamento del Consiglio di Stato.
Per questa ragione non condividiamo in alcun modo questa parte del decreto-legge e riteniamo, in particolare, che non vi siano sull'articolo 2 e sull'articolo 3 i presupposti di urgenza e necessità che legittimano il ricorso al decreto-legge.
Infine, per quanto riguarda l'articolo 4, esso richiama il cosiddetto decreto Gasparri in materia di installazione di impianti per telecomunicazioni - anche il ministro Gasparri non dimostra grande confidenza con i principi della Costituzione, come evidenziato dalle vicende accadute in questi giorni -, con il quale il ministro aveva disinvoltamente travolto norme della legge quadro sull'inquinamento elettromagnetico e competenze affidate dalla Costituzione alle regioni e ai comuni. Giustamente, la Corte costituzionale ha ritenuto incostituzionale l'intero decreto legislativo n. 198 - meglio noto come decreto Gasparri - sia per eccesso di delega sia in quanto in conflitto con le competenze delle regioni e dei comuni.
Alcune norme contenute in quel decreto, solo quelle relative alle semplificazioni delle autorizzazioni amministrative, sono state trasferite nel codice unico sulle comunicazioni elettroniche, ma il ministro Gasparri è stato costretto a fare marcia indietro per quanto riguarda la possibilità, nell'autorizzazione di installazione degli impianti, di derogare rispetto alle competenze e agli strumenti urbanistici dei comuni e alla stessa legge n. 36 in materia di inquinamento elettromagnetico. Adesso, con l'articolo 4, si fanno salvi i procedimenti autorizzativi già avviati in base al decreto legislativo n. 198.
Delle due l'una: o si intendono sanare tutte le autorizzazioni concesse nel frattempo, anche quelle eventualmente non conformi agli strumenti urbanistici comunali e rispettose delle competenze degli enti locali - e, onestamente, dalla lettura del testo ciò non appare e, comunque, sarebbe inammissibile - oppure, come preannunciato dalla relazione al decreto-legge, ci si propone semplicemente di non far ripartire le richieste di autorizzazione che, nel nuovo quadro devono comunque rispettare gli strumenti urbanistici dei comuni, ma ciò a nostro parere era di fatto implicito e dunque l'articolo 4 apparirebbe del tutto superfluo.
In conclusione, a nostro parere, non sussistono i requisiti della straordinaria necessità ed urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, perché, come ho già spiegato, per quanto riguarda l'adeguamento della legislazione alla sentenza n. 303 della Corte costituzionale, si poteva


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procedere attraverso un decreto legislativo senza la necessità del decreto-legge; inoltre, per quanto riguarda gli articoli 2, 3 e 4, non vi è, nella sentenza della Corte, alcun riferimento tale da richiedere un intervento legislativo, tanto più attraverso decreto-legge, ed appare del tutto chiara la pretestuosità dell'atteggiamento del Governo che coglie l'occasione della sentenza della Corte per tentare un nuovo blitz sulla commissione ordinaria VIA, dopo la sentenza del TAR del Lazio ed in vista della sentenza del Consiglio di Stato. Per queste ragioni, riteniamo che non sussistano i requisiti necessari per la richiesta di applicazione dell'articolo 77 della Costituzione e quindi per ricorrere allo strumento del decreto-legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bressa, che illustrerà anche la questione pregiudiziale Boccia n. 2, di cui è cofirmatario.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo per sottolineare un aspetto del tutto singolare di questo disegno di legge, che, in qualche modo, è la testimonianza di un vizio assurdo che caratterizza questo Governo. Questo Governo non solo si sta specializzando in provvedimenti viziati dal punto di vista della costituzionalità, ma, anche quando si muove per adeguare leggi, dichiarate incostituzionali, alle previsioni della Corte, assistiamo ad un'attività legislativa quanto meno singolare, ma sicuramente preoccupante. La questione è presto detta: abbiamo un disegno di legge che si può configurare sotto forma di un nuovo strumento di legislazione, il disegno di legge «uovo di Pasqua», cioè che contiene in sé una sorpresa e la sorpresa è sicuramente più pregnante del tentativo di legiferare in maniera diversa su materie che la Corte costituzionale ha dichiarato viziate sul piano della costituzionalità. Ripeto la questione è presto detta: si tratta di adeguare la legge n. 190 del 20 agosto 2002 alla sentenza n. 303 del 2003. Allora, si può pensare: finalmente si mette mano a vizi che sono stati commessi da una precedente attività legislativa, ma, se si va a guardare il contenuto di questo provvedimento, si è subito ed immediatamente disillusi. Non si tratta di una operazione di correzione di vizi costituzionali ma una operazione tendente a realizzare e ad ottenere risultati politici che poco o nulla hanno a che vedere con la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003. Il decreto-legge interviene sulla disciplina relativa alla composizione della commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, ex articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002, ma anche - ed è questa la novità più succulenta - su quella della commissione ordinaria prevista dall'articolo 18 della legge n. 67 del 1988. Questo intervento legislativo viene giustificato dalla necessità di conformarsi alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevede l'integrazione della commissione speciale per la VIA con i componenti designati dalle regioni o dalle province autonome, di volta in volta interessate alle opere in valutazione, nonché l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Andiamo però a vedere gli articoli 2 e 3 del decreto legge: essi estendono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale anche alle norme che disciplinano l'attività della commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale. Non più quindi solo alla commissione speciale, ma anche alla commissione ordinaria.
È divertente la relazione del Governo che accompagna il provvedimento in esame. Essa specifica che la connessione alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, per quanto riguarda la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, non è diretta, ma riconducibile piuttosto ad un principio di portata generale.
Ebbene, l'unico principio di portata generale che è dato in qualche modo di intravedere in questo improvvido decreto-legge sottoposto al nostro esame, è quello


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di ottenere un'estensione degli effetti della legge Frattini sullo spoils system. Non essendo riusciti a cacciare i componenti normalmente designati e normalmente in carica attraverso la legge Frattini sulla dirigenza - perché i soggetti rimossi hanno proposto ricorso al TAR del Lazio che ha dato loro ragione reintegrandololi, e siamo in attesa della conferma di questa sentenza da parte del Consiglio di Stato -, non essendo dunque riusciti a cacciare con la legge Frattini persone che politicamente non si voleva che appartenessero a tale commissione, si prende il pretesto dell'adeguamento di una legge dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte per fare un'operazione politica tout court.
Questo è non solo profondamente sbagliato, ma terribilmente pericoloso: se è questo il modo con cui il Governo e la maggioranza intendono adeguare le proprie leggi che la Corte costituzionale ha dichiarato viziate sotto il profilo della legittimità costituzionale, ci stiamo avviando su un percorso pericolosissimo. Non oso immaginare cosa sarete capaci di fare, ad esempio, con la legge Gasparri, che di qui a qualche settimana dovrà essere riproposta alle Camere per sanare i vizi di costituzionalità che il Presidente Ciampi ha evidenziato nel suo messaggio.
Ci troviamo quindi di fronte a un provvedimento non solo pasticciato, ma anche per così dire «truffaldino», in quanto cerca di raggiungere un obiettivo politico che per via ordinaria non si è riusciti a raggiungere, e lo si fa sotto il pretesto, sotto il paravento, sotto il velo dell'adeguamento di una propria precedente attività legislativa alla sentenza della Corte.
Tutto ciò di fronte ad una situazione estremamente chiara: la Corte costituzionale non ha in alcun modo censurato le norme che riguardano la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale; nessuna regione ha mai sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale; ripeto ancora una volta: il TAR del Lazio ha condannato il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a riammettere in servizio diciotto componenti della commissione di valutazione di impatto ambientale, il cui incarico era stato revocato in base alla legge Frattini sullo spoils system, la legge n. 145 del 2002.
Il decreto-legge in esame, con l'articolo 3, quindi, sembra piuttosto diretto a vanificare gli effetti di tali procedimenti giurisdizionali in corso o conclusi, e non ad adeguare la normativa vigente alla giurisprudenza della Corte costituzionale.
Un'ulteriore riprova che quanto sto dicendo è vero: la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 ribadisce la necessità di intesa fra Stato e regioni laddove si tratti di materie di competenza legislativa concorrente o piena delle regioni. Dove compare in questo decreto-legge l'adeguamento di quella parte del decreto legislativo n. 190 del 2002, che costituisce l'aspetto più rilevante che la Corte costituzionale ha voluto cassare? Dove ponete rimedio a tale censura? Da nessuna parte! L'unica cosa che vi interessa è azzerare nuovamente la commissione di valutazione di impatto ambientale per poter allontanare diciotto persone che non ritenete compatibili con lo schieramento politico che sorregge il Governo.
Inoltre, la sentenza non può dirsi completamente attuata con il semplice inserimento di un rappresentante delle regioni o delle province autonome nelle commissioni di valutazione di impatto ambientale, quando invece sarebbe stato più giusto emanare un decreto legislativo che recepisse tutte le istanze della citata sentenza.
Ci troviamo, dunque, di fronte ad un Governo che, davanti ad una sorta di tavola imbandita di formaggi e di pietanze succulente, decide cosa prendere e cosa lasciare. La sentenza della Corte è estremamente precisa in relazione a più punti del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Voi vi limitate a recepire e a sistemare un unico miserando aspetto, quello che politicamente vi interessa. Se questo è il modo di fare le leggi o di correggere le leggi che non siete stati capaci di fare, perché dichiarate incostituzionali,


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siamo veramente alla frutta. Il periodo è terribile. L'abbiamo visto questa mattina, con la peggiore finanziaria della storia della Repubblica dal punto di vista delle procedure parlamentari. Abbiamo, oggi, un altro aperitivo di cosa siete capaci di fare quando la Corte boccia i vostri provvedimenti per vizi di costituzionalità e voi siete chiamati a correggerli. Non avete nemmeno la decenza di correggere secondo le indicazioni della Corte. Continuate a fare quello che vi pare. Fatelo pure. Avete poco tempo per farlo, perché, tra un po', di voi non resterà traccia e della vostra attività legislativa nemmeno.

PRESIDENTE. Onorevole Bressa, molti colleghi fanno gli scongiuri. Ma lei, naturalmente, parlava di tracce politiche! Conosco il suo buon gusto. So che non si riferiva ad altre tracce.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. Noi rileviamo l'assenza dei requisiti di necessità ed urgenza, in aperta violazione dell'articolo 77 della Costituzione. Il decreto-legge, poi - come è stato ben illustrato dai colleghi che mi hanno preceduta -, interviene non soltanto solo sulla disciplina relativa alla composizione della commissione di valutazione di impatto ambientale ex articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ma anche su quella ordinaria, di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Viene invocata la necessità di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 190 del 2002, nella parte in cui per le infrastrutture e per gli insediamenti produttivi, per i quali sia stato riconosciuto un concorrente interesse generale, non si prevede l'integrazione della commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale con i componenti designati dalle regioni o dalle province autonome interessate alle opere oggetto della valutazione. Come è stato detto dai colleghi intervenuti prima, il decreto-legge va decisamente oltre rispetto a quanto previsto nel disposto della sentenza.
L'articolo 1 modifica il numero dei componenti ridotti a due unità, non limitandosi, dunque, all'integrazione nei casi previsti dalla Corte, con il pericolo di compromettere - questo è evidente - l'operatività stessa della commissione. Se entro quindici giorni dall'emanazione del decreto costitutivo della Commissione le regioni e le province autonome non provvedono alla designazione di un rappresentante, si autorizza la Commissione a procedere nel lavoro nella sua composizione ordinaria. Con gli articoli 2 e 3 si estendono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale alle norme che disciplinano la composizione della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale.
La Corte non ha censurato tali norme, trattando solamente quelle relative alla commissione speciale e non ha nemmeno sollevato questioni sulla procedura ordinaria di valutazione di impatto ambientale, che lascia intatto il potere di concertazione regionale in sede di accertamento della conformità urbanistica e garantisce altresì l'adeguata partecipazione della regione interessata al procedimento di valutazione di impatto ambientale, attraverso la previsione del parere obbligatorio sulla compatibilità ambientale del progetto. Peraltro, nessuna regione ha mai sollevato una questione di legittimità costituzionale sulla disciplina in parola applicata da più di 15 anni.
Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, non sembrano sussistere i presupposti costituzionali di necessità e di urgenza che inducono a modificare la vigente disciplina circa la composizione, l'organizzazione e il funzionamento della commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale


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(Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Vigni ed altri n. 1 e Boccia e Bressa n. 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 417
Maggioranza 209
Hanno votato
170
Hanno votato
no 247).

Avverto che la discussione sulle linee generali avrà luogo al termine dell'esame del disegno di legge n. 4453.

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