La Camera,
premesso che:
la sussistenza dei requisiti della straordinaria necessità ed urgenza richiesta dall'articolo 77 della Costituzione viene giustificata, nel preambolo del decreto-legge in esame, con l'esigenza di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 1o ottobre 2003, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità della disposizione (articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002 n. 190) istitutiva della Commissione speciale di valutazione di impatto ambientale nella parte in cui non prevede l'integrazione di detta Commissione da parte di componenti designati dalle regioni o provincie autonome interessate quando sia riconosciuto un concorrente interesse regionale;
la pretestuosità di tale motivazione appare evidente ove si consideri che il decreto, all'articolo 2, procede a modificazioni nella composizione della Commissione ordinaria istituita dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, rispetto alla quale nessun rilievo è stato mosso dalla Corte costituzionale;
in particolare, la citata Commissione ordinaria viene aumentata nella sua consistenza numerica da venti a trentacinque membri e «rifondata» con il fine, non dichiarato ma evidente, di sostituirne i componenti con altri più graditi all'attuale Governo, eludendo l'attuazione di sentenze di tribunali amministrativi che li avevano reintegrati nella carica dopo tentativi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di rimuoverli per via amministrativa;
anche per quanto riguarda la Commissione speciale, del resto, sarebbe stato possibile procedere attraverso il meccanismo, previsto dalla legge delega, delle disposizioni correttive e integrative al decreto delegato ed è quindi ingiustificato il ricorso alla decretazione d'urgenza,
di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 4548.
n. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Leoni, Innocenti, Ruzzante, Boato.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame interviene sulla disciplina relativa alla composizione della Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale, di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, ma anche su quella della Commissione ordinaria prevista dall'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67;
l'intervento legislativo viene giustificato dalla necessità di conformarsi alla sentenza della Corte costituzionale n 303 del 2003, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, nella parte in cui non prevede l'integrazione della Commissione speciale per la valutazione di impatto ambientale con i componenti designati dalle regioni o dalle province autonome di volta in volta interessate alle opere in valutazione, nonché l'illegittimità costituzionale del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198;
gli articoli 2 e 3 del decreto-legge in esame estendono gli effetti della sentenza della Corte costituzionale alle norme che disciplinano l'attività della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale;
la Corte costituzionale non ha però in alcun modo censurato tali norme, trattando solo di quelle relative alla Commissione speciale;
nessuna regione, peraltro, ha mai sollevato questioni di legittimità costituzionale sulla composizione, l'organizzazione e il funzionamento della Commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale;
il Tribunale amministrativo regionale del Lazio ha condannato il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio a riammettere in servizio diciotto componenti della Commissione di valutazione di impatto ambientale, il cui incarico era stato revocato in base alla legge dello spoil system (legge n. 145 del 2002);
il decreto-legge in esame, con l'articolo 3, quindi, sembra piuttosto diretto a vanificare gli effetti di tali procedimenti giurisdizionali in corso o conclusi;
la sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003 ribadisce la necessità di intesa fra Stato e regioni laddove si tratti di materie di competenza legislativa concorrente o piena delle regioni;
la sentenza non può dirsi completamente attuata con l'inserimento di un rappresentante delle regioni o delle province autonome nelle Commissioni di valutazione di impatto ambientale e quindi sarebbe stato più giusto un nuovo decreto legislativo che recepisse tutte le istanze della citata sentenza,
di non procedere all'esame del disegno di legge di conversione n. 4548.
n. 2. Boccia, Bressa, Boato.