Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 389 del 13/11/2003
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(Diritto di prelazione a favore degli enti locali previsto dalla normativa di attuazione dello statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige in materia di concessione di impianti elettrici - n. 2-00972)

PRESIDENTE. L'onorevole Olivieri ha facoltà di illustrare l'interpellanza Detomas n. 2-00972 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 6), di cui è cofirmatario.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, il sottoscritto illustrerà l'interpellanza, poi la replica verrà fatta dal collega Detomas. L'interpellanza è sottoscritta anche da altri colleghi, Brugger, Zeller, Wildmann, Collè, nonché l'onorevole Boato, che ringrazio per la sua presenza.
Vedete, Presidente e sottosegretario, noi attribuiamo grande importanza a questa interpellanza. Anche se in aula non vi sono molti colleghi, per la comunità del Trentino-Alto Adige/Südtirol questa interpellanza è molto importante, quindi la sua


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risposta sarà sicuramente valutata, verificata, sviscerata e, rispetto alla medesima, poi noi ci riserviamo, come dirà il collega Detomas in replica sentendo la sua risposta, eventuali altri atti sia ovviamente di sindacato ispettivo sia tutti gli altri strumenti che il regolamento e il nostro operare in rappresentanza di quelle comunità ci impone e ci mette a disposizione. Si tratta, come ha già annunciato il Presidente della nostra Assemblea, di una questione di per sé semplice, ma estremamente complicata dal punto di vista delle conseguenze che avrà non solo sulla questione a livello nazionale ma anche locale e per le complicanze che essa contiene. In buona sostanza cosa è successo?
Nel 1999 il decreto legislativo n. 79, meglio conosciuto come decreto Bersani, tra le altre cose conteneva il diritto di prelazione al momento del rinnovo delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, a parità di offerta, per il concessionario uscente. Quel decreto conteneva anche un'altra norma che permetteva, secondo le finalità, secondo gli obiettivi e secondo le articolazioni costituzionali previste dall'articolo 107 dello statuto della regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, la possibilità, con una norma di attuazione, che è la fonte normale di implementazione del sistema autonomistico del Trentino-Alto Adige/Südtirol, di meglio specificare questa prelazione non solo, come poi fu fatto, ai concessionari uscenti, come stabilito dal decreto Bersani, ma anche a quelli riferibili agli enti locali.
Perché questo? Perché, per chi ha memoria, e so che il sottosegretario Ventucci è una persona attenta, quella della partita elettrica era una questione aperta (veniva chiamata blanco cheque), e che rimase non definita nel momento in cui vi fu la definizione, con la quietanza liberatoria in sede ONU da parte dell'Austria, delle questioni sollevate dall'Alto Adige/ Südtirol e che portò poi al secondo statuto di autonomia. Si trattava, quindi, benché in ritardo rispetto al 1992, di adempiere ad un importante atto non solo normativo ma anche di riconciliazione e di rispetto di promesse che quel Governo e quella maggioranza e tutto il Parlamento nel suo complesso, dato che lo statuto fu approvato quasi all'unanimità, si era assunto di fronte alla comunità del Trentino-Alto Adige/Südtirol. Quella norma, quindi, ha una valenza importante per la storia dell'autonomia e per la questione strategica dell'energia. Importante non solo per la comunità nazionale ma anche per questa comunità. Ha una valenza assolutamente dirimente anche per quanto riguarda non solo il profilo costituzionale ma anche il profilo di un corretto rapporto tra lo Stato e le proprie autonomie locali.
Ebbene, con grande sconcerto, gli amministratori e il presidente della giunta provinciale di Trento Lorenzo Dellai hanno potuto constatare che, benché vi siano stati numerosissimi non solo scambi di corrispondenza ma anche colloqui, incontri, conferenze organizzative e interventi dei ministri competenti, nel momento in cui la Commissione europea ha sollevato sul decreto Bersani, sia per quanto riguarda la prelazione per i concessionari uscenti sia per quella che riguarda gli enti locali in caso di rinnovo della concessione di grande derivazione elettrica, una questione di infrazione europea - non vi sia stata tutela della norma che introduce la prelazione locale. Si attendeva che nelle memorie defensionali e nella difesa di una normativa nazionale, perché il decreto legislativo n. 79 del 1999 è evidentemente una normativa nazionale, lo Stato, unico avente la prerogativa, secondo il sistema attualmente vigente, difendesse compiutamente quella norma innanzi alla Commissione europea.
Con grande sconcerto ci si è resi conto che la difesa dello Stato riguardava solo la prelazione per i concessionari uscenti nazionali - per capirci: l'Edison, e l'ENEL - e tralasciava compiutamente la parte che riguardava, invece, il settore degli enti locali e i soggetti elettrici del Trentino-Alto Adige/Südtirol. E la cosa è ancor più sconcertante perché, ad oggi, non è ancora pervenuta una chiara motivazione in merito a questa che, fino a qualche giorno fa, poteva essere definita, un'omissione o comunque


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una dimenticanza ma che, invece, sta assumendo una valenza politica assolutamente importante.
Non vi è stata neppure alcuna smentita, da parte dei ministeri stessi, tale da far significare che fosse intenzione disdire ogni impegno assunto o di non prendere in considerazione le memorie difensionali copiosamente inviate dalla provincia autonoma di Trento a sostegno della compatibilità delle norme di attuazione vigenti con il diritto comunitario.
Il ministro delle attività produttive non ha neppure inteso informare preliminarmente - si tratta di altro aspetto di rilevanza costituzionale non indifferente - la commissione paritetica, di cui all'articolo 107 dello statuto di autonomia, e chiederne il parere. Visto che si tratta di un organo che interviene a predisporre, preparare e costruire la norma di attuazione, che poi diviene tale attraverso uno strumento legislativo del Governo, era quantomeno necessario ascoltare il parere di questo importante strumento di produzione di fonti normative e di collaborazione con il sistema normativo tradizionale.
In altri termini, il ministero si sarebbe arrogato il diritto e la competenza che in quella fattispecie non possiede, o meglio possiede solo in parte, vale a dire decidere le sorti della norma di attuazione statutaria, limitando significativamente anche la possibilità per la provincia di fare presenti le ragioni connesse con la tutela degli interessi pubblici o generali della quale essa è portatrice, ai sensi dello statuto. È come se una norma nazionale possa essere difesa solo parzialmente, oppure come se gli interessi di una comunità locale non siano, in questo contesto, anche un interesse della comunità nazionale.
Vorrei ricordare - innanzitutto a me stesso, e poi a tutti noi - che, in materia di energia e di utilizzo delle acque pubbliche, tutte le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato, nonché degli enti a carattere nazionale e sovraprovinciale, sono state trasferite, con i medesimi decreti legislativi - ricordo che li abbiamo chiaramente individuati nella nostra interpellanza: il decreto legislativo n. 463 del 1999, che modifica in modo sostanziale il decreto del Presidente della Repubblica n. 235 del 1977 -, con le sole eccezioni dagli stessi previste, che nello specifico non individuano alcuna riserva dello Stato. In buona sostanza, le province autonome di Trento e Bolzano hanno, su queste materie, una competenza legislativa molto ampia, nella quale non vi sono riserve dello Stato.
La riserva operata - questo per far capire l'articolazione di natura costituzionale - dall'articolo 117, comma 2 della Costituzione alla potestà legislativa esclusiva dello Stato si riferisce alla materia dei rapporti dello Stato con l'Unione europea, e solo ad essi, come risulta evidente dalla lettura combinata con il successivo comma 3 del medesimo articolo 117 della Costituzione, che prevede la competenza legislativa concorrente delle regioni per i rapporti con gli organi comunitari, e con il primo comma dell'articolo 114 della stessa Costituzione, che prevede che la Repubblica è costituita dai comuni, dalle province, dalle città metropolitane, dalle regioni e dallo Stato.
La rappresentazione dei fatti risulta avere anche un carattere e un significato sintomatico ben più ampio, e si riferisce ai modi e agli strumenti con i quali le province autonome, e in generale le regioni (perché si tratta di una questione avente una valenza complessiva), possono esercitare le competenze che derivano loro dall'articolo 117 della Costituzione, da interpretare, per la provincia autonoma di Trento, anche in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha modificato lo statuto di autonomia (che, come notorio, è uno strumento che possiede valenza costituzionale).
Occorre precisare, poi, quali siano gli spazi e gli strumenti assegnati dall'ordinamento alle regioni e alle province autonome; per questo, si fa riferimento alla legge 5 giugno 2003, n. 131, che reca «Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» (che,


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tra l'altro, ricordo che ha visto questa Assemblea impegnata a fondo, con interventi di assoluto rilievo).
La legge n. 131 del 2003 disciplina, all'articolo 5, il concorso delle regioni alla formazione degli atti comunitari, mediante la partecipazione dei loro rappresentanti alle delegazioni governative, e disciplina anche i casi in cui il Governo può, o è tenuto, a proporre ricorso alla Corte di giustizia avverso atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, laddove riguardino materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome.
Ma - ahinoi - nulla dispone riguardo a quell'ulteriore aspetto fondamentale per la vita delle regioni e delle province autonome che è costituito dai rapporti con l'Unione europea e che pure la stessa Costituzione attribuisce alla potestà legislativa concorrente delle medesime regioni.
In questo contesto, signor Presidente, signor sottosegretario, si pongono certamente anche le questioni riguardanti la procedura di infrazione posta in essere dalla Commissione europea, ovviamente nella loro fase istruttoria e prodromica, quando attengono a norme o atti regionali o provinciali oppure, come nel caso che ci riguarda oggi, ad interessi comunque attribuiti alla competenza delle predette regioni o province autonome.
Anche nell'attesa del perfezionamento dell'iter parlamentare del disegno di legge recante la modifica della legge n. 86 del 9 marzo 1989, che detta norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari da parte delle leggi regionali e delle province autonome, si deve ritenere (o almeno gli interpellanti ritengono e, al riguardo, veramente non temiamo smentite di sorta) che le prerogative regionali e delle stesse province autonome non possano essere limitate o negate ed, in ogni caso, debbano essere assunti comportamenti coerenti, ancorché provvisori, con il nuovo assetto costituzionale, che si ritiene postuli l'adozione di procedure e comportamenti che assicurano la piena partecipazione delle regioni o province autonome alle decisioni che riguardano questioni rientranti nella loro competenza intesa nel senso che ho appena descritto.
Tale partecipazione, nel caso che ci riguarda, è esclusiva o concorrente, dal punto di vista legislativo, delle regioni e delle province autonome e la stessa non potrà che realizzarsi sia attraverso la consultazione sistematica e l'associazione alle attività istruttorie sia anche come definizione di intese laddove siano da assumersi decisioni. Per questo motivo, abbiamo presentato l'interpellanza.
Signor Presidente, signor sottosegretario, per quanto riguarda l'infrazione n. 1999/4902 - la definisco anche con un preciso codice - il Ministero delle attività produttive doveva (e deve) provvedere ad impartire disposizioni agli uffici competenti, affinché siano immediatamente integrate le considerazioni allegate alla nota n. 20282N3D/15 del 18 aprile 2003 dell'ufficio legislativo del Ministero delle attività produttive con quelle fornite dalla provincia autonoma di Trento.
Ciò perché - signor Presidente, concludendo - altrimenti la provincia autonoma di Trento, con riferimento ad un atto legislativo, non avrebbe la possibilità di addurre giuste motivazioni per essere difesa innanzi alla Commissione europea.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facoltà di rispondere.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, come chiaramente e lungamente esposto dall'onorevole Olivieri circa il contenuto dell'interpellanza a prima firma dell'onorevole Detomas, anch'io sciorinerò molte leggi e molti numeri a completezza, ovviamente, della sua esposizione.
Con nota del 20 aprile 2001, la Commissione europea ha aperto la procedura di infrazione n. 1999/4902, nei confronti della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE, ritenendo che


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le disposizioni dei commi da 8 a 12 dell'articolo 11 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, presentassero «rischi di incompatibilità» con la normativa comunitaria e, in particolare, con l'articolo 43 del Trattato CE che afferma il principio della libertà di stabilimento.
In particolare, l'attenzione della Commissione si è focalizzata sul punto che le disposizioni anzidette, nel disciplinare la procedura di gara per il rilascio o il rinnovo delle concessioni idroelettriche attribuissero una preferenza nell'aggiudicazione agli enti pubblici locali e alle loro società, a parità di condizioni offerte dal concessionario uscente. Come è noto, su questo punto la normativa del Trentino-Alto Adige si differenzia dalla normativa generale di cui al decreto legislativo n. 79 del 1999, di attuazione della direttiva 96/92/CE sull'apertura del mercato elettrico, che prevede, invece, un principio di preferenza tout court per il concessionario uscente.
Detta disciplina ha la sua fonte nello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige che nel nostro ordinamento ha il rango di legge costituzionale, nonché nell'espressa previsione degli articoli 12, comma 10, e 16 del decreto legislativo n. 79 del 1999. L'articolo 16 citato prevede, infatti, che le norme di attuazione dello statuto possono definire norme anche indipendentemente dalla disciplina generale di cui ai commi 3 (principio di preferenza per il concessionario uscente), 6 (durata delle concessioni già attribuite all'ENEL in base alla legge di nazionalizzazione) e 7 (termini di proroga delle altre concessioni).
Il Governo italiano controdeduceva alle osservazioni della Commissione, avvalendosi anche delle numerose e puntuali note inviate dalla provincia autonoma di Trento. Risulta, inoltre, che la provincia ha partecipato ad incontri informali con la Commissione, congiuntamente a rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base al principio di leale collaborazione.
In data 19 dicembre 2002, la Commissione apriva, per contro, un'ulteriore procedura di infrazione nei confronti del Governo italiano concentrando direttamente la sua attenzione sulle norme dell'articolo 12, commi 1, 2, 3, 6 e 7, del decreto legislativo n. 79 del 1999, ritenendo incompatibile con gli articoli 45 e 46 del Trattato CE la preferenza accordata al concessionario uscente.
In pari data, la Commissione inviava una messa in mora complementare, nell'ambito della procedura di infrazione n. 1999/4902, focalizzandosi questa volta sulle norme dell'articolo 11, commi da 6 a 11, e sull'articolo 15 del decreto legislativo 11 novembre 1999, n. 463, concernente l'attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige che prevedono, analogamente alla normativa generale del decreto legislativo n. 79 del 1999, una preferenza a favore del concessionario uscente.
Le motivazioni poste dalla Commissione a fondamento dei suoi due nuovi rilievi sono identiche, né potrebbero essere diversamente, essendo sostanzialmente analoghe le norme incriminate. Risulta quindi logico, dal punto di vista della difesa tecnica che grava sullo Stato italiano, che il Governo, per fornire puntualmente le proprie osservazioni alla Commissione, abbia replicato con uguali controdeduzioni. Infatti, pur formalmente esistendo due diverse procedure, si tratta della stessa fattispecie. Non viene, quindi, in rilievo la particolarità di una normativa statutaria, come adombrato dagli onorevoli interpellanti, ma l'impianto stesso della normativa nazionale.
Pertanto, nella denegata ipotesi che la Commissione, non ritenendo compatibile con il trattato il complesso delle disposizioni in esame, emetta un parere motivato nei confronti della Repubblica italiana, si evidenzia fin da adesso che è interesse del Governo, in particolare dell'amministrazione delle attività produttive, costituirsi davanti alla Corte di giustizia. Tale onere grava sullo Stato italiano.

PRESIDENTE. L'onorevole Detomas ha facoltà di replicare.

GIUSEPPE DETOMAS. Signor Presidente, signor sottosegretario, la sua risposta


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che potrebbe, prima facie, essere considerata esauriente ma si colloca, in realtà, sulla linea confermata dal Ministero delle attività produttive alla provincia autonoma di Trento. Tuttavia, la provincia autonoma, dalle verifiche che ha avuto modo di effettuare, ha riscontrato che la difesa posta in essere dal Governo italiano per quanto riguarda la procedura di infrazione più volte citata era basata sulle controdeduzioni relative alla costituzione in mora complementare del 17 dicembre 2002.
Mi riferisco alle questioni che riguardavano essenzialmente la preferenza nei confronti dei concessionari uscenti per quanto riguarda le grandi derivazioni a scopo idroelettrico, in realtà dimenticando tutta la vicenda relativa alla messa in mora dell'aprile 2001, che riguardava anche la preferenza accordata, nel decreto legislativo di attuazione dello statuto di autonomia, alle società composte da enti locali o partecipate in maggioranza da enti locali.
È questa la nostra preoccupazione, che pertanto ribadiamo. Peraltro, tale preoccupazione non riguarda soltanto la provincia di Trento, dal momento che proprio l'altro ieri è stata espressa al Presidente del Consiglio da parte del presidente della provincia autonoma di Bolzano, tant'è che il Presidente del Consiglio ha dovuto (o voluto) rassicurare sul fatto che il Governo italiano avrebbe tenuto in considerazione anche le posizioni espresse dalle province autonome di Trento e Bolzano, sulla questione delle preferenze accordate alle società degli enti locali.
Possiamo quindi dichiararci soddisfatti nella misura in cui si darà seguito a questa nostra richiesta di difesa della posizione, dato che il Governo italiano è tenuto a difendere una norma di attuazione di uno statuto di autonomia, trattandosi di una norma dell'ordinamento italiano, posta in essere dal Governo stesso con un decreto legislativo. Tuttavia, in via incidentale, vorrei sottolineare quello che lei, sottosegretario, ha introdotto con l'ultima frase, dicendo che si tratta appunto di una competenza del Governo. Riallacciandomi anche all'esposizione del collega Olivieri sulla ingerenza e influenza diretta che l'atteggiamento del Governo può esercitare sulla procedura di formazione delle norme di attuazione per la partecipazione al giudizio successivo alla procedura di infrazione comunitaria, il comportamento del Governo incide direttamente sulla sopravvivenza o sulla modificazione di una norma, anche se statutariamente è prevista una collaborazione e una attività paritetica nella produzione normativa, che vede la partecipazione attiva anche degli organi provinciali e regionali. Mi riferisco alla commissione paritetica, che è un organo previsto dall'articolo 107 dello statuto, più volte oggetto di giurisprudenza costituzionale, che sottolinea la necessità del suo intervento in sede di elaborazione delle norme di attuazione. Quindi, la norma di attuazione ha uno status di norma subcostituzionale e una procedura di formazione particolare, proprio perché vede la partecipazione dell'ente locale (regione o provincia).
Il fatto, dunque, che da un atteggiamento unilaterale del Governo ci possa essere un'incidenza nella natura o nella portata di una norma incide sulla pariteticità del procedimento di formazione di questo importante strumento normativo. È per questo che rivendichiamo la necessità che la regione o la provincia, rispettivamente, possano essere parte in qualche modo dei giudizi e quindi anche dell'attività istruttoria e defensionale davanti agli organi giurisdizionali europei. Per questo sollecitiamo il Governo a procedere, magari con l'elaborazione di una norma di attuazione, per sanare quella che noi riteniamo un'ingiustizia, il fatto cioè di mettere in discussione la pariteticità dei due organismi (Stato da una parte e regione o provincia dall'altra). Questo perché noi siamo da sempre autonomisti, da sempre federalisti e da sempre rivendichiamo un carattere pattizio dei nostri statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
Chiediamo, quindi, al Governo di farsi carico anche di questo problema, che è un problema di ordine costituzionale ed istituzionale.


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Naturalmente su questo siamo pronti a dare la nostra collaborazione: l'onorevole Olivieri ed io siamo stati parte della commissione paritetica e siamo pertanto disponibili a compiere un percorso per arrivare a sanare questa che noi riteniamo sia una carenza del nostro ordinamento.

PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento delle interpellanze urgenti.
Sospendo la seduta, che riprenderà al termine della Conferenza dei presidenti di gruppo.

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