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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; e dell'abbinata proposta di legge d'iniziativa dei deputati Minniti ed altri.
Ricordo che nella seduta di ieri si è conclusa la discussione sulle linee generali.
PRESIDENTE. Ricordo altresì che è stata presentata la questione pregiudiziale di costituzionalità Deiana e Mascia n. 1 (vedi l'allegato A - A.C. 4233 sezione 1), non preannunciata nella Conferenza dei presidenti di gruppo.
A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà altresì intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Mascia ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Deiana n. 1, di cui è cofirmataria.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, del provvedimento in esame ha parlato, durante la discussione sulle linee generali svoltasi ieri, la collega Deiana con riguardo al merito ed al nostro giudizio su tale modello di difesa. La questione che io affronto riguarda specificamente la pregiudiziale di costituzionalità laddove il comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge in esame prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per l'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi annualmente a concorso siano riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale. È del tutto evidente che un articolo come questo entri in contrasto con diversi articoli della Costituzione, in particolare con l'articolo 51, che stabilisce le condizioni di uguaglianza dei cittadini per l'accesso ai servizi pubblici, in particolare per i cittadini di entrambi i sessi, ma anche con l'articolo 3 della Costituzione, in cui si fa riferimento al diritto fondamentale di uguaglianza dei
cittadini, stabilendo la necessità che non si pongano discriminazioni di sesso, di razza, di religione, di orientamenti etici, morali, filosofici e sessuali, e stabilendo inoltre il compito, per lo Stato, di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione di questa uguaglianza. Infine, esso è in contrasto anche con l'articolo 4 della Costituzione, in cui si fa riferimento al diritto al lavoro e alla necessità che lo Stato e le istituzioni provvedano a rendere effettivo questo diritto attraverso la rimozione degli ostacoli che si dovessero frapporre.
Se può avere un senso prevedere dei posti riservati (così come viene indicato) per l'accesso alle forze di polizia ad ordinamento militare, tali norme non hanno sicuramente un senso - anzi si pongono certamente come una discriminazione - quando questa discriminante riguarda l'accesso alle carriere delle forze di polizia ad ordinamento civile, del corpo nazionale dei vigili del fuoco e del corpo militare della Croce rossa. Qui, siamo in presenza dunque di una vera e propria discriminazione, perché l'esclusione dei candidati che - per ragioni di coscienza, per convinzioni religiose, per scelte di carattere etico-morale o per diverse altre ragioni - abbiano scelto di non effettuare il servizio militare rappresenta una limitazione oggettiva e reale dell'articolo 51.
Dunque, anche il rinvio alla legge che tende a definire i criteri per normare queste selezioni deve tener conto di questi requisiti, non potendo essere in contraddizione con gli articoli della Costituzione, e in ogni caso deve svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà, laddove invece troviamo tale arbitrarietà a tutti gli effetti. Sottolineo in particolare un altro aspetto, che è quello riguardante la discriminazione del personale femminile, in quanto anche per quanto riguarda i requisiti fisici di ammissione alle Forze armate questi sono diversi e più penalizzanti di quelli previsti per l'accesso alle forze di polizia. Per l'accesso alle Forze armate è previsto infatti il requisito della statura, mentre esso non è previsto per l'accesso alla Polizia di Stato. Inoltre i posti per il personale femminile nelle Forze armate sono limitati, mentre la stessa restrizione non vige per le forze di polizia.
Dunque, come abbiamo visto, sono diversi gli articoli del provvedimento che discriminano relativamente al sesso ed anche relativamente a convincimenti di altra natura (etico-religiosi e così via). Sono esattamente queste le ragioni che hanno spinto la Commissioni affari costituzionale a predisporre un'osservazione - che avrebbe potuto essere addirittura una condizione -, che invita il legislatore a sostituire quanto meno il termine «totalità» dei posti messi a concorso con l'espressione «una percentuale». Ciò in quanto la «totalità» di questi posti messi a concorso entra in contraddizione con l'articolo 51 della Costituzione e poi con gli altri articoli che noi abbiamo sottolineato.
In funzione di tutti questi aspetti, chiediamo all'Assemblea di votare affinché non si proceda all'ulteriore esame del disegno di legge atto Camera n. 4233 (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giorgio Conte. Ne ha facoltà.
GIORGIO CONTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la questione pregiudiziale presentata per motivi di costituzionalità con riferimento all'articolo 14, sostituito poi dall'articolo 16, del disegno di legge in esame, si fonda sulla presunta violazione - come testè evidenziato dalla collega Mascia - degli articoli 51, 3 e 4 della Costituzione.
L'articolo 16 in questione, prevedendo la qualità di volontario in ferma annuale in servizio o in congedo quale requisito per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel Corpo militare della Croce Rossa e nelle forze di polizia a ordinamento civile e militare, comporta che per il periodo di efficacia stabilito dalla stessa disposizione, che va dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2020,
la totalità dei posti attualmente disponibili sia riservata a tale categoria di personale.
La previsione - a detta di coloro che hanno presentato la questione pregiudiziale - si porrebbe in contrasto con l'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale tutti i cittadini, dell'uno e dell'altro sesso, possono accedere agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge, nonché con l'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo del rispetto del principio della parità di trattamento dei soggetti dell'ordinamento.
Al riguardo osserviamo che l'articolo 51 della Costituzione, prevedendo la possibilità che la legge stabilisca requisiti di accesso, che evidentemente non tutti i cittadini possiedono, consente limitazioni all'accesso agli uffici pubblici purché sorrette dal principio di ragionevolezza in cui si sostanzia - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte costituzionale - il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.
La ragionevolezza della disciplina, peraltro a carattere temporaneo, si esprime nella previsione del requisito in funzione di incentivo all'arruolamento nelle Forze armate in relazione all'attuazione del dovere di difesa della patria, imposto ai cittadini dall'articolo 52 della Costituzione, nonché alla rilevanza della riforma, soprattutto per il numero dei reclutamenti.
Peraltro, la legge già contiene elementi di autocorrezione. Infatti, nell'articolo 29 è prevista una relazione annuale del Governo al Parlamento, dalla quale discendono eventuali soluzioni correttive. È evidente che, così come interveniamo oggi, a tre anni dall'approvazione della legge n. 331 del 2000 che prevedeva già il termine del 2020, nulla vieta che si possa intervenire anche in futuro per porre in essere le eventuali soluzioni correttive che ho già citato.
Quanto all'affermata irragionevole limitazione in relazione a coloro che per motivi di coscienza non abbiano effettuato il servizio militare, si evidenzia che l'articolo 15 della legge in materia di obiezione di coscienza, vietando a coloro che sono ammessi a prestare il servizio civile di partecipare ai concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate, nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della guardia di finanza, nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato o per qualsiasi altro impiego che comporti l'uso delle armi, già prevede - a contrario - che lo svolgimento del servizio militare costituisca requisito per l'accesso a detti impieghi pubblici.
Diversamente, il problema non si pone per quanto riguarda i concorsi per l'accesso al profilo professionale di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in quanto la riserva disposta a favore dei volontari in ferma prefissata annuale non copre la totalità dei posti annualmente disponibili, essendo confermata la vigenza delle disposizioni di legge riguardanti le riserve del 10 per cento dei posti a favore del servizio civile e del 25 per cento dei posti a favore dei volontari dei vigili del fuoco. In pratica, per tale categoria di persone la modifica proposta si sostanzia nell'innalzamento dell'attuale riserva, prevista dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 215 del 2001, dal 45 per cento al 65 per cento e nella devoluzione dei rimanenti posti a favore delle altre due categorie di beneficiari previste per legge.
Quanto agli elementi di discriminazione che l'obbligo del servizio militare volontario comporterebbe nei confronti delle donne per l'accesso alle forze di polizia, si osserva che non risulta rispondente a verità che i requisiti fisici richiesti per l'arruolamento nelle Forze armate siano più penalizzanti rispetto a quelli rivisti per le forze di polizia.
Il requisito della statura, ad esempio, che si afferma non richiesto per la Polizia di Stato, risulta invece disciplinato, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 874 del 1986, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 411 del 1987 e successive modificazioni, che prevede proprio per le donne una statura di almeno 1,61 metri per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento dei volontari di truppa delle Forze armate,
compresa l'Arma dei carabinieri, e per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato.
Riguardo infine al profilo relativo ai reclutamenti di personale volontario femminile nelle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e nella Guardia di finanza, si rileva che la vigente disciplina prevista dalla legge n. 380 del 1999 è intesa a consentire il necessario e graduale adattamento delle strutture militari in relazione al progressivo aumento delle immissioni del personale femminile. La disposizione, pertanto, può essere considerata a carattere esclusivamente temporaneo.
Occorre inoltre evidenziare, in tema di reclutamento dei volontari in ferma prefissata annuale o quadriennale, che tali figure costituiscono un'innovazione rispetto a quelle previste dal sistema normativo vigente. Per esse, quindi, i requisiti di reclutamento dovranno essere nuovamente individuati, così come del resto è previsto dagli articoli 6 e 13 del disegno di legge in esame, rispettivamente per i volontari annuali e per quelli quadriennali. Parlare quindi di discriminazione è quanto meno prematuro.
Pertanto, la violazione dell'articolo 51 della Costituzione non è oggettiva né reale, e, per le argomentazioni che ho riportato, il nostro parere sulla questione pregiudiziale sollevata è negativo, e invito tutta la maggioranza ad esprimere voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Siniscalchi. Ne ha facoltà.
VINCENZO SINISCALCHI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra apprezza le ragioni che sono state poste a base della questione pregiudiziale sollevata dal gruppo di Rifondazione comunista, ma esprime perplessità che si traducono sostanzialmente nella motivazione dell'astensione sulla questione stessa.
È esatto affermare che il disegno di legge in esame contiene aspetti che debbono formare certamente oggetto di lavoro emendativo. Ma il punto di discrimine è se tali questioni possano essere risolte con un lavoro emendativo sul disegno di legge o se siano effettivamente investite le norme costituzionali richiamate nella questione pregiudiziale.
A nostro avviso, appare evidente che si possa procedere con legge ordinaria a contemperare le esigenze che sono state prospettate nella pregiudiziale e a correggere quelle parti del disegno di legge che possono prestarsi a critiche relative all'istituzione di fasce privilegiate di accesso al lavoro e di fasce privilegiate di accesso al servizio nelle forze di polizia, nel corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel corpo militare della Croce Rossa. Sotto questo profilo, debbo sottolineare che gli stessi presentatori della questione pregiudiziale operano una sostanziale distinzione tra la parte iniziale dell'articolo 16, comma 1, del disegno di legge, laddove si fa riferimento all'accesso alle carriere iniziali delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare, e la parte in cui si fa invece riferimento alla riserva di personale che può essere assunto mediante concorso in tutti i posti nel corpo nazionale dei vigili del fuoco e nel corpo militare della Croce Rossa.
Onorevoli colleghi, tale distinzione che opportunamente è contenuta nel testo della questione pregiudiziale suscita una sostanziale perplessità, in quanto una norma costituzionale o è investita nella sua totalità dal sospetto di incostituzionalità della norma ordinaria, oppure evidentemente non è lesa dal principio affermato nella legge ordinaria.
La realtà appartiene al sistema di diritto amministrativo e all'ordinamento. In questa, come in altre leggi, si propone il sistema delle fasce privilegiate per titoli o per carriere particolari che, come in ogni altro concorso dello Stato, vengono tenute presenti in graduatoria in via prioritaria per l'accesso ai corpi speciali e alle carriere iniziali delle forze di polizia. È quello che avviene praticamente in tutti i campi della pubblica amministrazione. Su questo punto, quindi, la nostra perplessità è forte circa il problema sollevato relativamente all'articolo 51 della Costituzione: qui non
si prevede che cittadini dell'uno o dell'altro sesso non accedano agli uffici pubblici in condizioni di uguaglianza; si prevede, invece, che la riserva contenuta nello stesso articolo 51 della Costituzione - «secondo i requisiti stabiliti dalla legge» - sia una riserva attiva ed operante.
Lo stesso deve dirsi a proposito del primo comma dell'articolo 4 della Costituzione, oltre che dell'articolo 3, che è principio di carattere generale. Si dice: in sostanza, l'articolo 4 della Costituzione, al primo comma, afferma il noto principio che la Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ebbene, se dovessimo ragionare dall'angolazione contraria, vale a dire in base a quello che prevede la norma, dovremmo dire che in questa norma è stato previsto l'accesso al lavoro per persone che hanno maturato un diritto in maniera particolare. Quindi, non si capirebbe come si sia creato un vulnus nei confronti dell'articolo 4 della Costituzione.
PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi...
VINCENZO SINISCALCHI. Quanto al principio di ragionevolezza che - lo ripeto - è stato invocato, riteniamo che sarebbe assurdo creare una categoria di privilegiati nei confronti, ad esempio, degli obiettori di coscienza. Non lo vogliamo neanche noi. Tuttavia, per risolvere il problema - e concludo -, dobbiamo fare un forte lavoro emendativo sul disegno di legge e, soprattutto, in altre sedi dobbiamo apportare quelle modifiche che serviranno a compensare queste che sono diversità di trattamento a parità di condizioni, ma non sono diversità di trattamento per discriminazioni. È noto, infatti, quanto sia forte la sensibilità dimostrata in questa materia da parte dei deputati del mio gruppo parlamentare, a nome del quale annuncio l'astensione dal voto sulla questione pregiudiziale.
PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
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