La Camera,
premesso che:
il comma 1 dell'articolo 16 del disegno di legge in esame prevede che, a decorrere dal 1o gennaio 2006 e fino al 31 dicembre 2020, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, la totalità dei posti messi annualmente a concorso sono riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale;
il primo comma dell'articolo 51 della Costituzione prevede che «tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici in condizione di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»;
l'articolo 3 della Costituzione sancisce che «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;
il primo comma dell'articolo 4 della Costituzione sancisce che «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto»;
l'articolo 16, comma 1, del provvedimento in esame opera una implicita esclusione dei candidati che non siano volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale, dal concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo «militare» della Croce rossa;
tale esclusione se può apparire ragionevole in relazione al concorso per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, non lo è, invece, rispetto all'accesso alle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa (corpi che non prevedono l'uso delle armi);
in particolare, il requisito previsto al comma 1 dell'articolo 16 del provvedimento in esame comporterebbe l'automatica
esclusione dal concorso di quei candidati che, per motivi di coscienza o in ragione delle proprie convinzioni religiose, etiche, morali, umanitarie, filosofiche, politiche, o per altre motivazioni analoghe, non abbiano effettuato il servizio militare, determinando così un'irragionevole limitazione all'accesso ai pubblici uffici: se è vero, infatti, che l'articolo 51, primo comma, della Costituzione rinvia alla legge ordinaria per la determinazione dei requisiti necessari ad essere ammessi ai pubblici uffici, è altrettanto vero che l'esercizio della discrezionalità legislativa in materia deve pur sempre svolgersi nei limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà delle scelte compiute (sentenze n. 127 del 1996, n. 108 del 1994);
inoltre, l'accesso alla carriera nelle Forze di polizia attraverso l'obbligo della leva volontaria costituisce un elemento di discriminazione nei confronti del personale femminile in quanto i requisiti fisici di ammissione nelle Forze armate sono diversi e più penalizzanti di quelli previsti per le Forze di polizia (ad esempio relativamente al requisito della statura, previsto per le Forze armate e non dalla Polizia di Stato) e perché i posti per il personale femminile nelle Forze armate sono limitati, mentre la stessa restrizione non vige per le Forze di polizia;
sotto questo profilo, pertanto, il contenuto del requisito previsto nell'articolo 16 del disegno di legge in esame appare contrastante con il divieto costituzionale di arbitrarie discriminazioni nell'accesso ai pubblici uffici, in quanto comporta la pregiudiziale esclusione da determinati impieghi pubblici in ragione di elementi di apprezzamento di scelte effettuate dal candidato sulla base di proprie profonde convinzioni, comunque tutelate dal diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione,
di non procedere all'ulteriore esame del disegno di legge n. 4233-A.
n. 1. Deiana, Mascia.