![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Giuseppe Valentino, ha facoltà di
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con riferimento all'interrogazione presentata dall'onorevole Molinari faccio presente quanto segue. Essendo stata l'amministrazione finanziaria oggetto di recente riorganizzazione ogni ulteriore modifica strutturale, salvo interventi di necessario raccordo con le normative preesistenti, appare al momento inopportuna. In particolare, con legge n. 266 del 1999 è stata conferita delega al Governo per il riordino del personale dell'amministrazione penitenziaria, con l'istituzione tra l'altro dei ruoli direttivi ordinario e speciale del corpo di Polizia penitenziaria, nell'ottica del decentramento delle funzioni e delle responsabilità delle sedi periferiche. I provveditorati regionali, infatti, sono stati elevati ad uffici di livello dirigenziale generale, mentre gli istituti penitenziari ad uffici di livello dirigenziale. La delega in esame ha trovato attuazione con il decreto legislativo del 21 maggio 2000, n. 146; con decreto del Presidente della Repubblica del 6 marzo 2001, n. 55 è stato altresì emanato il regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia che ha previsto, per l'aspetto di interesse, l'articolazione del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in cinque direzioni
generali. Infine, con decreto ministeriale del 21 gennaio 2002 sono stati individuati gli uffici di livello dirigenziale non generale presso il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
in merito al «giudizio complessivo», attualmente espresso, a seconda della struttura di appartenenza, dal primo dirigente o dal direttore di istituto.
PRESIDENTE. L'onorevole Molinari ha facoltà di
GIUSEPPE MOLINARI. Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario per la giustizia, l'onorevole Valentino, per la sua risposta, abbastanza articolata ma molto burocratica, e quindi mi dichiaro insoddisfatto rispetto ai quesiti che avevo posto, perché ho evidentemente rappresentato la situazione di disagio esistente nell'ambito della polizia penitenziaria a distanza di qualche anno dalla riforma con la quale, attraverso la legge delega ed i vari decreti di attuazione, si è posto ordine in quel corpo.
nostro paese; la stessa equiparazione sarebbe auspicabile anche per tutte le disposizioni contrattuali.
Con specifico riguardo all'affermata opportunità di equiparare e rendere omogenee le disposizioni contrattuali, genericamente individuate, previste per la Polizia di Stato e per la Polizia penitenziaria in merito ai ruoli dei commissari, si rammenta che già il decreto del Presidente della Repubblica n. 164 del 2002, di recepimento dell'accordo sindacale per le forze di polizia ad ordinamento civile, al titolo II, contiene proprio una serie di disposizioni generali di carattere normativo ed economico comuni ad entrambe e direttamente applicabili.
Per quanto concerne la proposta di modificare la durata del corso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo speciale, disciplinata dall'articolo 22 del decreto legislativo n. 146 del 2000, attualmente non inferiore a 12 mesi, riducendola a nove mesi, come attualmente si asserisce essere previsto per la Polizia di Stato, si osserva che tale ultimo termine è da individuarsi tra le norme transitorie (articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000) per l'accesso al ruolo direttivo speciale della polizia di Stato.
Volendo effettuare un corretto parallelismo, l'analoga norma che disciplina, per la Polizia di Stato, l'accesso al ruolo direttivo speciale va individuata non nel citato articolo 25, norma transitoria, ma nell'articolo 17 del testo normativo citato, che prevede una durata del corso di formazione di 18 mesi, contro un corso di durata minore, non inferiore a 12 mesi, per la Polizia penitenziaria.
Quanto, invece, alla norma transitoria che regola l'accesso al ruolo direttivo speciale dei commissari di Polizia di Stato (articolo 25 del decreto legislativo n. 334 del 2000), istituendo un corso di formazione della durata di nove mesi, essa trova corrispondenza nella disposizione, parimenti transitoria, dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 146 del 2000 per la Polizia penitenziaria che, effettivamente, prevede una durata maggiore dell'analogo corso, precisamente di un anno. Il divario normativo si accentua maggiormente, con maggiore durata per la Polizia di Stato, per i ruoli direttivi ordinari, essendo previsto per la Polizia di Stato un corso di formazione iniziale della durata di due anni, contro quello teorico-pratico di 12 mesi per la Polizia penitenziaria.
L'auspicio per una omogeneizzazione delle normative, valutabile favorevolmente, dovrebbe riguardare tutti gli aspetti formativi, e non una singola norma estrapolata dal contesto.
Con specifico riferimento alla richiesta di modifica degli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 443 del 1992 e dell'articolo 13, comma 1, lettera b) e comma 4, lettera c) del decreto legislativo n. 449 del 1992, si rappresenta che appare in primo luogo inopportuna una modifica dei primi due articoli, relativi alla individuazione degli organi competenti alla compilazione dei rapporti informativi per il personale dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli assistenti e degli agenti in servizio, rispettivamente, presso i provveditorati regionali, i servizi, le scuole e gli istituti.
Posto che per il ruolo direttivo gli articoli 47-bis e 48-bis prevedono che la compilazione del rapporto informativo per le qualifiche più elevate sia già in capo all'organo superiore, il provveditore regionale - con conseguente giudizio complessivo espresso dal direttore generale dell'amministrazione penitenziaria -, si ritiene preferibile mantenere, quanto meno per le qualifiche e i ruoli inferiori (commissari, vice commissari, ispettori, sovrintendenti), l'attuale disciplina. Quest'ultima attribuisce la compilazione dei relativi rapporti informativi alle figure apicali del servizio o della sede (primo dirigente o direttore dell'istituto) e non - come sembrerebbe auspicarsi nell'atto di sindacato ispettivo in esame - all'esponente dell'area di sicurezza, ruolo direttivo, che potrebbe risultare carente di una visione sistemica della realtà lavorativa.
Analoga argomentazione vale per il personale dei ruoli di assistenti ed agenti
Per quanto riguarda la modifica dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 449 del 1992, concernente la composizione del consiglio centrale e regionale di disciplina, si concorda con l'opportunità di adeguare la norma in esame alle nuove disposizioni relative alla costituzione del ruolo direttivo del corpo di polizia penitenziaria. Pertanto, per il consiglio centrale può prevedersi che uno dei funzionari componenti sia un appartenente al corpo medesimo, possibilmente con la qualifica, per omogeneità con i corrispondenti ruoli amministrativi, di dirigente superiore. Per quanto concerne la composizione del consiglio regionale, invece, sembrerebbe effettivamente più consono al nuovo assetto organizzativo prevedere la presenza di appartenenti al ruolo direttivo del corpo, in sostituzione dei due ispettori capo, attualmente componenti.
Con specifico riferimento, infine, alla proposta di rivedere la subordinazione gerarchica degli appartenenti al corpo di Polizia penitenziaria verso i direttivi dell'amministrazione penitenziaria, prevista dal primo comma dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 146 del 2000, si osserva che il dovere di subordinazione gerarchica è strettamente funzionale ai fini di una efficace opera di coordinamento a livello sia regionale, sia di istituto. L'esclusione di qualsiasi correlazione con gli organi posti al vertice delle strutture potrebbe comportare ricadute negative sull'attività istituzionale sul piano non solo del trattamento, ma soprattutto su quello della sicurezza, che attualmente fanno capo, in ambito periferico, al direttore dell'istituto.
Il dovere di subordinazione gerarchica, attualmente disciplinato dall'articolo 9 della legge n. 395 del 1990 (istitutiva, tra l'altro, del corpo di polizia penitenziaria), risponde, infatti, all'esigenza di unitarietà di indirizzo dell'azione amministrativa, tanto più sentita in una amministrazione, quale quella penitenziaria, ove confluiscono varie figure di operatori, la cui azione va necessariamente coordinata, al fine del raggiungimento dei fini istituzionali.
Uno dei punti qualificanti dell'amministrazione penitenziaria è stato quello di reintrodurre il ruolo direttivo della stessa polizia penitenziaria: infatti, grazie al citato decreto legislativo n. 146 del 2000, in attuazione della legge delega n. 266 del 1999, sono state introdotte importanti innovazioni nell'ambito sia dell'amministrazione penitenziaria, sia dello stesso corpo di polizia penitenziaria, poiché la polizia penitenziaria veniva considerata un corpo di «serie B», senza riconoscere il ruolo fondamentale svolto all'interno sia degli istituti sia, soprattutto, della complessa macchina dell'amministrazione penitenziaria. In questo quadro, ricordo che, nella scorsa legislatura, il Governo di centrosinistra ha accolto una richiesta avanzata dalle stesse organizzazioni sindacali ed ha varato una riforma, articolata ed organica, cui occorre dare seguito: infatti, il ruolo direttivo ordinario non è ancora operativo, mentre lo è quello speciale.
Noi avevamo proposto di modificare alcuni punti, alla luce della legge delega e nel quadro generale delle riforme; mi riferisco, ad esempio, come è stato già ricordato, alla riduzione da 12 a 9 mesi della durata del corso. È vero che si tratta di una norma transitoria, tuttavia credo occorra pervenire ad una maggiore omogeneità tra le varie forze di polizia del
Infine, e ritengo che anche su questo aspetto sia necessario un maggiore coordinamento, occorre rivedere le previsioni della subordinazione gerarchica per i direttivi dell'amministrazione penitenziaria. Credo che il Governo debba imprimere un'accelerazione in tal senso e debba soprattutto tener conto delle esigenze degli operatori della polizia penitenziaria, evidenziate dalle diverse sigle sindacali, poiché ritengo che si tratti di uno dei punti di crisi del nostro sistema giudiziario.
Pertanto, dobbiamo valorizzare il ruolo importante che la polizia penitenziaria svolge all'interno degli istituti, tranquillizzando gli operatori; credo che il Governo sia inadempiente rispetto a tale questione, e pertanto ribadisco la mia insoddisfazione verso la risposta del sottosegretario per la giustizia.


