![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, d'iniziativa del deputato Boato: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato.
Avverto che la ripartizione dei tempi dell'esame della proposta di legge è pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta dell'11 giugno (vedi resoconto stenografico dell'11 giugno 2003).
PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri n. 1 e Violante ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 185-B sezione 1).
A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle questioni pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre ad uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati (purché appartenenti a gruppi diversi) per non più di dieci minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con un'unica votazione su entrambe le questioni pregiudiziali di costituzionalità.
ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, a nome del gruppo della Margherita le chiedo di concedere il voto segreto. Glielo dico adesso in modo che lei abbia tutto il tempo per compiere una riflessione e dare una risposta. In questo caso, infatti, ricorrono gli estremi del regolamento, sia per materia sia per precedenti. Quindi, insisto moltissimo affinché tale richiesta sia accolta.
Presidente, lei comprenderà che, al di là dello spirito e della lettera della norma regolamentare, la materia assume un aspetto, una valenza - oserei dire - storica per la vita del Parlamento. È bene, dunque, che ogni collega si esprima secondo coscienza per una questione di indubbio valore costituzionale.
Le chiedo di esaminare la mia richiesta e di fornire una risposta che mi auguro sia affermativa.
PRESIDENTE. Onorevole Boccia, la sua richiesta si limita alle questioni pregiudiziali di costituzionalità o si estende ad altro?
ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, il regolamento dispone che posso avanzare tale richiesta in vista del voto. Quindi, avanzo tale richiesta in vista del voto sulle questioni pregiudiziali. Poi, Presidente, mi riservo.
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, come deputato di quest'Assemblea, vorrei rivolgere una richiesta. Semplicemente, vorrei che fornisse una ragione con riferimento al seguente fatto: da mesi ormai compare e scompare dall'ordine del giorno della nostra Assemblea un provvedimento concernente il conflitto di interessi. Compare e scompare; viene inserito nell'ordine del giorno per scomparire nuovamente. Oggi, ci troviamo ad esaminare un provvedimento che chiaramente arriva sulla base di una forzatura.
La richiesta che, da umile deputato, le rivolgo, Presidente, che, tuttavia, è stato eletto in quest'aula insieme ai rappresentanti della Casa delle libertà con l'impegno di risolvere il problema del conflitto di interessi (magari, non con un provvedimento come quello iscritto all'ordine del giorno, ma almeno quello), dopo pochi giorni dalla elezione e dalla nomina del Presidente Berlusconi a Presidente del Consiglio, è la seguente: lei, che presiede quest'Assemblea, al di là delle promesse non mantenute dalla maggioranza, al di là dei provvedimenti che, ogni volta, ci vengono imposti per le forzature della maggioranza, quando pensa, almeno lei, di poter essere garante degli impegni della maggioranza in quest'Assemblea, portandoci finalmente ad approvare una legge, che sarà una legge beffa, ma almeno è una legge, sul conflitto di interessi?
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, non sono garante degli impegni della maggioranza. Premesso questo, mi premurerò oggi pomeriggio di farle avere il resoconto dell'ultima riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, durante la quale ho posto la questione che, poco fa, lei ha posto a me, spiegando che, su questo provvedimento, occorre giungere al più presto ad un voto definitivo
In questo, lei interpreta pienamente anche la mia personale opinione come Presidente della Camera, quella di assicurare, comunque, un voto dell'Assemblea sul provvedimento, al di là del giudizio sullo stesso che spetta ai gruppi politici.
L'onorevole Acquarone ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Soda ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il testo di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, licenziato da questa Camera, è stato modificato - com'è noto - dal Senato con una norma in forza della quale: «Non possono essere sottoposti a processi penali, per qualsiasi reato, anche riguardanti fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione, fino alla cessazione delle medesime: il Presidente della Repubblica, salvo quanto previsto dall'articolo 90 della Costituzione, il Presidente del Senato della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati, il Presidente del Consiglio dei ministri, salvo quanto previsto dall'articolo 96 della Costituzione».
Si aggiunge, inoltre, che, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono sospesi i processi penali in corso.
Il primo elemento che stupisce è il seguente: mentre rimane la possibilità di sottoporre a procedimento penale il titolare di queste cariche (parlo del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio ed ovviamente del Presidente del Senato quando è supplente del Presidente della Repubblica) per i fatti che integrano le fattispecie criminose commessi nell'esercizio delle loro funzioni, viene, invece, estesa un'immunità per i fatti che non attengono all'esercizio delle loro funzioni ma attengono alla loro attività di cittadini normali anche quando questi fatti siano stati commessi in data antecedente all'assunzione della carica.
Non è questa la sede per trattare del merito, in ordine al quale non esistono soltanto gravi perplessità o contrarietà (ma di questo ci sarà tempo e modo di discutere); il problema che viene posto in questo momento ed in questa sede è se una disposizione di questo tipo e di questa portata possa essere introdotta con legge ordinaria oppure abbisogni della forma della legge costituzionale. I presentatori della questione pregiudiziale ora al nostro esame - ed io sono tra essi - ritengono che per poter approvare una disposizione di questo genere sia necessaria la legge costituzionale.
Tutto questo argomento, che riguarda la non sottoposizione alla legge comune di chi è investito di cariche pubbliche, va normalmente sotto il nome di immunità, ma gli studiosi che si sono occupati del problema hanno distinto, nell'ambito dell'immunità, ciò che attiene al privilegio e ciò che attiene alla prerogativa: il privilegio riguarda la singola persona; la prerogativa
riguarda la funzionalità e, quindi, lo status di chi, in un certo momento storico, ricopre una certa carica. Personalmente, ritengo che, nel caso di specie, ci troviamo davanti ad una fonte chiara di privilegio.
Se il sottosegretario Berselli volesse chiacchierare in un altro momento, mi farebbe una cortesia...
PRESIDENTE. Sottosegretario Berselli...
LORENZO ACQUARONE. Lo stesso vale per il sottosegretario Pescante.
PRESIDENTE. Sottosegretario Pescante...
A dire il vero, c'è un po' di agitazione generale. Onorevoli colleghi, vi prego di ascoltare l'onorevole Acquarone.
Prego, onorevole Acquarone.
LORENZO ACQUARONE. Allora, per me rappresenta un privilegio e non una prerogativa. Comunque, rappresenti un privilegio ovvero una prerogativa, resto persuaso che si versa in un caso di deroga al diritto comune. Ebbene, in questa materia, se si tratta di deroga al diritto comune, non par dubbio che si ponga la necessità di una legge di carattere costituzionale.
Quando parliamo delle immunità parlamentari e, in particolare, dell'articolo 68 della Costituzione, osserviamo che l'articolo 68, nel suo complesso, certamente pone una serie di deroghe al diritto comune che, come tali, sono in contrasto con principi fissati dalla Costituzione. In materia, gli autorevoli commentatori, direi concordi, ritengono che, mentre l'estensione dell'articolo 68, in ordine alle sue modalità di applicazione, possa avvenire anche attraverso la forma della legge ordinaria, per quanto riguarda i soggetti, la tassatività non possa non essere ritenuta assoluta, essendo propria dello stesso concetto di prerogativa l'attribuzione di una condizione particolare a soggetti determinati. L'individuazione di tali soggetti, quindi, non può che essere operata con legge di carattere costituzionale perché importa una violazione degli articoli 3, 111, 112 e, probabilmente, anche 96 della Costituzione.
Perché viola l'articolo 3 della Costituzione? La Costituzione ha voluto, anche se ce ne dimentichiamo frequentemente, che tutti i cittadini siano eguali di fronte alla legge; attraverso la norma che stiamo per approvare, qualche cittadino, in particolare il discorso vale per il Presidente del Consiglio, perché è nei suoi confronti che avviene l'estensione, non è più uguale di fronte alla legge. Allora, se a questo si vuole arrivare, ci si può arrivare soltanto con una norma di carattere costituzionale.
Effettivamente, noi, attraverso una norma di questo genere, poniamo in essere una forma di incapacità di carattere penale. Si è obiettato nei lavori al Senato che sarebbe una incapacità di tipo processuale, ma gli studiosi di diritto processuale penale hanno messo in chiaro rilievo - cito per tutti l'autorità di Giovanni Conso - che non esiste una incapacità processuale penale, perché ogni incapacità processuale si riflette necessariamente in un'incapacità sostanziale, cioè la incapacità di essere imputati; e l'incapacità di essere imputati è una violazione palese del principio di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge. Ecco dunque che c'è un vizio di costituzionalità enorme, che farà sì che questo provvedimento non potrà, ove approvato, che finire di fronte alla Corte costituzionale.
Qua mi sia consentito un discorso che non attiene agli aspetti strettamente giuridici che, ratione materiae, in qualche modo mi appartengono, ma di carattere strettamente politico. Si dice: noi nel semestre di Presidenza che sta per venire non vogliamo che il Presidente del Consiglio sia sottoposto a procedimenti penali di qualsiasi tipo ma, di fronte all'opinione pubblica internazionale, ove un tribunale rimettesse, come è facile prevedere che faccia, la questione alla Corte costituzionale, la risonanza della rimessione di questa legge fatta ad personam non sarebbe tale che, invece di giovare al prestigio dell'istituzione, finirebbe in qualche misura per danneggiarla gravemente? È una
domanda di carattere politico che io penso dovrebbe essere meditata dai membri della maggioranza.
Ma le questioni di carattere di opportunità non attengono al mondo del diritto costituzionale; il diritto costituzionale è fatto di regole precise e noi abbiamo un articolo 3 della Costituzione che pone o dovrebbe porre tutti i cittadini uguali di fronte alla legge. Ora, attraverso questa forma di incapacità ad essere imputato, qual è la posizione di un cittadino che venga colpito da una delle alte cariche mentre guida la macchina, nell'esercizio di un'attività che non attiene alle funzioni delle alte cariche dello Stato, e cerchi un giudice? È il caso di un omicidio colposo commesso - quod avertat Deus, che Dio non voglia! - da un'alta carica dello Stato. Questo è un procedimento penale che non può andare avanti, con grave nocumento del danneggiato, solo perché l'investitore riveste un'alta carica dello Stato. In ogni paese serio una cosa di questo genere provocherebbe ilarità, nel nostro paese, viceversa, per ragioni di carattere contingente, non provoca ilarità, ma provoca dibattito in Parlamento e nell'intero paese grave sconcerto.
Ma non c'è violazione solo dell'articolo 3 della Costituzione, c'è violazione dell'articolo 111, che vuole il giusto processo, vuole un processo rapido (e la sospensione obbligatoria di tutti i processi contrasta con questo articolo). Tale norma contrasta poi anche con quelle norme costituzionali in forza delle quali il Parlamento in seduta comune potrebbe sottoporre a giudizio le alte cariche dello Stato per reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, mentre sarebbero immuni da ogni responsabilità di tipo penale per i reati commessi quali cittadini semplici. Qui, francamente, a noi sembra che la questione di costituzionalità sia seriamente fondata, meritevole di accoglimento, convinti come siamo anche che non rechi alcun prestigio a queste alte cariche dello Stato, ma in qualche modo le danneggi. Questo vale in un paese civile retto dalle norme di diritto comune; se poi noi riteniamo che, viceversa, in questo paese ormai vi siano gli unti dal Signore, allora non mi resta che recitare un canone: ius quo loca, res vel personae ecclesiasticae a communi onere seu obligatione liberae sunt et exemptae. Se siamo investiti di diritto divino, allora io mi arrendo, ma siccome io non credo che il Presidente del Consiglio dei ministri, il Presidente della Repubblica, i Presidenti della Camera e del Senato, e anche il mio amico Chieppa, Presidente della Corte costituzionale, siano lì perché unti dal Signore, chiedo il rispetto della nostra Costituzione e non dei sacri canoni, chiedo che questa Camera voti a favore della nostra questione pregiudiziale di costituzionalità (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. L'onorevole Montecchi ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Violante ed altri n. 2, di cui è cofirmataria.
ELENA MONTECCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la settimana scorsa le Commissioni affari costituzionali e giustizia hanno discusso a lungo sui contenuti della proposta di legge recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Il testo è stato frettolosamente modificato dalle forze di maggioranza al Senato, e quelle modifiche impongono la sospensione del processo penale, in qualsiasi fase esso si trovi, per il Presidente del Consiglio dei ministri, per il Presidente della Repubblica, per il Presidente della Camera, per il Presidente del Senato e per il Presidente della Corte costituzionale; e, per reati diversi da quelli ministeriali, per il Presidente del Consiglio dei ministri, e, per alto tradimento e attentato alla Costituzione, per il Presidente della Repubblica.
Nel corso del dibattito nelle Commissioni, noi abbiamo evidenziato che, per ragioni squisitamente contingenti legate alla specifica situazione processuale in cui si trova il Presidente del Consiglio dei ministri in carica, la maggioranza parlamentare approva una legge ordinaria che contrasta con singoli articoli della Costituzione
su temi delicati e sensibili quali sono, ad esempio, quelli relativi all'uguaglianza dei cittadini.
Quella delle immunità è, in generale, una questione scottante a causa, a mio parere, da un lato della storia del nostro paese e, in particolare, di quella più recente le cui classi dirigenti ancora non sono in grado di trarre una lezione comunemente e serenamente condivisa dalle dure e drammatiche vicende di Tangentopoli; dall'altro, però, dall'impossibilità di affrontare, liberi dagli interessi personali esistenti in questa maggioranza di Governo, il tema delle garanzie per l'autonomia dei titolari delle cariche politiche istituzionali; garanzie e prerogative che devono essere sempre viste alla luce dell'esercizio della funzione giurisdizionale e collegate con l'obbligatorietà dell'azione penale.
A ben guardare, dunque, ci sono diversi interessi costituzionali in campo e la possibilità di un loro equilibrio, di un loro bilanciamento, è legata anche al modo con il quale chi ha responsabilità pubbliche affronta la problematica puntando a garantire al meglio tutta la comunità nazionale e chi la rappresenta e non, invece, a violare il principio di uguaglianza tra i cittadini contenuto nell'articolo 3 della Costituzione, avanzando ipotesi che non riguardano prerogative ma che sono, invece, privilegi e, come tali, sono percepiti dall'opinione pubblica come privilegi e impunità.
Le questioni pregiudiziali di costituzionalità che noi presentiamo al testo al nostro esame, così come emendato dal Senato, sono puntuali e dettagliate; molte le ha già ricordate il collega Acquarone. Ho già ricordato che il testo di legge configura una deroga al principio di uguaglianza tra i cittadini e si contraddistingue per la sospensione automatica del processo e per l'assenza di qualsiasi limite temporale alla sospensione del processo stesso contrastando, così, fortemente con l'articolo 111 della Costituzione.
Pensiamo, colleghe e colleghi, a quel cittadino, a quel volto anonimo tra la folla, che, vittima di un reato comune commesso da un'alta carica dello Stato, si è costituito parte civile. Ebbene, quel cittadino vivrà sulla propria pelle la sospensione sine die del processo; non potrà, infatti, presentare prove che successivamente non potrebbero essere più proponibili. E la sospensione sacrifica fortemente le parti lese ed impedirebbe di accertare le ragioni e i torti per un tempo indeterminato.
Le nostre valutazioni sono confortate dalle riflessioni di 71 costituzionalisti italiani, che nella loro dichiarazione comune sostengono di dover avvertire la pubblica opinione circa le inesattezze costituzionalistiche che sono state diffuse nel tentativo di estendere ulteriormente le prerogative parlamentari e le immunità dei titolari degli organi del Governo.
Innanzitutto - si legge - è inesatto che nei sistemi democratici chi governa non possa essere giudicato. Al riguardo, è sufficiente ricordare le note sentenze della Corte suprema degli Stati Uniti pronunciate nei casi Nixon contro Fitzgerald (1982) e Clinton contro Jones (1997), relative alle responsabilità del Presidente degli Stati Uniti per fatti posti in essere fuori dell'esercizio delle proprie funzioni.
Tra i firmatari di questo documento, ospitato unitamente ad altri contributi autorevoli dal forum costituzionale, vi sono personalità, come Leopoldo Elia e Fulco Lanchester, che non possono essere certo trascinate nella chiassosa propaganda politica quotidiana o essere accusati di faziosità partigiana.
Si tratta di una propaganda che ha subito un'accelerazione successivamente ...
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi fanno notare - però a 360 gradi - che vi è rumore ovunque, per cui vi prego!
ELENA MONTECCHI. Probabilmente sono noiosissima!
PRESIDENTE. No, non è lei: lei certamente è l'ultima responsabile...
ELENA MONTECCHI. Sarò noiosissima!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego per cortesia di prendere posto e di assistere con serenità al dibattito.
ELENA MONTECCHI. Posso continuare, signor Presidente?
Dicevo che la propaganda ha subito un'accelerazione...
PRESIDENTE. Onorevole Osvaldo Napoli, mi scusi, ma l'ho appena detto! Vi prego di non disturbare il rappresentante del Governo!
ELENA MONTECCHI. ...successivamente alla lettera che il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato al Foglio, pubblicata il 30 aprile scorso. In quella lettera, preceduta da un'intensa attività informativa condotta da quel quotidiano sugli eventi che nel 1993 portarono alla modifica dell'articolo 68 della Costituzione, il Presidente del Consiglio annunciava la solenne intenzione di ripristinare la sovranità del Parlamento contro la «Repubblica delle procure», datando la vittoria di quella presunta Repubblica alla modifica costituzionale approvata nel 1993. A quella dichiarazione ha fatto seguito la formulazione della proposta della maggioranza riguardante l'introduzione di nuove immunità per i reati comuni commessi dalle alte cariche dello Stato.
Giova ricordare che un forte movimento d'opinione contro i cosiddetti privilegi di casta contenuti nell'articolo 68 della Costituzione risale agli anni ottanta, e che nel 1988 l'elettorato italiano abrogò, con un referendum, le norme di legge ordinarie sulla commissione inquirente: infatti, nel 1989 fu riformato l'articolo 96 della Costituzione riguardante i reati ministeriali.
Avere memoria è importante, colleghe e colleghi; lo è anche perché uomini e partiti di quella presunta, vittoriosa «Repubblica delle procure» citata dal Presidente del Consiglio dei ministri sono componenti organici ed autorevoli dell'attuale maggioranza, e allora furono protagonisti convinti delle riforme degli articoli 68 e 96 della Costituzione.
Solo chi vuole essere cieco e chi non vede non riesce a leggere le spinte ambivalenti che si svilupparono degli anni ottanta e novanta: ambivalenti perché, accanto ad una giusta e sincera domanda di rinnovamento della politica e delle istituzioni, di equità, di trasparenza e di etica pubblica, conviveva una strumentale e cinica azione che agiva in una chiave che non esito a definire antipolitica e antistituzionale.
Si diano giudizi sui fatti accaduti, e non si individui nei complotti il capro espiatorio delle vicende italiane, e si risponda alle domande di trasparenza, responsabilità ed etica pubblica che ci rivolgono i nostri concittadini. Solo in quel contesto democratico sarà forse possibile affrontare i temi dell'autonomia della politica, ma non dell'impunità e della vendetta nei confronti di altri poteri dello Stato.
Perciò non si invochino a sproposito lo spirito e l'azione dei padri costituenti, perché certamente i nostri costituenti si posero il problema della protezione dei vertici del potere esecutivo contro le possibili invasioni di campo da parte del potere giudiziario, ma, e cito testualmente un brano tratto da un saggio del professor Stefano Merlini in proposito: essi ritennero di risolvere il problema attraverso quella specifica forma di autorizzazione parlamentare che riguarda i reati ministeriali, che sono i soli rispetto ai quali può valere una presunzione, che deve essere oggi motivata, di ragion politica.
Questa impostazione è comune, peraltro, a tutte le forme di Governo parlamentare in Europa, con la recente eccezione della Francia che ha previsto tale forma di immunità solo per il Presidente della Repubblica.
La maggioranza ha lavorato per introdurre una nuova forma di immunità con legge ordinaria e coscientemente incurante dei profili di incostituzionalità del provvedimento che oggi esaminiamo, aggravando così le tensioni politico-istituzionali già esistenti nel nostro paese.
Colleghe e colleghi, vi prego di valutare attentamente i contenuti del testo in esame e di riflettere sul fatto che la
responsabilità insita nel nostro mandato popolare, in quel mandato che esercitiamo tutti i giorni, riguarda per ogni nostro atto il rispetto della Costituzione italiana.
Le nostre eccezioni di costituzionalità sono fondate e, pertanto, vi chiediamo di considerarle con la massima attenzione e con la massima libertà di cui dispone ciascun deputato nell'esercizio del proprio mandato popolare (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Comunisti italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questa proposta di legge, che porta tuttora il mio nome, fu approvata in prima lettura alla Camera a larga maggioranza, con soli 6 voti contrari e 111 astensioni. Al Senato è stato introdotto il nuovo articolo 1 - a cui esclusivamente si riferiscono le due questioni pregiudiziali di costituzionalità che anch'io ho sottoscritto - il quale ne ha cambiato completamente il significato politico, giuridico e costituzionale.
Il nuovo articolo 1 non ha nulla a che vedere con le disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, disposizioni che, dal 1993 al 1996, avevano dato vita a ben 19 decreti-legge e che, poi, erano state tradotte, già nella XIII legislatura, in una proposta di legge da me presentata e sottoscritta da tutti i presidenti di gruppo del centrosinistra (che era allora maggioranza) e del centrodestra (che era allora opposizione). Tale proposta di legge, anche in questa legislatura, poteva essere largamente condivisa, con il voto favorevole o con l'astensione, da tutti i gruppi parlamentari. Infatti, è giusto e necessario definire legislativamente le disposizioni di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, disposizioni fin qui (dopo i 19 decreti-legge) consegnate esclusivamente alle prassi parlamentari di Camera e Senato e delle rispettive Giunte.
Al Senato è stato, invece, introdotto un nuovo articolo 1 che ne ha snaturato il significato politico e giuridico, inducendomi, per motivi insormontabili di coscienza, a rinunciare al mandato di relatore per la Commissione affari costituzionali.
Il nuovo articolo 1, infatti, è, prima di tutto, assolutamente viziato da estraneità di materia rispetto alle disposizioni ordinarie di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, ma è anche e soprattutto (questa è l'obiezione fondamentale ed insuperabile) palesemente viziato di incostituzionalità. Non si possono introdurre norme di questo tipo con legge ordinaria, ma esclusivamente con legge costituzionale.
Gli articoli della Costituzione con cui le norme contenute nel nuovo articolo 1 entrano palesemente in contrasto sono innumerevoli: l'articolo 3 sull'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, l'articolo 24 che concerne il diritto di difesa (e, quindi, anche la difesa delle vittime del reato e delle parti civili), l'articolo 68 che riguarda le prerogative dei parlamentari (il Presidente del Consiglio, il Presidente della Camera ed il Presidente del Senato sono parlamentari), l'articolo 90 che concerne il Presidente della Repubblica, l'articolo 96 che riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, l'articolo 111 concernente il giusto processo e la sua ragionevole durata, l'articolo 112 sull'obbligatorietà dell'azione penale, l'articolo 137 che riguarda le garanzie di indipendenza dei giudici costituzionali (il Presidente della Corte costituzionale è un giudice costituzionale) e l'articolo 138 che attiene alle procedure aggravate per l'approvazione delle leggi di revisione costituzionale o, comunque, delle leggi costituzionali.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci sarebbero molti rilievi da fare anche nel merito specifico delle disposizioni contenute nel nuovo articolo 1. Si tratta di disposizioni assolute, indiscriminate, totalizzanti ed indeterminate, ma la generale e sovrastante questione di costituzionalità le supera e le assorbe tutte.
Pur nel pieno rispetto delle autonome determinazioni della magistratura giudicante, rispetto alla quale non mi sognerei
mai di interferire, personalmente non nutro dubbi sul fatto che se alla prima applicazione di questa legge, il prossimo 25 giugno, sarà sollevata questione di costituzionalità di fronte al collegio giudicante, tale questione non potrà che essere considerata rilevante e non manifestamente infondata. L'effetto di tale eventuale decisione sarà, comunque, quello di sospendere il processo di Milano perché la Corte costituzionale possa valutare e deliberare sulla sollevata questione di costituzionalità. Passeranno sicuramente molti mesi, ferie estive e natalizie comprese, in modo che, comunque, sarà sicuramente superato il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea.
Un risultato che può anche ritenersi opportuno sarà così raggiunto, per così dire, in stato di necessità e nel peggiore dei modi. Tale modo - mi si consenta di dirlo rispettosamente - non fa onore né al Parlamento, né ai Presidenti delle due Camere, né al Presidente della Repubblica e, credo di poterlo dire con equilibrio e serenità di giudizio, neppure al Presidente del Consiglio dei ministri (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo, dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
![]() |
![]() |
![]() |