La Camera,
La Camera,
richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero; né può equipararsi tale caso di sospensione agli altri previsti dal codice, giacché la loro finalità è interna alle esigenze del processo e i termini di sospensione sono proceduralmente delimitati in relazione a quelle medesime esigenze;
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 185-B.
premesso che:
il progetto di legge in esame, recante disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione, nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato, all'articolo 1 introduce nel nostro ordinamento, nei confronti del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato, del Presidente della Camera, del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Presidente della Corte Costituzionale, il divieto di esercizio dell'azione penale e la sospensione automatica dei processi penali in corso per qualsiasi reato, anche riguardante fatti antecedenti l'assunzione della carica;
questa disciplina deroga ai principi costituzionali di uguaglianza (articolo 3 della Costituzione), del diritto alla tutela giurisdizionale anche per le vittime di reato (articolo 24 della Costituzione), dell'obbligatorietà dell'azione penale (articolo 112 della Costituzione), del giusto processo (articolo 111 della Costituzione) e configura una nuova singolare immunità;
la disciplina delle immunità è materia di riserva costituzionale, con il limite peraltro dell'equilibrio e del contemperamento dei valori fondativi immodificabili del sistema costituzionale;
nella nostra Costituzione la disciplina delle immunità è dettata nell'articolo 68, che definisce i soggetti (membri del Parlamento) e la materia oggetto delle guarentigie (perquisizione, arresto, intercettazioni, sequestro di corrispondenza), configurando in tal modo una doppia riserva di legge costituzionale;
questa materia, nella determinazione dei soggetti e del contenuto delle guarentigie, non può dunque essere regolata con legge ordinaria, ma soltanto con legge formalmente costituzionale, che, nell'equilibrio dei valori immodificabili della Costituzione, peraltro, non potrà mai consistere in una estensione del suo contenuto a qualsiasi reato, anche il più efferato e infamante, nell'automaticità del blocco della giurisdizione penale senza alcuna valutazione preventiva delle Camere, nell'applicabilità anche ai fatti commessi anteriormente all'assunzione della carica, nella possibile reiterazione del meccanismo di sospensione fino alla vanificazione della potestà di processo;
la proposta di legge in esame è, di conseguenza, aperta violazione non solo dei richiamati principi fondamentali della Costituzione, ma in primo luogo della riserva di legge costituzionale in materia di guarentigie e immunità,
di non procedere all'esame della proposta di legge n. 185-B.
n. 1. Soda, Boato, Leoni, Mascia, Franceschini, Maura Cossutta, Acquarone.
premesso che:
il progetto di legge sulle disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione è stato inaccettabilmente e improvvisamente snaturato dalla maggioranza del Senato della Repubblica con l'inserimento dell'articolo 1, che impone la sospensione del processo penale, per le cinque alte cariche dello Stato (Presidente del Consiglio, Presidente della Repubblica, Presidenti delle Camere, Presidente della Corte costituzionale), in qualsiasi fase esso si trovi, per reati diversi da quelli ministeriali per il Presidente del Consiglio e di altro tradimento e attentato alla Costituzione per il Presidente della Repubblica;
in linea generale, al di là della violazione di singoli articoli del testo costituzionale, l'articolo 1 del progetto realizza una complessiva «frode alla Costituzione» e a tutto il costituzionalismo moderno, giacché norme di tale genere, che investono aspetti delicatissimi delle prerogative dei supremi organi costituzionali anche in rapporto ai diritti di altri cittadini e che riguardano i rapporti tra i poteri dello Stato, non possono in alcun modo essere contenute in leggi ordinarie;
l'articolo 1 del progetto di legge contrasta con l'articolo 3 della Costituzione perché configura una indubbia deroga all'uguaglianza tra i cittadini. Tale principio, inserito per di più dalla Corte costituzionale tra quelli supremi dell'ordinamento, risulta derogato, diversamente dalle altre cause di sospensione dei processi penali previste dal codice di procedura penale, per ragioni di status istituzionale e non per esigenze interne al processo. La contrarietà all'articolo 3 non è superabile dalla temporaneità della sospensione, perché la durata della medesima è imprevedibile e comunque è priva dell'indicazione di termini certi e ragionevoli. Se l'uguaglianza di fronte alla legge può entrare in contraddizione col principio di sovranità popolare, tale conflitto tra due principi costituzionali non può essere certo risolto surrettiziamente con un articolo così discutibilmente e emergenzialmente inserito in una legge ordinaria;
il contrasto è evidente anche con gli articoli 90 e 96 della Costituzione. Essi, tutelando per ragioni latamente politiche, riconducibili al principio della sovranità popolare, il Capo dello Stato ed i ministri per i reati commessi nell'esercizio delle proprie funzioni, impongono implicitamente la revisione costituzionale anche per altre forme di tutela. Per di più dall'approvazione dell'articolo 1, così come ora è configurato, scaturirebbe il paradosso di una più ampia e automatica tutela stabilita con legge ordinaria per reati non strettamente connessi alla funzione, a fronte di una tutela invece più ristretta, in quanto le Camere possono rimuoverla, per quelli per i quali vale una presunzione di ragione politica, di raccordo col principio di sovranità popolare;
è palese, soprattutto per l'assenza di qualsiasi limite temporale alla sospensione del processo, anche il contrasto con l'articolo 111 della Costituzione. Esso fu modificato nel 1999 con legge di revisione costituzionale per garantire una «ragionevole durata» del processo non solo nell'interesse del soggetto imputato o suscettibile di imputazione, ma anche e soprattutto delle parti lese e in particolare del loro diritto al risarcimento del danno; tale riforma, frutto di larghissima convergenza, fu peraltro varata anche al fin di tener conto della esigente giurisprudenza della Corte di Strasburgo, la quale non può essere intesa senza tener conto che essa intende costantemente tutelare, sulla base della Convenzione europea, i diritti fondamentali dei soggetti privati anche rispetto a prerogative specifiche di soggetti aventi responsabilità istituzionali;
è altresì argomentabile la violazione del principio della obbligatorietà dell'azione penale sancito dall'articolo 112, in quanto esso non può ritenersi dal mero espletamento delle indagini preliminari senza prevedere il vaglio del giudice per le indagini preliminari sulla
il testo, infine, inibisce la tutela dei suoi diritti al cittadino vittima del reato comune commesso dall'alta carica (per esempio omicidio colposo) che si sia costituito parte civile nel processo contro l'imputato poi assurto ad una della alte cariche; questo cittadino, infatti, vede il suo processo sospeso sine die e resta senza tutela per tutta la durata della cosiddetta carica, né può presentare prove che successivamente potrebbero essere non più proponibili,
n. 2. Violante, Castagnetti, Boato, Giordano, Montecchi, Rizzo.