Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 315 del 28/5/2003
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(Iniziative volte a modificare la normativa sul pensionamento dei professori ordinari della facoltà di medicina e chirurgia - n. 3-02319)

PRESIDENTE. L'onorevole Lisi ha facoltà di illustrare l'interrogazione La


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Russa ed altri n. 3-02319 (vedi l'allegato A - Interrogazioni a risposta immediata sezione 2), di cui è cofirmatario.

UGO LISI. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, questa nostra interrogazione deriva da un dibattito riportato nei giorni scorsi dagli organi di stampa circa la cosiddetta riforma Bindi del 1999, la quale prevede che alcuni professori ordinari di medicina e chirurgia abbiano sì la possibilità di esercitare l'attività assistenziale fino al compimento dei 67 anni, ma mantenendo successivamente il ruolo di docenti fino a 72-70 anni. Si determinano in questo modo dei danni non soltanto per gli stessi docenti che hanno un'età superiore a 67 anni, ma per gli stessi specializzandi e i giovani iscritti a medicina e chirurgia che hanno a che fare con docenti infrasessantasettenni e ultrasessantasettenni.
Noi vogliamo sapere se questo Governo non ritenga necessario intervenire per garantire allo studente in medicina e chirurgia e al medico specializzando attività didattiche ai massimi livelli, sia per l'attività di ricerca sia per le attività di assistenza, a contatto con il paziente, che resta un elemento fondamentale; vorremmo inoltre sapere dal Governo come intenda sanare questa grave disparità di trattamento.

PRESIDENTE. Il ministro della salute, professor Sirchia, ha facoltà di rispondere.

GIROLAMO SIRCHIA, Ministro della salute. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la normativa del decreto legislativo n. 229 sulla questione in esame è stata, come noto, oggetto di numerosi ricorsi al TAR da parte del personale universitario. Viene contestata la cessazione delle attività assistenziali e di direzione delle strutture, senza che sia stata prevista la necessaria contestualità con i protocolli di intesa che dovevano preventivamente disciplinare le specifiche attività assistenziali correlate alle attività di didattica e di ricerca in cui il personale stesso potrà essere utilizzato. Le generalizzate sospensive concesse dai TAR regionali, la decisione della Corte costituzionale di illegittimità costituzionale della normativa e la sua difforme applicazione sono all'origine dell'attuale situazione di ingiustificata disparità di trattamento tra il personale delle varie università.
Per tale motivo il Governo condivide la valutazione critica degli onorevoli interroganti sulla situazione che si è determinata. Tale situazione non è certamente tollerabile e richiede un intervento urgente del Parlamento. È intendimento del Governo proporre al Parlamento un provvedimento per disciplinare la materia, in attesa del riordinamento generale della disciplina del sistema previdenziale per quanto concerne l'età pensionabile dei pubblici dipendenti.
Detto provvedimento, coerentemente con i nuovi indirizzi governativi in materia di età pensionabile, nel confermare l'attuale limite massimo di età per il collocamento a riposo del personale della dirigenza sanitaria del servizio sanitario nazionale al compimento del sessantasettesimo anno di età, dovrebbe prevedere che l'azienda possa trattenere in servizio per particolari meriti professionali e per proprie esigenze, di anno in anno e comunque non oltre il settantesimo anno di età, i dirigenti sanitari di struttura complessa che ne facciano richiesta. L'azienda potrà concedere ai predetti di rimanere in servizio fino al compimento del settantaduesimo anno di età per le esigenze della formazione continua della ricerca, con esclusione delle funzioni di assistenza. Analoga normativa è prevista per il personale universitario, che può rimanere in servizio fino al settantaduesimo anno di età per le esigenze della didattica e della ricerca.
In sostanza, per quanto concerne l'esercizio dell'attività assistenziale e di direzione di struttura, tutto il personale sanitario addetto ai servizi assistenziali, sia del servizio sanitario nazionale sia universitario, fermi restando i diritti acquisiti, sarebbe così assoggettato alla stessa disciplina, che sinteticamente diventa quindi di 70 anni più 2.


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PRESIDENTE. L'onorevole Lisi, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

UGO LISI. La ringrazio, signor Presidente. Naturalmente mi dichiaro soddisfatto e ringrazio il ministro, che è venuto personalmente in aula, non solo a rispondere agli interroganti, ma anche a sottolineare come questo Governo intenda cambiare ciò che ha provocato malcontento diffuso - mi preme sottolinearlo - poiché si è creato una sorta di doppio binario. Vorrei soffermarmi nuovamente su ciò che è successo.
I giovani che seguono docenti di età inferiore a 67 anni possono avere garantita l'attività didattica, coadiuvata da lezioni pratiche, frequenza di attività di corsia, rapporto diretto con i pazienti, possibilità di eseguire uno studio prospettico. Coloro che invece svolgono attività con un docente di età superiore a 67 anni, vedono impoverirsi l'attività didattica, non vi sono lezioni pratiche, manca lo studio diretto del paziente e, inoltre, non vi è l'analisi della cartella clinica. Ciò vuol dire che vi saranno giovani studenti e specializzandi di serie A e giovani studenti e specializzandi di serie B. Noi sappiamo benissimo - e parlo da giovane parlamentare - che il giovane medico si forma sul campo, in corsia, in sala operatoria e, pertanto, auspichiamo un immediato intervento del Governo in tal senso.

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