Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 314 del 27/5/2003
Back Index Forward

Pag. 1


...
Svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni (ore 10,07).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni.

(Dichiarazioni del pubblico ministero Roberto Rossi in relazione ad indagini sulla gestione dell'Eurispes - n. 2-00286)

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzuca Poggiolini ha facoltà di illustrare l'interpellanza Mastella n. 2-00286 (vedi l'allegato A - Interpellanza ed interrogazioni sezione 1), di cui è cofirmataria.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Mi riservo di intervenire in sede di replica, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con riferimento all'interpellanza dell'onorevole Mastella ed altri, preliminarmente si precisa che il dottor Rossi non ha mai rilasciato dichiarazioni all'ANSA, ma ha soltanto partecipato ad una conferenza stampa, organizzata dalla sezione di polizia giudiziaria della Polizia di Stato presso la procura della Repubblica di Bari, unitamente al procuratore aggiunto dottor Carabba, all'esito della convalida della misura cautelare nei confronti del presidente dell'Eurispes. In quella occasione, il dottor Rossi ha fornito alla stampa notizie e circostanze non più coperte da segreto istruttorio ai sensi dell'articolo 329, comma 1, del codice di procedura penale.
Infatti, il cosiddetto segreto istruttorio cessa o con la chiusura della fase delle indagini preliminari ovvero quando gli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero


Pag. 2

vengono portati a conoscenza dell'indagato e del suo difensore. A parte la nota distinzione tra atti coperti da segreto ed atti in relazione ai quali è vietata la pubblicazione, gli atti sottoposti al segreto sono tali fino al momento in cui non sono conosciuti dall'indagato. È proprio in forza di tale divieto - definito assoluto - che tali atti non possono essere pubblicati, sia con riferimento al testo che al contenuto.
È ormai orientamento costante della giurisprudenza ritenere che la diffusione della notizia dell'arresto di persona indagata non integri il reato di rivelazione del segreto d'ufficio, perché l'arresto, nel momento in cui viene eseguito, è conosciuto dall'indagato che lo subisce. Tale atto non è più - alla luce del citato articolo - coperto da segreto. Analogamente anche l'interrogatorio dell'indagato non è atto coperto da segreto, poiché noto allo stesso indagato. Sotto tale profilo, pertanto, non si è ritenuto esservi margine alcuno per promuovere l'azione disciplinare.
In ordine all'asserita collaborazione del dottor Nicola Piacente, si può affermare che, qualunque sia l'incarico dal medesimo ricoperto (membro dell'OLAF ovvero del Tribunale per i crimini di guerra), la circostanza sotto il profilo disciplinare appare irrilevante, atteso che il pubblico ministero può avvalersi di esperti in materia e ciò indipendentemente dall'incarico ad essi assegnato.
Quanto alla presunta offensività di alcune espressioni utilizzate dal pubblico ministero, premesso che esse sono presenti nella richiesta di misura cautelare e non sono state pronunziate dallo stesso pubblico ministero, si rileva che l'espressione «pericolosi predatori» menzionata nell'atto di sindacato ispettivo è rinvenibile nel predetto atto processuale, dove è scritto: deve piuttosto affermarsi il pericolo concreto che, in assenza di misure cautelari, la gestione arbitraria e predatoria del denaro pubblico continui sostanzialmente indisturbata.
Tale fase appare, prima facie, non censurabile, stante quanto disposto dall'articolo 598 del codice penale, a norma del quale non sono punibili le offese contenute negli scritti o nei discorsi pronunciati dalle parti nei procedimenti pendenti davanti all'autorità giudiziaria, quando le offese - eventuali - concernono l'oggetto della causa.
Ma, a prescindere dalla chiara applicabilità, nel caso in esame, del disposto normativo sopra citato, si è ritenuto non fossero presenti, nelle parole trasfuse nella richiesta di misura cautelare del pubblico ministero, elementi idonei a far ritenere sussistente la cosiddetta «offensività» e quindi tali da dare luogo ad un rilievo di carattere disciplinare.
Anche la lettura dei comunicati ANSA e degli articoli di giornale non ha fatto emergere frasi o espressioni offensive o lesive rivolte nei confronti degli indagati.
Per quanto fin qui detto, quindi, non pare vi sia margine per promuovere qualsivoglia iniziativa ovvero di intervenire con un'ispezione mirata, stante l'insussistenza di elementi disciplinarmente rilevanti.

PRESIDENTE. L'onorevole Mazzuca Poggiolini, cofirmataria dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatta. Naturalmente, fa sempre piacere ascoltare (almeno, alla mia parte politica) rassicurazioni sulla correttezza della magistratura verso cui nutriamo sempre profonda stima e rispetto. Nel caso specifico, restano questioni aperte; rispetto al rapporto tra magistratura e indagato, vi è, infatti, la questione relativa ai mezzi di informazione. Non sempre i media si attengono (e chi parla è una giornalista professionista di una gloriosa testata, forse la prima in Italia) alle dichiarazioni realmente rese, attribuendole magari a chi non le ha rilasciate. In questo caso, i fatti esposti si riferiscono all'atto giudiziario, almeno secondo quanto ha dichiarato il sottosegretario che ringrazio per la sua esposizione.
Vorrei ricordare, utilizzando questa tribuna che oggi mi è stata concessa (parlo a nome dell'onorevole Mastella che è il


Pag. 3

primo firmatario dell'interpellanza), che, a distanza di un anno, non è stato ancora richiesto un rinvio a giudizio. Tale vicenda, montata su giornali, probabilmente, richiederebbe - questa volta sì - indagini più approfondite su come sia nata. Il presidente dell'Eurispes, Gian Maria Fara - ci onoriamo di essere estimatori di questa istituzione culturale -, è noto per la massima correttezza dei suoi comportamenti. Pare che proprio questa estrema correttezza (a buon intenditore...) abbia scatenato nei suoi confronti un'azione di carattere intimidatorio, poiché non vi è stato ancora seguito. Noti bene: si tratta di un'estrema correttezza, tant'è che la gara vinta dall'Eurispes (immediatamente dopo è partita questa azione giudiziaria che, peraltro, credo che il magistrato non potesse non fare in seguito a denuncia) è stata annullata ed il secondo arrivato ha preso il posto di chi aveva vinto la gara medesima.
Si tratta di una questione molto spinosa; per questo motivo, forse, va aperta un'indagine approfondita su come sia nata tale denuncia, che ha dato luogo alla giusta, corretta azione della magistratura, su chi l'abbia presentata e sui motivi che l'hanno determinata. Quali sono stati questi motivi? Mi piacerebbe molto che su ciò si potesse indagare ad onore della grande correttezza dell'Eurispes, forse il primo istituto privato di indagini statistiche in Italia sul quale non vi è mai stata alcuna ombra. L'ombra che si è voluto lanciare su questo istituto probabilmente è una profonda macchia nera che dovrebbe investire coloro che l'hanno voluta muovere.

Back Index Forward