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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 1447 sezione 3).
Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita al ritiro, altrimenti il parere è contrario, degli emendamenti Finocchiaro 2.3 e 2.4 e Sinisi 2.2.
Per quanto riguarda, poi, l'emendamento 2.6 della Commissione, la Commissione medesima ha presentato il subemendamento 0.2.6.1, così formulato: «All'emendamento 2.6 della Commissione, dopo le parole «della presente legge» inserire le seguenti: «aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». In sostanza, si propone di limitare l'applicabilità della norma così com'era stata concepita dalla Commissione.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea, signor Presidente.
PRESIDENTE. Sta bene.
RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, intervengo per capire bene come sia stato formulato questo subemendamento (mi sembra che sia stato definito tale dal relatore). Per prima cosa vorrei sapere: è stato presentato dal relatore? È stato valutato dal Comitato dei nove? È una riformulazione dell'emendamento 2.6? Sappiamo che formalmente, per regolamento, le proposte emendative vengono presentate all'Assemblea e deve essere data possibilità ai colleghi, anche a quelli che non fanno parte del Comitato dei nove, di intervenire nel merito degli emendamenti, dei subemendamenti, delle riformulazioni e quant'altro.
Quindi, Presidente, vorrei che si facesse chiarezza sulla definizione di questo nuovo testo che noi abbiamo all'esame; poi, se sarà il caso, interverremo per capire cosa possiamo fare, anche per rispettare la possibilità di subemendare o ulteriormente riformulare il testo che ci è stato letto testé dal relatore.
PRESIDENTE. Chiedo al presidente della Commissione di spiegare quale sia stato l'esito della riunione del Comitato dei nove per meglio capire la procedura seguita.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, per quanto concerne l'articolo 2 il Comitato dei nove ha sostanzialmente riesaminato i pareri su tutti gli emendamenti. Si erano prospettate diverse possibili soluzioni, tra l'altro con la possibilità di modificare anche i pareri precedentemente raccolti. Alla fine, è prevalso, all'interno del Comitato dei nove, l'orientamento di mantenere il testo già approvato dalla Commissione in mattinata e di aggiungere all'emendamento una precisazione, attraverso una nuova proposta emendativa, per cui questa norma vale in relazione soltanto a determinati reati e non come norma generale.
Quindi, si tratta dell'approvazione di una norma generale da parte della Commissione; in sede di Comitato dei nove, che si è riunito pochi minuti fa, si è apportata una limitazione, in forma di subemendamento, dell'emendamento generale. Questo è quindi quanto è avvenuto. Per correttezza devo dire che naturalmente abbiamo riletto la norma nel suo complesso come emergeva dall'insieme dell'emendamento originario e dalla correzione proposta, però il senso tecnico è quello di mantenere l'emendamento con una correzione, con un subemendamento.
ANNA FINOCCHIARO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Signor Presidente, intervengo per dire che la richiesta avanzata dall'onorevole Innocenti trova ragione anche nelle parole espresse poc'anzi dal presidente Pecorella. Il Comitato dei nove ha riesaminato interamente la partita, al punto che in un momento è sembrata prevalere la tesi secondo la quale era necessario rinunciare anche all'emendamento originario della Commissione 2.6 e tornare al testo originario del disegno di legge. Questo vuol dire che nel corso dei lavori del Comitato dei nove ciò che è stato sottoposto a profondissima revisione è stato l'atteggiamento complessivo rispetto ad una questione che non è secondaria, ma che attiene invece alla norma transitoria.
Mi spiego meglio. Il subemendamento presentato dalla Commissione non accoglie un dato di margine, ma, al contrario, ribalta complessivamente il senso dell'emendamento 2.6. Cerco di spiegarlo con una parola ai colleghi. Il senso del testo, così come risulterebbe approvato con il subemendamento presentato ora e letto dal relatore in aula, è che, al di là dei processi di mafia per i quali non può essere proposta richiesta di revisione se le prove sono state legittimamente assunte secondo la legge vigente nel momento in cui si celebrava il processo, per tutti gli
altri giudicati, a prescindere dal fatto che vi sia stata una prova legittimamente assunta secondo la legge vigente in quel momento o meno, quindi anche nel caso in cui la legge sia stata osservata, si può proporre revisione.
Per ricordare ai colleghi di cosa stiamo discutendo occorre ricordare a quest'Assemblea che, quando è entrato in vigore l'articolo 111 della Costituzione e teoricamente avremmo dovuto buttare a mare tutti processi celebrati nei cinquant'anni precedenti, l'accortezza e la responsabilità di maggioranza e di opposizione del tempo fecero in modo che gli effetti di quei processi venissero completamente salvati.
Le argomentazioni svolte dall'onorevole Sergio Cola sono uno specchietto per le allodole e sono argomenti buoni, lasciatemelo dire, per gli allocchi. Dico ciò perché noi, in realtà, stiamo dicendo che in questo paese non c'è più un giudicato che possa resistere! E riguardo a ciò, francamente, mi chiedo con quale senso di responsabilità, la maggioranza e l'opposizione, possano assumersi tale responsabilità in questo momento.
Sono queste le ragioni per cui chiediamo di poter avere un termine perché su questo testo, completamente nuovo, siamo messi nelle condizioni, noi e tutti i colleghi che non hanno partecipato al Comitato dei nove, di presentare una proposta emendativa.
GIUSEPPE FANFANI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, intervengo per insistere sulla richiesta di fissare un termine per presentare delle proposte emendative e anche riconfermare le posizioni che sono state poc'anzi espresse dalla collega Finocchiaro.
SERGIO COLA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo solo per chiarire un aspetto che ritengo non sia assolutamente secondario e che costituisce una risposta alle osservazioni svolte, certamente non da allocca, dalla collega Finocchiaro. In particolare, desidero ricordare che il secondo comma dell'articolo 1 del provvedimento in questione recita, fra l'altro, che: la richiesta di revisione ai sensi dell'articolo 630-bis è inammissibile se la violazione delle disposizioni ivi richiamate non ha avuto incidenza rilevante sulla decisione e se non permangono gli effetti negativi dell'esecuzione della sentenza o del decreto penale di condanna.
GIOVANNI KESSLER. L'abbiamo già modificato pochi minuti fa!
SERGIO COLA. Siamo perfettamente d'accordo, però la ratio di quella norma era relativa proprio alla sussistenza di questi determinati effetti. Pertanto, non vedo perché una persona - che sia stata condannata in violazione delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e soprattutto con una violazione che sia decisiva (lo si dice anche testualmente in questa proposta di legge) - non debba vedersi riconosciuto perlomeno il diritto di far proclamare la propria innocenza, che è stata disattesa sulla scorta di una violazione, ripeto, delle disposizioni della Convenzione citata.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare a titolo personale.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per sottolineare la questione politica che abbiamo davanti e per vedere se riusciamo a trovare un punto d'intesa. La questione è la seguente. La formulazione originaria della Commissione estende l'operatività di questo provvedimento a tutti quanti i processi, nel senso che stabilisce la regola secondo cui una prova acquisita legittimamente,
sulla base delle regole che vigevano quando la stessa è stata acquisita, resta valida anche se le regole successive sono cambiate. Questo è il principio. Ora, in realtà, i colleghi della maggioranza limitano l'operatività di questo principio soltanto ad alcuni reati.
Presidente, noi vorremmo capire bene quale sia l'ambito di operatività perché, come i colleghi sanno, l'articolo 51-bis è stato modificato, varie volte, anche indirettamente. E poiché, in questo momento, il collega Gironda Veraldi, ci comunica che è stato modificato il testo, noi abbiamo bisogno del tempo necessario per capire quale sia l'ambito di operatività dell'intervento operato dalla Commissione. Può darsi che la cosa ci trovi d'accordo e può anche darsi che la cosa non ci trovi d'accordo; tuttavia, abbiamo bisogno capire bene a quali reati si applichi. Questa è la questione.
Conseguentemente, Presidente, noi le chiederemmo, per cortesia, prescindendo ora dalla questione regolamentare, d'intesa, spero con i colleghi della Commissione, una breve sospensione in modo tale che si possa capire bene, ripeto, quale sia l'ambito di operatività del provvedimento che adesso i colleghi propongono. È un provvedimento che, in un primo momento, si estendeva a tutti, adesso non si estende più; pertanto, vogliamo capire bene a quali reati questo provvedimento si estenda e a quali no, soprattutto se teniamo presente, ad esempio, che la questione relativa ai reati di terrorismo, è abbastanza delicata.
PRESIDENTE. Io non entro nel merito della questione anche perché non tocca a me farlo. Tuttavia, è auspicabile che si trovi, su fatti di questo genere, come è accaduto prima, un'intesa la più generale possibile. In questo caso, mentre per quanto concerne la procedura dirò alcune cose dopo, per quanto riguarda, invece, la richiesta di una breve sospensione fatta dal presidente Violante chiedo al relatore, Gironda Veraldi, ed al presidente della Commissione se accedano a questa richiesta, tenuto conto che la Presidenza non avrebbe al riguardo nulla in contrario. Laddove si tratti di procedere in ordine ai lavori dell'Assemblea, mi limiterò a ricordare la prassi consolidata.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, per un atto di cortesia nei confronti del collega Violante e per un atto di cortesia ...(Commenti) per un atto di cortesia all'Assemblea devo fare semplicemente un'osservazione: il riferimento è chiaro ed inequivoco, ed è all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, il cui testo è a disposizione...
GIOVANNI KESSLER. No, perché quello che c'è in aula è quello vecchio!
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Facciamo riferimento non al testo vecchio o al testo nuovo, ma al testo vigente, e basta leggerlo per verificare a quali reati ci siamo...
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole relatore, non voglio entrare nel merito, ma intendo chiedere soltanto se da parte sua, come relatore - o, per l'amor di Dio, del presidente - ritenga opportuna una sospensione di cinque minuti. Io non concederei più di tanto: si tratta di un atto di correttezza, però non cambia le cose...
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Io personalmente...
PRESIDENTE. Si tratta di un atto di correttezza, però non cambia le cose...
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Personalmente...
PRESIDENTE. Se lei accede a questa richiesta, posso sospendere la seduta per soli cinque minuti, e non di più.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, non sono contrario perché il tempo è galantuomo, e cinque minuti potrebbero essere...
PRESIDENTE Non essendovi obiezioni, sospendo brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle 17,10, è ripresa alle 17,20.
PRESIDENTE. Prego il presidente della II Commissione, onorevole Pecorella, di riferire sulle decisioni assunte.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, credo che dobbiamo ringraziare il presidente Violante, perché in effetti la Commissione, nelle continue variazioni che questo testo ha subìto, aveva omesso di fare riferimento - come era, invece, nelle intenzioni - anche ai reati di terrorismo. Avremmo voluto ricomprendere anche tali reati, ma mancando il riferimento al comma 3-quater, così non era.
MARCO BOATO. Non si sente!
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. La Commissione, quindi, propone di riformulare il testo del subemendamento, semplicemente aggiungendo dopo le parole «all'articolo 51, comma 3-bis» le seguenti: «e 3-quater». Pertanto, questa è la formulazione definitiva della proposta emendativa.
PRESIDENTE. Chiedo al relatore ed al Governo di precisare il parere sull'emendamento Finocchiaro 2.5 che non risulta ritirato.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, la Commissione invita a ritirare l'emendamento Finocchiaro 2.5, altrimenti il parere è contrario.
PRESIDENTE. Il Governo?
GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo si rimette all'Assemblea.
PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito a ritirare l'emendamento Finocchiaro 2.3 formulato dal relatore.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 397
Votanti 391
Astenuti 6
Maggioranza 196
Hanno votato sì 191
Hanno votato no 200).
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito a ritirare l'emendamento Finocchiaro 2.4 formulato dal relatore.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi là (Commenti dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
GIOVANNA MELANDRI. L'ultima fila, Presidente!
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, ognuno voti per sé!
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni) (Proteste
dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
(Presenti 386
Votanti 360
Astenuti 26
Maggioranza 181
Hanno votato sì 180
Hanno votato no 180).
Prego i deputati segretari di compiere gli opportuni accertamenti (I deputati segretari compiono gli accertamenti disposti dal Presidente).
ROSY BINDI. Adesso, Presidente?
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!
Mentre i deputati segretari continuano a svolgere l'opera di bonifica, ritirando le tessere dei deputati che non risultino presenti in aula, passiamo all'emendamento Sinisi 2.2.
GIANNICOLA SINISI. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, il mio emendamento 2.2 aveva un senso soltanto se fossero stati approvati quelli precedenti e, pertanto, lo ritiro.
PRESIDENTE. Sta bene.
Onorevole Buontempo, ha concluso?
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.7 della Commissione...
GIOVANNI KESSLER. È l'emendamento appena annunciato?
PRESIDENTE. È quello per il quale vi siete riuniti e, mi pare, abbiate raggiunto l'accordo.
Indìco la votazione...
RENZO INNOCENTI. La fai finita di votare per due!
PRESIDENTE. Onorevole Innocenti, mi dica chi é, così posso mandare l'onorevole Buontempo a verificare.
PIERO RUZZANTE. Primo settore, ultima fila!
MARCO BOATO. Cosa stiamo votando?
PRESIDENTE. L'emendamento 2.7 della Commissione.
MARCO BOATO. Ma dov'è il 2.7? Non esiste!
PRESIDENTE. È stato presentato da poco, quindi è in distribuzione (Commenti dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e Misto-Verdi-l'Ulivo).
CAROLINA LUSSANA. Presidente, Presidente!
PRESIDENTE. Calmatevi un poco!
Prego il relatore di leggere il testo dell'emendamento 2.7.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Si tratta di sopprimere la parola «anche» dal comma 1 dell'articolo 2. Dunque, la norma transitoria ora recita: «La richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data». Abbiamo tutti avvertito l'esigenza di eliminare la parola «anche» che non solo era pleonastica, ma determinava un'equivoca interpretazione. Raccomando pertanto l'approvazione dell'emendamento 2.7 della Commissione.
PRESIDENTE. Mi pare che ora sia chiaro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Vorrei ringraziare il relatore perché soltanto ora l'Assemblea
ha avuto l'esatta contezza del contenuto dell'emendamento che non era ancora stato distribuito.
Annuncio il voto favorevole a nome del mio gruppo sull'emendamento in esame che elimina un'ambiguità che avrebbe potuto essere grave.
PRESIDENTE. Resi i chiarimenti del caso, preso atto che il Governo esprime parere favorevole, possiamo passare ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.7 della Commissione, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 415
Votanti 407
Astenuti 8
Maggioranza 204
Hanno votato sì 405
Hanno votato no 2).
Passiamo alla votazione del subemendamento 0.2.6.1 della Commissione, nel testo riformulato.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, innanzitutto inviterei ad una maggiore chiarezza circa le questioni che vengono votate perché dall'estrema periferia dell'aula è difficilissimo capire cosa si vota. Inoltre, vi è un certo stato confusionale della Commissione, quindi tutto è più difficile.
Per quanto riguarda il subemendamento in esame, esprimo il voto contrario dei Socialisti democratici italiani. Riteniamo non vi possano essere due percorsi rispetto ad una procedura che deve valere per tutti i cittadini che incappano nelle sanzioni della giustizia. Pertanto, escludere alcune fattispecie di reato dalla possibilità di revisione ci sembra un errore dal punto di vista costituzionale e confermo il nostro voto contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto onorevole Kessler. Ne ha facoltà.
GIOVANNI KESSLER. Signor Presidente, anch'io annuncio il voto contrario del mio gruppo. Il subemendamento 0.2.6.1 della Commissione, che posso leggere solo in quest'istante, è la nuova formulazione, per così dire, dell'emendamento che questa mattina aveva trovato l'unanimità dei consensi in Commissione. Tale nuova versione, però, stravolge il senso dell'accordo che avevamo trovato questa mattina e, per di più, priva l'Assemblea della possibilità di votare sul testo che unanimemente avevamo trovato soddisfacente.
Il subemendamento in oggetto, al quale ci opponiamo, stabilisce che soltanto per alcune categorie di processi - e non per tutti - il ricorso alla revisione è limitato ai casi in cui vi sia stata una violazione delle norme processuali. Noi riteniamo invece che questo principio - e così ritenevano tutti i gruppi in Commissione questa mattina ed anche il presidente della Commissione giustizia fino a poche ore fa -, cioè questa limitazione della possibilità di esperire il giudizio di revisione, debba valere per tutti i processi; altrimenti non vi sarà più un giudicato che tenga ed anche processi che si sono svolti nello scrupoloso rispetto delle norme processuali vigenti in quel momento potranno essere riaperti, riscritti, rifatti, con una danno alla giustizia davvero incalcolabile. Non vale limitare l'esclusione solo ad alcune categorie di processi.
Dato che fino a poche ore fa tutti la pensavamo in modo diverso, forse la maggioranza ci dovrebbe spiegare perché in poche ore ha cambiato la sua opinione. Noi non l'abbiamo cambiata e rimaniamo convinti che esigenze di giustizia impongano di opporci a questo subemendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Credo che questo subemendamento abbia un nome e un cognome; non voglio domandare quali siano il nome e il cognome, ma certamente ce l'ha. Onestamente mi sono stancato di assistere in quest'aula a provvedimenti legislativi che portano sempre una targa dietro le spalle, perché ciò non è corretto e tutti lo sappiamo qui! Difatti, fino a poco fa, all'interno della Commissione, questo subemendamento era stato approvato per tutti i procedimenti: ripeto, tutti! Poi, all'ultimo momento, si è cercato di limitarne la portata, perché serviva evidentemente a qualche procedimento che qui nessuno conosce, ovvero che non si può dire. E questo, ripeto, non è corretto, perché la legge ha per sua caratteristica il fatto di avere una destinazione universale e non è consentito strumentalizzare costantemente il lavoro di quest'Assemblea per interessi indicibili!
Ma vi dirò di più: la Commissione aveva strutturato questa proposta emendativa, sostenendo che la richiesta di revisione non potesse essere proposta se le prove erano state correttamente formulate in base alla legislazione vigente. Qui, invece, si dice che questo assunto è valido esclusivamente in funzione di una particolare categoria di reati. Ma, colleghi del Parlamento, ci rendiamo conto che la violazione posta alla base della revisione di queste sentenze è una violazione di principi fondamentali per l'uomo? L'avete letta, colleghi, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali? Sapete di quali diritti si parla? Si parla dei diritti di libertà, del diritto alla vita, del divieto di tortura, del diritto alla libertà e alla sicurezza, del diritto a un processo equo (nel quale si inserisce questa norma), del diritto a non essere condannati senza legge, del diritto al rispetto della vita, della libertà di pensiero, della libertà di espressione, della libertà di riunione in associazione, del divieto di discriminazione, della deroga in caso di urgenza e del divieto di abuso di diritto. Questi sono i diritti con i quali ci dobbiamo confrontare e che sono posti alla base della normazione in base alla quale giudica la Corte europea dei diritti dell'uomo. E voi ritenete che questi diritti possano essere posti alla base di una discriminazione tra cittadini o tra reati? Il doppio binario è consentito in quanto si discuta della gravità dei fatti, ma non quando alla base della discriminazione vi sia la violazione di un diritto fondamentale, perché altrimenti dovrete sostenere che un drogato (perché i delitti di droga sono quelli previsti nell'articolo 51-ter) non ha gli stessi diritti di un corruttore. Ditemelo! Sostenete questa tesi!
SERGIO COLA. 74!
GIUSEPPE FANFANI. 74, va bene, lo spaccio! Allora dimmi un altro reato, uno qualsiasi. Mi devi dire perché questo principio non vale per i corruttori, ma vale ad esempio per un assassino. Perché? Perché è possibile il doppio binario quando si discute di diritti fondamentali della persona umana? Oppure questo è soltanto un pretesto per imporre al Parlamento, ancora una volta, la violazione di regole fondamentali di civiltà e processuali nell'interesse di pochi?
Non lo accetto e invito quest'Assemblea a fare lo stesso, se non altro per rispetto alla dignità che a quest'Assemblea è dovuta (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)!
PRESIDENTE. Colgo l'occasione per salutare la scuola media Ungaretti di Manfredonia oggi presente in tribuna (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.
GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, questa riformulazione avrebbe potuto acquietarmi rispetto alle ragioni che mi avevano determinato a sollevare le prime obiezioni. Tuttavia, vorrei che tutti
avessimo il senso dell'enormità che permane nell'approvare questa legge e questa proposta emendativa.
Il sistema concepito è tale per cui, oggi, un estorsore, un rapinatore, uno spacciatore di sostanze stupefacenti può chiedere legittimamente un giudizio abbreviato incassando la riduzione di pena e, alla fine, una volta intervenuto il giudizio definitivo in Cassazione, proporre impugnazione di fronte alla Corte europea di giustizia per mancanza del contraddittorio.
Questa è una legge aberrante, un autentico insulto oltre che all'intelligenza anche ai principi del nostro ordinamento. Mi auguro che di questo vostro interesse a favorire qualcuno, danneggiando l'interesse di tutti, ne rispondiate presto al Parlamento oltre che al paese (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.
CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo per esprimere la posizione del gruppo della Lega nord Padania su questo subemendamento.
Riteniamo che quello della norma transitoria sia il punto più controverso del provvedimento, quello che suscita le maggiori perplessità. Del resto, abbiamo notato anche la posizione del Governo che, con riferimento a tale aspetto, si è rimesso all'Assemblea.
Sinceramente ritengo che tale formulazione, che è poi quella relativa ai procedimenti in corso o comunque conclusi nei quali la prova si sarebbe legittimamente formata sulla base delle norme interne in vigore al momento della sua acquisizione - formulazione concordata questa mattina in Commissione -, fosse quella da preferire. Mentre la strada praticata, vale a dire quella dell'istituzione del doppio binario o, comunque, delle esclusioni oggettive, è, sì, un passo in avanti rispetto alla formulazione originaria del provvedimento, ma non ci convince pienamente.
Per tale motivo sul subemendamento in esame ci asterremo e ciò comporterà - lo annuncio sin da ora - anche l'astensione sul provvedimento nel suo complesso.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Finocchiaro. Ne ha facoltà.
ANNA FINOCCHIARO. Intervengo a titolo personale in quanto la presentazione di questo subemendamento è stata accompagnata ed anche suggerita da una rappresentazione dei fatti che non è quella reale.
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, lasciate intervenire l'onorevole Finocchiaro.
Prego, onorevole Finocchiaro.
ANNA FINOCCHIARO. Vedete, colleghi - mi rivolgo in particolare ai colleghi della maggioranza -, lo scontro può essere il più aspro possibile, la diversità di opinioni può essere la più radicale, tuttavia, nei rapporti tra avversari politici, esiste un livello di lealtà che ritengo non possa essere inquinato così è come accaduto questo pomeriggio. Infatti, questo subemendamento è stato spacciato all'opposizione, che assisteva abbastanza sbigottita al cambiamento di orientamento della maggioranza, come una proposta emendativa volta a rendere più comprensibile e più simbolicamente evidente all'opinione pubblica che questo non è un provvedimento attinente ai reati di criminalità organizzata.
In realtà, invece, come, fino a questo momento, in maniera assolutamente esplicita, la discussione ha squadernato all'attenzione dei colleghi, abbiamo assistito ad una operazione assai meno nobile di questa, nel senso che i reati di criminalità organizzata, che prima erano inclusi insieme a tutti gli altri, sono stati tirati fuori.
PRESIDENTE. Onorevole Finocchiaro...
ANNA FINOCCHIARO. Ho concluso signor Presidente. La verità è che questa norma non si applicherà alla quantità di reati enumerati, per esempio, dall'onorevole Fanfani, alcuni dei quali molto gravi. In tal modo, si contrabbanda presso l'opinione pubblica, come si è tentato di fare nei confronti dell'opposizione, che si tratta di una norma che, simbolicamente, deve manifestare ai cittadini italiani la ferma intenzione di tutto il Parlamento di non buttare a mare i processi di mafia.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
AURELIO GIRONDA VERALDI, Relatore. Signor Presidente, non basta evocare le norme. Bisogna approfondirne l'esame. Vi è un articolo della Convenzione europea - l'articolo 40 - che prevede la vincolatività delle sentenze presso l'ordinamento interno: ogni qual volta da parte della Corte europea sia pronunziata una sentenza che sancisca la responsabilità dello Stato per violazioni delle norme contenute nella Convenzione europea, non si può rimanere indifferenti. Signori, noi viviamo in uno Stato che per quarant'anni - dico quarant'anni - e forse più ha ignorato questa normativa. Di chi sia la responsabilità, non so. Sta di fatto che sono state consumate eventuali ingiustizie nell'indifferenza generale.
Finalmente, arriva questo progetto di legge che prevede la revisione per le condanne che siano state pronunciate in violazione delle norme di cui alla Convenzione europea. Quali sono tali norme? Esse sono indicate tassativamente all'articolo 6. A questo proposito, c'è da fare una delicata ed importante distinzione fra le norme che si possano violare. La norma indicata al numero 1 riguarda la durata del processo. E qui vi era una mia perplessità. Cosa volevo dire? Mi riferisco ai casi in cui la durata non ragionevole del processo è legata al tipo di processo che non può essere breve. Fisiologicamente, devono essere processi lunghi. Anche quella è una violazione delle norme previste all'articolo 6, violazione che ha legittimato diversi ricorsi presso la Corte europea con relative condanne dello Stato. Per rimediare a questo inconveniente, è stata approvata la legge Pinto che prevede semplicemente una sanzione amministrativa, vale a dire una pena pecuniaria per lo Stato.
Però, raccogliendo le sollecitazioni che sono venute da tutti i settori, si è ritenuto di non lasciare impunite le violazioni delle altre norme previste dall'articolo 6 della Convenzione. Signor Presidente, si dice che «ogni persona accusata di un reato è presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata». Vi prego di soffermarvi su questa norma che va oltre la nostra Costituzione, la quale prevede una presunzione di non colpevolezza. Qui c'è una presunzione di innocenza rispetto all'imputato.
Allora, io comincio a dire che non ha senso questa norma che prevede una discriminazione tra i processi in corso ed i processi futuri. Se volessimo essere coerenti, tutti i processi dovrebbero essere suscettibili di revisione le volte in cui ci sia stata una sentenza della Corte europea.
Comunque, stamani in Commissione si è fatto un discorso - eravamo in pochi per la verità, e questa è una responsabilità di chi eventualmente non è stato presente - per cui se vi è una prova già acquisita al momento in cui è stata formata questa prova, la prova è stata legittimamente acquisita. Possiamo noi ignorarla? Noi abbiamo dato una risposta: non la possiamo ignorare. Tuttavia, c'è stato fatto osservare - ecco la ragione: non c'è nessuno scandalo - che non è opportuno, non è giusto e non è equo che questa norma ignori coloro i quali sono stati già condannati per fatti diversi da quelli di cui all'articolo 51 e abbiamo tentato di trovare un rimedio con l'introduzione di questo subemendamento. Niente di scandaloso. Non so se questa norma possa coprire qualcuno: se è così, a mio avviso, è un fatto censurabile. Se non è così, è spiegabile il subemendamento che abbiamo presentato.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.
GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, volevo esprimere - e questa sarà anche la mia dichiarazione di voto - l'amarezza perché, da un lato, una proposta di legge che doveva ottemperare a un'indicazione della Corte di giustizia europea, rispetto alla possibilità di revisione dei processi in tutti quei casi in cui la formazione della prova non è avvenuta nel contraddittorio delle parti e ha determinato una condanna che poteva essere ingiusta, si è trasformata invece in un provvedimento che determinerà uno sfascio nella nostra giustizia penale perché darà la possibilità di revisione dei processi fatti, ad esempio, in sede di riti alternativi o dei decreti penali di condanna: casi in cui è lo stesso imputato che ha fatto la scelta di quel rito. Dall'altro lato, però - debbo dirlo anche qui con rammarico -, mi sembra che siamo ad un livello di schizofrenia assoluta. Prima, nella votazione dell'articolo 1, il centrosinistra, l'Ulivo, propone un emendamento in cui si esclude dalla norma a regime tutta una serie di reati, i cosiddetti reati più gravi, e poi, una volta che questo emendamento è stato rigettato, vota a favore dell'articolo 1. Adesso, nella norma transitoria succede esattamente l'opposto: quel principio di eguaglianza non è più accettato invece dal centrodestra, che nella norma transitoria prevede di escludere, invece, tutti i reati più gravi, violando il principio di eguaglianza.
Lo dico con rispetto nei confronti di tutti. Quando parliamo di giustizia, cerchiamo di non guardare i singoli processi e le singole posizioni ma di avere un minimo di coerenza perché questo serve alla nostra giustizia penale (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA, Presidente della II Commissione. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sappiamo bene che - accade non solo per la Commissione giustizia - i mutamenti in aula di posizioni in qualche modo già verificate comportano il più delle volte difficoltà nel trovare soluzioni sulle quali si possa concordare. È opinione del presidente della Commissione che decidere in una materia di questa natura, ossia decidere in ordine alla possibilità, per chi e per quante persone, di poter avere un giudizio di revisione sulla base di un processo ingiusto, sia questione che richiede la massima consapevolezza ed anche una riflessione che sia sufficientemente matura.
La Commissione si era presentata con un testo che era sostanzialmente concordato e che una serie di riflessioni ha però rimesso totalmente in discussione per quanto riguarda la norma transitoria. A noi pare che su quest'ultima norma sia responsabile disporre di un margine di tempo per svolgere una comune discussione e riflessione che coinvolgano tutta la Commissione, affinché sia possibile, non solo in Commissione ma anche in aula, arrivare ad una soluzione condivisa possibilmente da tutti.
Chiederei quindi, se questo è consentito e se la Presidenza è d'accordo, di sospendere al momento l'esame del provvedimento per poterlo riprendere, ad esempio, domani mattina alla ripresa dei lavori.
Questo, probabilmente, consentirebbe a tutti - anche a chi è stato coinvolto nella discussione, ma non ha ancora gli elementi sufficienti - di poter decidere in coscienza.
Quindi, la mia richiesta è di consentire a tutti di meditare un po' di più e di decidere domani sull'articolo 2.
PRESIDENTE. Sulla richiesta avanzata dal presidente Pecorella di sospendere l'esame del provvedimento per riprenderlo nella giornata di domani, darò la parola ad un deputato contro e ad uno a favore.
LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare contro.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, presidente Pecorella, in realtà, in questo caso, la questione di fondo è assai chiara: avete cambiato opinione quattro volte nell'arco di otto ore.
Colleghi, questo è un problema di democrazia abbastanza chiaro: si tratta di capire se vada o non vada attuato il principio secondo cui gli atti processuali vanno giudicati sulla base della legge che vigeva al tempo in cui sono stati commessi.
Sulla base dell'opinione espressa dalla Commissione stabiliremmo che questo principio vale per alcuni processi e non vale per altri. Non capisco per quale motivo un assassino efferato od uno stupratore debbano essere avvantaggiati rispetto ad un ragazzotto coinvolto in un processo di mafia: questo non lo capisco!
Tutti quanti abbiamo presente cos'è successo nelle ville del nord d'Italia, quindi non capisco per quale motivo dobbiamo stabilire questo tipo di discriminazione. Mi pare che la questione sia assolutamente chiara, perciò, signor Presidente, chiediamo che l'Assemblea si esprima a tal proposito.
SERGIO COLA. Chiedo di parlare a favore.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, intervengo a favore della richiesta avanzata dal Presidente Pecorella, anche per far rilevare all'onorevole Violante che questa proposta fa seguito ad un dibattito in cui sono state manifestate disparate opinioni, anche da parte dell'opposizione. L'onorevole Buemi, ad esempio, ha espresso un'opinione diametralmente opposta sull'emendamento concordato e a cui aveva fatto riferimento l'onorevole Finocchiaro.
ANNA FINOCCHIARO. Non hai capito l'intenzione del collega Buemi!
SERGIO COLA. L'onorevole Buemi chiedeva l'estensione della norma, non solo ai reati comuni, ma anche ai reati di mafia.
ANNA FINOCCHIARO. Appunto, l'emendamento 2.6, non hai capito!
SERGIO COLA. L'emendamento precedente, invece, chiedeva l'opposto e cioè che per i processi in corso e per quelli già definiti - sempre che la prova fosse stata acquisita legittimamente secondo le norme del codice di procedura penale - non si applicasse la revisione; l'onorevole Buemi, invece, ha espresso un'opinione completamente diversa.
Anche il sottoscritto ha espresso un'opinione diversa, mentre altri colleghi stavano per pronunciarsi in senso contrapposto; quindi, a mio modo di vedere, il problema esiste. Per quale motivo vogliamo affrettare i tempi e decidere in un senso o in un altro quando vi è la possibilità di trovare una soluzione che soddisfi tutte le esigenze rappresentate? Ciò mi induce a ritenere che la proposta avanzata dall'onorevole Pecorella vada accolta affinché, tutti insieme, si possa cercare di trovare una soluzione unitaria a livello trasversale, senza nessuna connotazione di carattere politico, ma guardando solamente all'aspetto tecnico del problema.
PRESIDENTE. Pongo in votazione, mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, la proposta di sospendere l'esame del provvedimento, formulata dal presidente Pecorella.
(È approvata).
RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, nel quarto e quinto settore vi è una moltiplicazione di voti!
PRESIDENTE. La Camera approva per 27 voti di differenza.
Il seguito del dibattito è pertanto rinviato ad altra seduta.
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