Allegato A
Seduta n. 304 del 6/5/2003


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(A.C. 1447 - Sezione 3)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Norma transitoria).

1. La richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla


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data di entrata in vigore della presente legge anche nel caso in cui la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata prima di tale data.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Norma transitoria).

Sopprimerlo.
2. 3. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano alle sentenze ed ai decreti penali di condanna che definiscono procedimenti nei quali l'azione penale è stata esercitata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. 4. Finocchiaro, Carboni, Bonito.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. La richiesta di revisione può essere proposta nei casi previsti dall'articolo 1 della presente legge qualora la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo o la decisione del Comitato dei ministri sia stata pronunciata successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Fermi restando i limiti di ammissibilità previsti dalla legge, per le sentenze e le decisioni pronunciate prima di tale data la richiesta di revisione può essere proposta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 2. Sinisi.

Al comma 1, sopprimere le parole: anche.
2. 7. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 2.6 della Commissione

Dopo le parole: della presente legge inserire le seguenti: aventi ad oggetto i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale.
0. 2. 6. 1. (Testo modificato nel corso della seduta)La Commissione.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. Per i procedimenti in corso, ovvero già definiti al momento della entrata in vigore della presente legge, la richiesta di revisione non può essere proposta se la prova è stata formata legittimamente secondo le disposizioni vigenti al momento del giudizio.
2. 6. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 1. Pecorella.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. La revisione delle sentenze e dei decreti penali di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, non può essere richiesta qualora la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sia stata commessa prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*2. 5. Finocchiaro, Bonito, Carboni.