Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 280 del 13/3/2003
Back Index Forward

Pag. 78

(Garanzia dell'esercizio del diritto di opzione di un consigliere regionale in relazione ad una causa di incompatibilità - n. 2-00656)

PRESIDENTE. L'onorevole Ciani ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00656 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 7).

FABIO CIANI. Signor Presidente, desidero illustrare brevemente la mia interpellanza anche se credo che l'articolazione del testo sia abbastanza chiara. Volevo, tuttavia, richiamare l'attenzione su tre aspetti che io valuto di particolare gravità, relativamente a ciò che è accaduto l'11 febbraio scorso nel consiglio regionale del Lazio.
Il primo aspetto è che il consiglio regionale ha preso a pretesto, per determinare la decadenza del consigliere Gargano, una sentenza del TAR; tra l'altro non con un provvedimento formale, cioè non è stata presentata in consiglio una delibera che ha sancito questa decadenza, ma è stata semplicemente posta in votazione la decadenza.
Questa sentenza del TAR non entrava nel merito della presunta incompatibilità, ma stabiliva soltanto la decadenza di una parte del regolamento regionale del Lazio, l'articolo 116, che sospendeva il regime delle incompatibilità. Quindi, essa non entrava nel merito e non sanciva l'incompatibilità, tant'è che il presidente della regione e del consiglio regionale, in maniera corretta ed in seguito a questa sentenza, ha inviato una lettera a tutti i consiglieri con la quale si invitavano i medesimi ad esporre eventuali incarichi che potessero determinare incompatibilità.
Malgrado questo, il consiglio regionale non ha atteso i tempi previsti e, invece di riproporre quanto l'articolo 10 (cioè quello precedente all'articolo 116 del regolamento regionale), prevedeva, cioè l'eventuale contestazione dell'incompatibilità ed i tempi congrui per rimuovere la stessa causa di incompatibilità, ha proceduto semplicemente a dichiarare la decadenza, con un provvedimento, anzi, con un voto, perché non vi è stato neanche un provvedimento ad hoc. Questo è il primo motivo che reputo gravissimo.
In secondo luogo, la Corte costituzionale, con sentenza n. 29 del 4 febbraio 2003, ha stabilito inequivocabilmente che la decadenza di un consigliere regionale può avvenire solo attraverso una fase giurisdizionale e che, quindi, i consigli regionali non sono legittimati ad indicare la decadenza di un consigliere. In questo caso il consiglio regionale del Lazio ha veramente compiuto una grave violazione di legge. Riteniamo che ricorrano i presupposti che l'articolo 116 della Costituzione prevede per i consigli regionali che violano gravemente la legge e che, quindi, il Governo dovrebbe avviare le procedure per lo scioglimento del consiglio medesimo, perché la grave violazione di legge esiste ed è palese, evidente, incontrovertibile.
In terzo luogo - ciò lo reputo ancora più grave dal punto di vista politico - chi subentra al consigliere Gargano è un consigliere che, eletto nel centrosinistra, è passato con il centrodestra. Questo sta a significare che quanto il consiglio regionale ha determinato - ricordo che nel Lazio vi è una maggioranza di centrodestra - è un fatto politicamente gravissimo, perché tende a privilegiare e a favorire un consigliere regionale che, lo ripeto, eletto nelle liste del centrosinistra, cioè tra le forze di opposizione all'attuale maggioranza nel consiglio regionale del Lazio, è transitato nelle liste del centrodestra, cioè tra le file dell'attuale maggioranza. Vi è quindi un palese interesse politico in ciò che il consiglio regionale del Lazio ha fatto.
Abbiamo interpellato il Governo non perché esso intervenga sul consiglio regionale - non lo può fare, non è una sua prerogativa - ma perché il Governo attivi le procedure per lo scioglimento del consiglio regionale del Lazio. Questo può e deve farlo. Se il Governo non interverrà in questa maniera noi ricorreremo al Presidente della Repubblica, in quanto egli è il


Pag. 79

garante estremo della Costituzione e noi crediamo che, in questo caso, la Costituzione sia stata pesantemente violata.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di stato per gli affari regionali, onorevole Gagliardi, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO GIORGIO GAGLIARDI, Sottosegretario di Stato per gli affari regionali. Signor Presidente, i fatti da cui scaturisce l'interpellanza a firma degli onorevoli Ciani e Boccia sono noti; all'elezione per il consiglio regionale del Lazio del 14 aprile 2000 veniva eletto, tra gli altri, il signor Simone Gargano. Dopo le elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Roma il signor Gargano, con provvedimento del sindaco in data 4 giugno 2001, veniva nominato assessore comunale. In tal modo, il signor Gargano veniva a trovarsi in una oggettiva situazione di incompatibilità, prevista dall'articolo 4 della legge n. 154 del 1981, secondo cui la carica di assessore di giunta comunale è incompatibile con quella di consigliere regionale. Tale situazione, peraltro, non veniva contestata all'interessato in quanto, nel frattempo, era stata approvata una norma regolamentare, l'articolo 116, che prevedeva la sospensione dell'esame delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità in corso fino all'approvazione della legge regionale che avrebbe dovuto disciplinare la materia alla luce delle modifiche apportate dalla legge costituzionale n. 1 del 1999 che, modificando il testo dell'articolo 122 della Costituzione, ha attribuito alle regioni tale competenza.
Il signor Ugo Sodano, che era il primo dei non eletti nella lista «I democratici» alle elezioni regionali del 2000 per la regione Lazio, e che in data 8 giugno 2001 aveva presentato istanza diretta ad ottenere la contestazione della causa di incompatibilità del consigliere Gargano, con atto del 5 luglio 2001, proponeva ricorso al tribunale civile di Roma, volto a conseguire la dichiarazione di incompatibilità del signor Gargano.
Il giudizio veniva sospeso, però, con remissione degli atti alla Corte costituzionale, essendo stata sollevata questione di legittimità dell'articolo 4 della legge n. 154 del 1981 e dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico sugli enti locali).
Nel frattempo, il signor Sodano, anche in qualità di cittadino elettore, proponeva altro ricorso, questa volta davanti al tribunale amministrativo regionale del Lazio, volto a conseguire la dichiarazione dell'obbligo di provvedere del consiglio regionale del Lazio, in ordine all'istanza presentata l'8 giugno 2001, unitamente all'annullamento della disposizione regolamentare con la quale il consiglio regionale aveva disposto la sospensione dell'esame delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità.
In accoglimento di tale ricorso, il TAR del Lazio, con sentenza n. 10132 depositata in data 19 novembre 2002, annullava per illegittimità la citata disposizione regolamentare e dichiarava l'obbligo del consiglio regionale del Lazio di provvedere, ora per allora, sull'istanza presentata l'8 giugno 2001 dal signor Sodano, «verificando se vi fosse o no la causa di incompatibilità senza prendere in considerazione a tale fine la sopravvenuta revoca della delega da parte del sindaco di Roma, i cui effetti non retroagiscono».
In adempimento a tale sentenza esecutiva del TAR, in data 20 gennaio 2003, si riuniva la competente giunta per le elezioni, che all'esito deliberava, a maggioranza, di proporre al consiglio regionale la decadenza da consigliere regionale del signor Simone Gargano e la surroga con il signor Ugo Sodano. La giunta per le elezioni non ha ritenuto di dover invitare il consigliere Gargano all'esercizio dell'opzione, in quanto a suo avviso tale diritto sarebbe stato precluso al signor Gargano dalla citata sentenza del TAR del Lazio.
Nella seduta dell'11 febbraio 2003, il consiglio regionale ha deliberato a maggioranza la decadenza del signor Gargano da consigliere regionale.
Nel frattempo, avendo la Corte costituzionale dichiarato infondata la questione di costituzionalità a suo tempo sollevata (ordinanza n. 383 del 2002), anche il tribunale


Pag. 80

civile di Roma, con sentenza 22 novembre 2002, n. 48587, ha dichiarato la decadenza del signor Gargano dalla carica di consigliere regionale. Avverso questa pronunzia pende ricorso alla corte di appello, la cui discussione è fissata per il prossimo 25 marzo.
Questi i fatti (un po' complicati) della controversia, che è essenzialmente una vertenza giudiziaria, sulla quale il Governo - in questo stadio - non ha possibilità di intervento, in pendenza di ben quattro giudizi (due dinanzi al giudice ordinario e due dinanzi alla magistratura amministrativa).
Con riferimento alle affermazioni riportate nell'interpellanza, posso precisare che la delibera del consiglio regionale è un atto dovuto, rientrando nelle attribuzioni istituzionali dello stesso, il dovere di pronunciarsi sui titoli di ammissione e sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, anche sopraggiunte.
La invocata sentenza della Corte costituzionale n. 29 del 2003 si è limitata a dire che «sottrarre alla giurisdizione, per riservare esclusivamente all'assemblea degli eletti, della quale fanno parte soggetti portatori di interessi anche individuali coinvolti, il giudizio sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, significherebbe negare il »diritto al giudice«, e ad un giudice indipendente e imparziale (cfr. sentenza n. 93 del 1965), sancito dalla Costituzione e garantito anche a livello internazionale dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (articolo 6).»
Il consiglio regionale, perciò, deliberando in merito alla causa di incompatibilità in questione - a prescindere dalla decisione in concreto adottata - ha esercitato le sue prerogative istituzionali e non ha commesso alcuna illegittimità, anzi ha ottemperato al giudicato del TAR sopra richiamato.
Resta ferma, ovviamente, la tutela giurisdizionale affidata ai ricorsi al giudice ordinario (che si è per ora pronunciato in un primo giudizio) già esperita dall'interessato.
Trattandosi, pertanto, di una vertenza giudiziaria, sia pure molto complessa, ogni valutazione non può che essere rimandata alla sua definitiva conclusione, pur ribadendo che lo scioglimento di un consiglio regionale è atto gravissimo («una misura estrema» come l'ha definita un eminente studioso, il Martines), che colpisce gli esiti della consultazione popolare e può essere compiuto solo, con le previste garanzie, anche parlamentari, in presenza di gravi ed accertate illegalità, che al momento non sembrano sussistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Ciani ha facoltà di replicare.

FABIO CIANI. Signor sottosegretario, è vero che è grave sciogliere un consiglio regionale, ma è altrettanto grave che un cittadino scelto dagli elettori venga allontanato, a colpi di maggioranza, dall'assemblea nella quale gli elettori lo hanno mandato. Chi fa politica sa quanto sia duro essere eletto in un contesto istituzionale, sa cosa significhi mantenere un rapporto con il proprio elettorato e cosa significhi essere allontanato con un colpo di maggioranza.
Nella sua risposta, signor sottosegretario, è evidente la discrasia che il consiglio regionale del Lazio ha compiuto. Il TAR non ha sancito la decadenza del consigliere Gargano, ma la fine di un articolo del regolamento che prevedeva la sospensione delle cause di ineleggibilità ripristinando l'articolo precedente. Quest'ultimo prevedeva che in caso di incompatibilità questa venisse contestata all'interessato che avrebbe avuto un tempo congruo, 30 giorni, per rimuovere la causa di incompatibilità. Ciò non è stato fatto nei confronti del consigliere Gargano volutamente ed artatamente, con grave violazione di legge, sottraendo al giudice ordinario, che ormai aveva avviato il proprio iter, la valutazione sull'incompatibilità. Dunque, il giudice terzo, che non aveva interessi di parte, è stato sostituito con un colpo di maggioranza rimuovendo la persona eletta legittimamente.
Lei capisce, signor sottosegretario, la gravità di tale avvenimento che oggi può


Pag. 81

toccare un esponente del centrosinistra in una maggioranza di centrodestra, ma domani può toccare un esponente del centrodestra in una maggioranza di centrosinistra. Se noi che facciamo politica non rispettiamo le regole rischiamo di scatenare una reazione a catena di una gravità inusitata.
Sulla stessa vicenda sono state presentate altre interrogazioni alle quali sono state fornite sempre risposte diverse. Il ministro La Loggia, in questa sede, ha detto che la decadenza del consigliere Gargano era stata attuata in ottemperanza alla prima sentenza del tribunale ordinario. Se fosse così, lei capisce bene che molti nostri colleghi, in presenza della prima sentenza del tribunale ordinario, non sarebbero più qui dentro. Allora, non si può ogni volta tirare la situazione a seconda di come fa comodo una volta richiamandosi al tribunale ordinario ed un'altra alla sentenza del TAR (che non riguarda, in questo caso, la decadenza di un consigliere regionale ma di un articolo del regolamento).
È stata compiuta quindi una grave violazione di legge, nonché una violenza nei confronti di un cittadino legittimamente eletto per ricoprire un incarico istituzionale. Questa - lo ripeto - è una situazione che, al di là delle parti, al di là delle provenienze e al di là delle maggioranze, dovremo tutelare in maniera rigidissima: per poter dichiarare la decadenza di un cittadino legittimamente eletto in un'istituzione ci devono essere regole ferree alle quali tutti noi dobbiamo sottometterci. Il consiglio regionale del Lazio non ha utilizzato questo criterio ed è gravissimo che il Governo, anche attraverso una persuasione di carattere morale o attraverso un intervento diretto, non sia riuscito a far capire che questo modo di procedere non rispetta le istituzioni e neanche i cittadini.

Back Index Forward