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G)
condizione fondamentale riconosciuta dalla legge, assumendo l'incredibile decisione di dichiarare la decadenza dello stesso, in palese violazione di diritti costituzionalmente riconosciuti;
della Corte costituzionale) e contraria alla legge (articolo 7 della legge 154 del 1981);
il consiglio regionale del Lazio, con un colpo di maggioranza, si è sostituito agli organi giurisdizionali dello Stato e ha votato, in grave violazione di legge e dei princìpi costituzionali, la decadenza del consigliere Simone Gargano;
in data 29 gennaio 2003, sì è riunita la giunta per le elezioni della regione Lazio per dare attuazione a quanto disposto dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio del 19 novembre 2002, che, accogliendo il ricorso dell'architetto Ugo Sodano (primo dei non eletti nella lista dei «Democratici» alle elezioni regionali del 2000), ha disposto l'annullamento dell'articolo 116 del nuovo regolamento del consiglio regionale del Lazio e l'avvio delle procedure di contestazione della causa di incompatibilità nei confronti del consigliere Simone Gargano;
il presidente del consiglio regionale, proprio in ossequio al disposto della citata sentenza del tribunale amministrativo regionale, ha invitato, con lettera del 20 dicembre 2002, tutti i consiglieri a comunicare, entro il termine di giorni trenta, eventuali incarichi ricevuti, per attivare l'avvio delle procedure di cui all'articolo 10 del regolamento stesso previste per i casi di incompatibilità, i cui effetti erano stati temporaneamente sospesi dal già citato articolo 116;
la giunta per le elezioni, in palese contrasto con la legittima iniziativa del presidente del consiglio regionale, prevaricando il dettato legislativo di cui alla legge 23 aprile 1981, n. 154, e la delibera della giunta regionale del Lazio del 10 gennaio 2003, che recita: «tenuto conto che a seguito di tale sentenza, in mancanza dell'articolo 116 del regolamento consiliare, trova nuovamente applicazione l'articolo 10 del medesimo regolamento», ha impedito (in difformità anche a quanto previsto dalla stessa sentenza del tribunale amministrativo regionale più volte citata e dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 160 del 4 giugno 1997, che considera presupposto essenziale, anche nel caso di un provvedimento giurisdizionale, il diritto di opzione) al consigliere Simone Gargano di esercitare il diritto di opzione giuridicamente garantito e che risulta essere
nel verbale della giunta delle elezioni, si afferma che il «diritto di opzione» viene negato dalla sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio (alla quale la giunta regionale ha fatto acquiescenza con delibera del 10 gennaio 2003, già richiamata);
non è vero. Il tribunale amministrativo regionale non solo non nega (e non potrebbe neanche farlo, perché un tribunale amministrativo non può pronunciarsi su materie di competenza del giudice ordinario) il diritto di opzione, ma richiama in vita il dettato legislativo di cui alla legge 154 del 1981, articolo 7, che è totalmente ripreso dall'articolo 10 del regolamento regionale, cui fa esplicito riferimento la già citata delibera di giunta;
la Corte Costituzionale è più volte intervenuta in merito affermando:
a) con sentenza n. 160 del 1997 che la decadenza del consigliere, in situazione di incompatibilità, non può essere pronunciata neanche dal giudice, senza che sia data all'interessato la facoltà di rimuovere utilmente la causa (diritto di opzione) entro un congruo termine dalla notifica del ricorso;
b) con sentenza n. 29 del 2003 che spetta agli organi giurisdizionali dello Stato decidere sulla decadenza dei consiglieri regionali dalla propria carica, mentre i consigli regionali hanno competenza solo sulla fase amministrativa del contenzioso;
anche il Ministro interpellato, senatore Enrico La Loggia, rispondendo, in data 7 febbraio 2003, ad un'interpellanza urgente dell'onorevole Mastella, ha affermato: «La sentenza del tribunale amministrativo regionale del Lazio non ha statuito in ordine all'effettiva sussistenza della causa di incompatibilità, in quanto sul punto doveva pronunciarsi il giudice ordinario... la legge presidia il diritto di elettorato passivo costituzionalmente garantito, mentre spetta al consiglio regionale deliberare sulla sussistenza della causa di incompatibilità» ed ha continuato: «Personalmente sono dell'opinione che occorrerebbe fare due cose: aspettare la sentenza della corte di appello e che, sulla base di tale sentenza, io possa attivare gli uffici del mio ministero per esprimere il parere richiesto dal consiglio regionale del Lazio»;
nonostante quanto riportato e l'atto di diffida notificato dal consigliere Gargano alla giunta per le elezioni del consiglio regionale, in spregio alle più elementari regole democratiche, lo stesso consiglio, nella seduta dell'11 febbraio 2003, ha ritenuto di votare la decadenza del consigliere Gargano, sostituendosi così agli organi giurisdizionali dello Stato, in palese violazione della normativa vigente e della sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2003, già richiamata;
tale palese illegittimità, compiuta nonostante i giudizi pendenti, gli atti di diffida e le raccomandazioni del Ministro interpellato, ha innescato un pericoloso conflitto istituzionale che non trova precedenti;
è evidente che tale arbitrio, già denunciato ai Presidenti di Camera e Senato ed al Ministro dell'interno dai consiglieri regionali del centrosinistra, senza alcuna risposta, sia un atto compiuto in grave violazione di legge e contrario ai princìpi costituzionali;
l'articolo 126 della Costituzione recita: «Con decreto motivato dei Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del consiglio regionale e la rimozione del Presidente della giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge»;
la decisione del consiglio regionale del Lazio, adottata a maggioranza, è certamente lesiva dei princìpi costituzionali (sentenze n. 160 del 1997 e n. 29 del 2003
tale decisione rappresenta una novità imprevista rispetto alle risposte precedentemente fornite -:
quali iniziative intenda assumere per dar seguito alle affermazioni già rese alla Camera dei deputati il 7 febbraio 2003 ed agli impegni assunti in quella sede.
(2-00656) «Ciani, Boccia».