Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 280 del 13/3/2003
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(Regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni bancarie - n. 2-00663)

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00663 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 3).

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, in data 8 febbraio 2003 il TAR del Lazio ha accolto l'eccezione di incostituzionalità di alcune parti del regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni bancarie, contenuta nell'articolo 11 della vecchia legge finanziaria per il 2002, rinviando il tutto al giudizio della Corte costituzionale. È risaputo che il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla bozza di regolamento, chiedendo, però, alcune modifiche, che le fondazioni bancarie ritengono sostanziali: per esempio, quella di fissare un nuovo termine per il trasferimento delle partecipazioni alle società di gestione del risparmio, successivo a quello previsto del 31 marzo 2003.
In sede di discussione della legge finanziaria per il 2003, per iniziativa del nostro gruppo, e poi anche di tantissimi altri deputati non solo della Casa della libertà, venne approvato l'ordine del giorno n. 9/3200-bis/99, relativo all'ampliamento dei settori di intervento ammessi dalle fondazioni. Questo ordine del giorno, valutato nei termini ricordati, prevede un'estensione, da tre a cinque, di tali settori, anche se nella prima ipotesi dell'emendamento presentato dal nostro gruppo parlamentare si dava, a nostro avviso giustamente, la possibilità ad ogni statuto, cioè ad ogni fondazione, di deliberare, di decidere quali fossero i settori di intervento.
In sede di discussione di un decreto-legge successivo alla legge finanziaria, il decreto n. 236 del 25 ottobre 2002, convertito poi nel tardo mese di dicembre, è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3450/8, relativo alla scadenza prevista dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in ordine alla cessione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni bancarie. In questa direzione si era già intervenuti, su nostra iniziativa, nella legge finanziaria per consentire questa proroga per le piccole fondazioni: con questo ordine del giorno, accolto dal Governo, si consentirebbe a tutte le fondazioni di godere di tale proroga.
Con questa interpellanza si vuole conoscere quale sia lo stato di attuazione di


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questi ordini del giorno e quale sia il seguito delle riflessioni che hanno dato origine alla discussione che ha avuto luogo durante l'esame della legge finanziaria portando alla presentazione dei medesimi ordini del giorno approvati da tutto il Parlamento italiano. Chiediamo di sapere se, come noi auspichiamo, con apposito decreto-legge sarà dato seguito, da parte del Governo, alla soluzione di almeno queste emergenze, già evidenziate durante lo scorso anno e già fatte oggetto di un impegno esplicito del Governo a risolverle entro la data di scadenza del 31 marzo 2003.
Chiediamo, inoltre, a seguito delle riflessioni, anche di natura giuridica e giurisdizionale, intervenute in questi ultimi sei mesi, se non sia opportuno da parte del Governo prevedere anche una percentuale del valore complessivo dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari acquisiti a titolo gratuito, per esempio (questa era la proposta di un emendamento presentato durante l'esame della legge finanziaria), del 10 per cento del patrimonio della fondazione, al fine di evitare la perdita della natura di ente non commerciale ed il regime tributario agevolativo previsto dalla disciplina vigente.
Se questo è l'oggetto della nostra interpellanza urgente, non possiamo non ricordare - il sottosegretario Armosino ne è a conoscenza, come molti altri colleghi che, purtroppo, non sono presenti - in quale contesto essa si ponga, rispetto alle aspettative sia del Ministero sia dell'ACRI di arrivare velocemente (prima, durante e dopo la sentenza della Corte costituzionale) ad un momento di dialogo proficuo per risolvere i problemi ancora presenti e che sono anche oggetto di valutazioni giurisprudenziali. Dall'altra parte, non possiamo non ricordare le potenzialità che le fondazioni iscritte all'ACRI e, quindi, tutte le fondazioni di origine bancaria possono continuare a svolgere in funzione del sistema economico e, soprattutto, del sistema sociale nel nostro paese.
Proprio nella mattinata di oggi il presidente dell'ACRI, l'avvocato Giuseppe Guzzetti, ha partecipato ad un convegno pubblico sul tema delle grandi opere e, una volta chiuso il contenzioso, ossia l'annosa questione di alcune violazioni della natura privatistica delle fondazioni ricomprese nel regolamento, ha dato altresì la disponibilità di un interessamento in questa direzione ed a queste condizioni, al fine di riflettere insieme alle fondazioni per un coinvolgimento dell'ACRI in ordine alla realizzazione delle grandi opere.
Ricordo anche che in Italia le fondazioni non solo spendono soldi privati per pubblica utilità, ma li spendono in una direzione ben chiara. Vorrei fare alcuni esempi: la creazione, in collaborazione con gli enti locali e gli istituti regionali, di nuove abitazioni per le famiglie più povere; un aiuto al credito per le piccole e medie imprese, soprattutto per quelle dell'obiettivo 1 (questo è stato il deliberato dell'ordine del giorno e della commissione nel seno dell'ACRI un anno fa); il finanziamento di corsi di formazione verso nuove professionalità nel Mezzogiorno; i finanziamenti a tantissimi istituti di ricerca universitaria, di ricerca medica, di ricerca applicata alle nuove tecnologie e all'impresa.
Tutti questi elementi, che dimostrano come gli istituti di natura privata svolgono azioni di pubblica utilità anche nella loro attività ordinaria, dovrebbero essere tenuti in considerazione anche nella risposta a questa interpellanza urgente, per dare un segnale, a nostro avviso, non esaustivo rispetto all'oggetto della sentenza della Corte costituzionale, ma un segnale di disponibilità che ritengo importante, che possa favorire un avvicinamento, una riflessione, un confronto tra le parti e che rassereni, anche sotto questo aspetto, il clima economico e sociale, che è proprio il clima nel quale agiscono sempre le fondazioni bancarie.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze, onorevole Armosino, ha facoltà di rispondere.

MARIA TERESA ARMOSINO, Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze. Signor Presidente, in via preliminare,


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sento il dovere di scusarmi con il Presidente e, in particolare, con l'interpellante, onorevole Volontè: il mio ritardo è dovuto al fatto che mi trovavo nella IX Commissione trasporti per rispondere ad atti di sindacato ispettivo.
Vengo ora alla risposta ai quesiti posti nella interpellanza urgente e che hanno sinteticamente ad oggetto gli orientamenti del Governo con riferimento a taluni ordini del giorno che sono già stati indicati dall'onorevole interpellante.
Più tecnicamente, ci viene chiesto se verrà dato seguito all'ordine del giorno n. 9/3200-bis/99 relativo all'estensione del numero dei settori rilevanti ed all'ordine del giorno n. 9/3450/8 relativo alla proroga della scadenza prevista dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, per la cessione delle partecipazioni di controllo. Inoltre, ci viene chiesto se non si ravvisi l'opportunità del mantenimento per le fondazioni di diritti reali immobiliari acquisiti a titolo gratuito in una percentuale pari, ad esempio, al 10 per cento del valore del patrimonio senza che a ciò consegua la perdita dei benefici fiscali.
Vorrei da subito sottolineare che tali questioni meritano il massimo dell'interesse tanto che su di esse il Governo sta dimostrando, proprio in questi giorni, di avere una particolare attenzione.
Per quanto concerne la previsione di un numero massimo di tre settori rilevanti, essa era stata fatta per l'esigenza di assicurare una migliore utilizzazione delle risorse ed una maggiore efficacia degli interventi in modo da favorire una sorta di specializzazione delle fondazioni ed evitando, al contempo, un'eccessiva dispersione delle risorse in molti interventi di minor rilievo sul territorio.
Sono le stesse fondazioni a scegliere i settori rilevanti e gli altri settori ammessi in cui operare e, comunque, vorrei fosse chiaro che non vi è alcun obbligo di operare in tutti i settori. La lista dei settori ammessi esaurisce, così com'è formulata, i settori in cui può intervenire un ente non-profit. Qualora non si ritenesse esaustiva tale lista la legge prevede la possibilità di ampliarla con regolamento ministeriale per tenere conto dell'evoluzione sociale.
Aggiungo che le fondazioni - ed è una considerazione da tenere sempre presente - devono destinare ai settori rilevanti solo la quota prevalente del reddito che, secondo l'interpretazione del Consiglio di Stato, equivale a poco più del 50 per cento. Dunque, tutta la residua quota di reddito è liberamente destinabile ad altri settori. La norma non appare avere un'incidenza di rilievo sull'attività delle fondazioni le quali già operano in via prevalente in un numero limitato di settori e, dunque, dovrebbero solo riclassificare i settori di intervento secondo la nuova tassonomia di legge.
In effetti, le fondazioni si sono adeguate alla nuova normativa senza particolari problemi nei documenti programmatici per l'anno 2003, in grandissima parte già approvati dall'autorità di vigilanza. Un ampliamento del numero dei settori rilevanti potrebbe, quindi, oggi solo indurre le fondazioni a rivedere le loro politiche erogative che già sono autonomamente in linea con il dettato di legge.
Per quanto riguarda il secondo ordine del giorno menzionato nell'interpellanza, relativo alla proroga della scadenza indicata per la cessione delle partecipazioni di controllo, ricordo che nell'ultima legge finanziaria (come è stato indicato dall'interpellante) è stata approvata la proroga di tre anni del termine previsto dal decreto legislativo n. 153 del 1999 per la cessione delle partecipazioni detenute nella società bancarie conferitarie, per numerose fondazioni, proprio a motivo delle loro minori dimensioni (fino a 200 milioni di euro di patrimonio). L'eventuale estensione dei beneficiari della proroga dovrà essere oggetto di valutazione, tenendo tuttavia presente che questo slittamento avrà una conseguenza ineludibile, cioè quella di ridurre progressivamente la possibilità di conseguire in modo rapido l'obiettivo di definitiva separazione fra fondazioni e banche, che andrebbe ben al di là dell'effetto


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della proroga, in quanto potrebbe creare aspettative di futuri interventi analoghi.
In ordine al quesito relativo alla percentuale del 10 per cento di proprietà immobiliare gratuita (per sintetizzare), vorrei far presente che per quanto riguarda i rischi di perdita della natura di ente non commerciale, in base al principio generale di cui all'articolo 87, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, sono definiti enti non commerciali gli enti pubblici e privati, diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio delle attività commerciali. Con ciò intendo dire che l'elemento distintivo non è costituito dal fatto di una percentuale di proprietà immobiliare, quanto dal fatto che questi soggetti non abbiano come oggetto esclusivo o principale quelle attività che proprio ai sensi dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi determinano reddito d'impresa. Quindi, ancorché l'ente dichiari finalità non lucrative, esso è invece considerato commerciale o perde la qualifica di non commerciale quando l'attività essenziale per la realizzazione dei suoi scopi tipici sia di natura commerciale.
Ai fini della qualificazione di ente commerciale si tiene conto dei seguenti parametri: la prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti rispetto alle restanti attività (quindi il raffronto fra le immobilizzazioni materiali, immateriali, finanziarie e gli investimenti relativi alle attività non lucrative istituzionali comprese quelle decommercializzate); la prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni e delle prestazioni relative alle attività istituzionali; la prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (cioè contributi, sovvenzioni, liberalità, quote associative); il raffronto è effettuato con riguardo al rapporto fra componenti positivi del reddito d'impresa e le entrate derivanti dall'attività istituzionale; infine, come ultimo parametro, si tiene della prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese.
Ne consegue che la qualifica di ente non commerciale determinata dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, che consente al soggetto di fruire della particolare disciplina fiscale prevista per gli enti non commerciali su base dichiarativa, va verificata con riguardo all'attività effettivamente svolta.
Quindi, ciò rende difficile poter affermare che il riferimento ad una percentuale del valore dei beni mobili possa essere considerato in modo autonomo, mentre la proprietà di bene immobile deve essere considerata in ambito più generale con riferimento anche alle altre componenti sia istituzionali sia commerciali.
Da ultimo, vorrei precisare che la disposizione contenuta nel comma 4 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 153, dispone già che l'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e di diritti reali immobiliari non fa venir meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi all'acquisizione. Quindi, quando parliamo di questo problema - ferme restando tutte le argomentazioni che ho testè svolto -, solo nel caso in cui i due anni successivi all'acquisizione a titolo gratuito non siano ancora decorsi alla data del 15 giugno 2003, potrebbe aversi il mancato rispetto di quest'ultimo termine.
Ribadisco, comunque, l'attenzione del Governo in ordine alle problematiche che l'onorevole interpellante ha inteso rappresentare in questa sede. D'altra parte, già l'onorevole Volontè, nel suo intervento, ha evidenziato l'instaurazione di un clima di colloquio con l'ACRI, che il Governo intende assolutamente perseguire.

PRESIDENTE. L'onorevole Volontè ha facoltà di replicare.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, l'esistenza dell'auspicio mi sembra non sia una condizione per affermare l'esistenza di tale colloquio, se è vero che, sia ieri sia oggi,


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alcuni presidenti di fondazioni hanno affermato che ufficialmente non vi è stata nessuna convocazione presso il Ministero dell'economia e delle finanze al fine di affrontare, con serenità e trasparenza, il nodo delle fondazioni.
Onorevole sottosegretario, probabilmente la risposta da lei fornita è stata preparata dai competenti uffici del ministero e non vorrei che fosse stata preparata da quella parte di uffici che si rifanno al direttore generale Siniscalco che, forse, non ha seguito alcuni colloqui che le stesse forze politiche hanno avuto con il ministro dell'economia rispetto ai punti oggetto di questi due ordini del giorno. Dunque, ritengo la risposta testè resa assolutamente inadeguata, cosa della quale non faccio colpa a nessuno e soprattutto a lei.
Gli ordini del giorno approvati da questo ramo del Parlamento e accettati dal Governo non possono essere liquidati da questa risposta per due ordini di ragioni. In primo luogo, in quanto gli emendamenti trasfusi nel primo ordine del giorno, presentato durante l'esame della legge finanziaria, erano frutto di una sensibilità politica. Infatti, quell'ordine del giorno era stato oggetto di una riunione tra i più importanti vertici della Casa delle libertà - tra cui il ministro Tremonti - e ritengo che, come avviene a casa mia, anche all'interno del Parlamento italiano gli impegni assunti in maniera così esplicita davanti a molte forze politiche debbano essere mantenuti.
Dalla risposta mi sembra di capire che ciò non sia necessario. Ne prendo atto e di questo farò tesoro, non solo io ma anche gli altri colleghi che avevano guardato con attenzione a questo aspetto relativo ai settori di intervento ammessi dalle fondazioni.
C'è una seconda ragione, che riguarda la proroga anche per le altre fondazioni bancarie. Spero che questa riflessione si svolga al più presto e che lo strumento del decreto-legge, almeno sulle materie di cui abbiamo parlato oggi, venga presentato velocemente in Consiglio dei ministri e, quindi, al Parlamento. Lo spero per la ragione che ho detto prima, perché l'auspicio diventi realmente occasione di un incontro ufficiale e trasparente tra l'ACRI e il Ministero dell'economia e delle finanze. Lo spero, anche perché ciò darebbe seguito, con assoluta lealtà, agli impegni che si sono presi durante questi ultimi mesi e che si dimostrerebbe con i fatti di voler mantenere. Questo mio auspicio è preventivo rispetto a ciò che sto per dire: vista la risposta del Governo, la prossima settimana presenteremo una proposta di legge del nostro gruppo parlamentare alla Camera e al Senato sul tema delle fondazioni bancarie. Spero che il Governo voglia presentare il proprio decreto-legge, così, almeno, ci sarà un momento di riflessione esplicito su queste materie. Sia chiaro al Governo che, su questa materia, a partire da una situazione di grande e leale collaborazione, dopo questa risposta, andremo avanti per la nostra strada, considerando che, sulla base di ciò che risulta oggi, non c'è la volontà rapida ed esplicita di mantenere gli impegni presi durante l'esame della legge finanziaria. Gli oggetti degli ordini del giorno citati e gli altri temi, che abbiamo trattato oggi e che sono di comune riflessione per l'opinione pubblica, sono noti. Spero che anche la presentazione della nostra proposta di legge contribuisca a far sì che la riflessione all'interno del Ministero dell'economia e delle finanze sia approfondita ma, nello stesso tempo, molto breve.

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