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C)
regolamento, chiedendo, però, alcune modifiche: il mantenimento dell'intestazione delle partecipazioni, affidate alle società di gestione del risparmio, in capo alle fondazioni, le quali potranno, inoltre, dare indicazioni sulla gestione; di specificare chiaramente che «gli effetti economici (della gestione della partecipazione da parte delle società di gestione del risparmio) ricadano anche ai fini fiscali sulle fondazioni»; di fissare un nuovo termine per il trasferimento delle partecipazioni alle società di gestione del risparmio, successivo a quello previsto del 31 marzo 2003;
in data 8 febbraio 2003, sono state depositate le motivazioni della sentenza con le quali il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto l'eccezione di incostituzionalità di alcune parti del regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni bancarie, contenuta nell'articolo 11 della legge finanziaria per il 2002, rinviando il tutto al giudizio della Corte costituzionale;
i magistrati amministrativi, in particolare, hanno eccepito su due punti contenuti nelle disposizioni del regolamento: il primo, secondo cui con il conferimento delle azioni l'intestazione passa alle società di gestione del risparmio (Sgr), in quanto la riforma è «volta a procrastinare nel tempo la dismissione delle partecipazioni bancarie con l'affidamento a soggetti autonomi e non, al contrario, a farle dismettere già al momento del conferimento»; il secondo, in quanto il divieto per l'affidante di dare suggerimenti agli amministratori della società di gestione del risparmio anche in materia di gestione «non trova riscontro nel dettato legislativo e, quindi, risolvendosi in un'indebita incisione della autonomia privata delle fondazioni, va espunto dallo schema» di regolamento;
successivamente il Consiglio di Stato ha dato parere favorevole alla bozza di
in sede di discussione della legge finanziaria per il 2003 è stato accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3200-bis/99, relativo ai settori di intervento ammessi dalle fondazioni;
in sede di discussione del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, è stato, altresì, accolto dal Governo l'ordine del giorno 9/3450/8, relativo alla scadenza prevista dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in ordine alla cessione delle partecipazioni di controllo detenute dalle fondazioni bancarie;
sarebbe in corso un tentativo di ravvicinamento tra le parti per trovare una soluzione stragiudiziale, rinviando, all'uopo e per il momento, la decisione da parte del Consiglio di Stato sulla sospensiva degli articoli 7 e 9 del regolamento -:
se, in sede di modifica del regolamento attuativo della legge di riforma delle fondazioni, alla luce dei rilievi del tribunale amministrativo regionale del Lazio e del Consiglio di Stato, con apposito decreto legge, auspicabilmente prima della sentenza della Corte costituzionale, sarà dato seguito ai citati ordini del giorno, estendendo l'elenco dei settori rilevanti ammessi di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e prevedendo uno slittamento del termine ultimo per l'adempimento degli obblighi previsti dal citato decreto legislativo;
se, a seguito delle riflessioni intervenute dopo l'approvazione della legge finanziaria per il 2003, non sia opportuno prevedere anche una percentuale del valore complessivo dei beni immobili e diritti reali immobiliari acquisiti a titolo gratuito, per esempio del 10 per cento del patrimonio della fondazione, al fine di evitare la perdita della natura di ente non commerciale ed il regime tributario agevolativo previsto dalla disciplina vigente.
(2-00663)
(Nuova formulazione) «Volontè».
(4 marzo 2003)