Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 280 del 13/3/2003
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Discussione del testo unificato dei progetti di legge: Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; d'iniziativa del Governo; Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri: Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione (310-434-436-1343-1372-2486-2913-2919-2965-3035-3043-3098-3106-3184-3274-3286-3303-3447-3454-3567-3588-3689).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato dei progetti di legge d'iniziativa dei deputati: Mazzuca; Giulietti; Giulietti; Foti; Caparini; Butti ed altri; Pistone ed altri; Cento; Bolognesi ed altri; Caparini ed altri; Collè ed altri; Santori; Lusetti ed altri; d'iniziativa del Governo; d'iniziativa dei deputati: Carra ed altri; Maccanico; Soda e Grignaffini; Pezzella ed altri; Rizzo ed altri; Grignaffini ed altri; Burani Procaccini; Fassino ed altri: Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione.
Il contingentamento della discussione sulle linee generali è pubblicato nel calendario dei lavori (vedi calendario). Come è noto, il contingentamento relativo alla discussione sulle linee generali comprende anche i tempi di esame delle eventuali questioni pregiudiziali e sospensive.
Per quanto riguarda il contingentamento delle fasi successive alla discussione sulle linee generali del progetto di legge in esame, ricordo che, in sede di predisposizione del calendario dei lavori dell'Assemblea per il mese di marzo 2003, mi ero riservato di verificare se sussistessero gli estremi regolamentari per procedere.
Secondo l'articolo 24, comma 12, del regolamento, il presupposto in base al quale è esclusa l'applicabilità del contingentamento è costituito dal fatto che il progetto di legge verta prevalentemente su una delle materie sulle quali, ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del regolamento, è ammesso il voto segreto.
Al riguardo, rilevo che il progetto in esame verte sui principi e i diritti di cui all'articolo 21 della Costituzione. Esso, infatti, riguarda, in particolare, i principi della libertà, del pluralismo, dell'obiettività, della completezza e dell'imparzialità dell'informazione, nonché i connessi profili strumentali delle regole e dei limiti a tutela della concorrenza e dell'assegnazione e dell'uso delle frequenze. Esso concerne, inoltre, i compiti del servizio pubblico radiotelevisivo e la disciplina della società concessionaria.
Dall'esame del provvedimento emerge con evidenza che sia il contenuto prevalente, sia la finalità complessiva del progetto di legge consistono nella predisposizione di una disciplina organica delle trasmissioni radiotelevisive, a garanzia dei diritti e dei principi affermati dall'articolo 21 della Costituzione. Rispetto a tale finalità appaiono chiaramente strumentali anche quelle disposizioni per le quali, isolatamente considerate, non è da ritenersi ammissibile lo scrutinio segreto.
Del resto, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale e secondo i precedenti parlamentari riguardanti l'ammissione al voto segreto di provvedimenti nella materia in esame, non vi è dubbio che la disciplina del settore radiotelevisivo costituisca un argomento coperto dalla garanzia dell'articolo 21 della Costituzione.
Verificato il collegamento con l'articolo 21 della Costituzione, occorre ora stabilire, secondo gli indirizzi che ho indicato nella riunione della Giunta per il regolamento il 7 marzo 2002, se il provvedimento incida effettivamente sui principi recati da tale articolo, se esso cioè introduca una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente che alteri le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali.
Sul punto osservo che il provvedimento interviene nella materia in modo organico e non frammentario, dettando una riforma complessiva del sistema delle comunicazioni, così come peraltro è indicato nella relazione di accompagnamento al disegno di legge e come più volte ribadito dal Governo durante l'iter in Commissione.
In particolare, vengono ridefiniti i principi fondamentali che regolano il settore, viene modificata la disciplina volta ad evitare la formazione di posizioni dominanti, riferendola al sistema integrato delle comunicazioni, vengono ridelineati i


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compiti del servizio pubblico radiotelevisivo, prevedendo un nuovo assetto della RAI e l'avvio del processo di privatizzazione. Viene dettata, infine, un'articolata disciplina della transizione dalla trasmissione in tecnica analogica a quella in tecnica digitale.
Al contempo viene disposta l'abrogazione espressa di molteplici e significative disposizioni contenute nei principali provvedimenti legislativi che definiscono l'attuale quadro normativo del settore.
Alla stregua di tali elementi, onorevoli colleghi, il provvedimento è quindi da intendersi chiaramente come recante una disciplina innovativa rispetto a quella vigente, determinando un quadro normativo significativamente diverso dall'attuale.
Alla luce di queste considerazioni, ribadisco in conclusione che il provvedimento non appare quindi, nel suo complesso, sottoponibile - nella prima iscrizione - a contingentamento dei tempi per le fasi successive alla discussione sulle linee generali.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Dato che lei, Presidente, ha messo le cose in chiaro, vorrei fare - se lei mi consente - una piccola notazione. Vorrei chiederle, Presidente, di riflettere bene sul fatto che sia esperito, nel presente calendario, ogni possibile tentativo in aula al fine di concludere l'esame del provvedimento, prima che avvenga il rinvio al calendario successivo. Non vedo in questo un automatismo regolamentare e quindi non penso che il Presidente in maniera automatica possa fare il differimento. Le chiedo cortesemente di riflettere sull'opportunità che prima sia verificata in Assemblea l'impossibilità di procedere nel presente calendario.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, il Presidente si regolerà secondo i precedenti che esistono, però le posso dire che anch'io non ritengo vi sia un automatismo. Quello che volevo dire all'Assemblea, l'ho detto per mettere in chiaro le cose, affinché non esista il problema del contingentamento o meno, o del voto segreto o meno. Adesso tutto è chiaro, la Presidenza ha assunto le proprie decisioni, dopo di che ognuno sa come regolarsi. Il problema che lei pone è diverso; ci sono precedenti, ma certamente concordo sul fatto che non vi sia un automatismo, nel caso in cui non si possa espletare l'esame.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 310)

PRESIDENTE. Avverto che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2, preannunciate in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo (vedi l'allegato A - A.C. 310 sezione 1).
A norma del comma 4 dell'articolo 40 del regolamento, sulle pregiudiziali avrà luogo un'unica discussione nella quale potrà intervenire, oltre a uno dei proponenti per illustrare ciascuno degli strumenti presentati, per non più di dieci minuti, un deputato per ciascuno degli altri gruppi, per non più di cinque minuti. Chiusa la discussione, l'Assemblea deciderà con unica votazione.
L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la sua pregiudiziale di costituzionalità n. 1.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, negli ultimi trent'anni, passo dopo passo, muovendo da un abuso a una sopraffazione, da un'illegalità ad una falsificazione, fino alle dimissioni del presidente designato per il consiglio di amministrazione della RAI, il nostro paese, nel sistema radio televisivo (che rappresenta un settore nevralgico per la democrazia), si trova oggi in una condizione intollerabile.
Sin dal 1974, la nostra Corte costituzionale ha ammonito che il mezzo radiotelevisivo deve rispondere ad alcune esigenze fondamentali: l'obiettività e la completezza


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dell'informazione; un'ampia apertura a tutte le correnti culturali; una imparziale rappresentazione delle idee che si esprimono nella società.
La stessa Corte, a distanza di quasi trent'anni, con la sentenza del 20 novembre 2002, denuncia la violazione di questi principi, affermando che la formazione dell'esistente sistema televisivo italiano, in ambito nazionale e in tecnica analogica, tra origine da situazioni di vera occupazione di fatto delle frequenze, attraverso l'esercizio di impianti senza rilascio di concessioni e di autorizzazioni e al di fuori di ogni logica di incremento del pluralismo nella distribuzione delle frequenze e di pianificazione dell'etere. Questo non è il giudizio dei faziosi o dei «girotondini», ma la valutazione della Corte costituzionale italiana.
In questa drammatica condizione di illegalità costituzionale, si colloca il disegno di legge governativo di assetto del sistema radiotelevisivo e di delega al Governo per l'emanazione del codice della radiotelevisione. Mai conflitto di interessi potrebbe manifestarsi con più plateale, profonda, radicale, insanabile evidenza.
Due sono le disposizioni cardine della proposta del Governo: nell'articolo 5 si vogliono definire i principi di salvaguardia del pluralismo e della concorrenza del sistema televisivo; negli articoli 15 e 16, ai fini delle limitazioni e del divieto di costituzione di posizioni dominanti, si costruisce il cosiddetto sistema integrato della comunicazione. L'una e le altre disposizioni confliggono apertamente con il dettato costituzionale.
Il valore del pluralismo, quale condizione di esercizio delle libertà di manifestazione del pensiero garantite dall'articolo 21 della Costituzione, impone la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo al maggior numero possibile di voci diverse. Anche questa è una valutazione della Corte costituzionale del 1993.
La garanzia di libertà del pensiero - scrive la Corte - rappresenta uno degli imperativi ineludibili. Il pluralismo dell'informazione è assunto quale valore cardine anche nelle ultime direttive dell'Unione europea. Mi riferisco alla direttiva di accesso (la n. 19 del 2002), alla direttiva quadro (la n. 21 del 2002) e alla direttiva sul servizio universale (la n. 22 del 2002).
Al pluralismo esterno deve associarsi il pluralismo interno, ovvero la più ampia e diffusa possibilità di manifestazione delle diverse culture, per la cui realizzazione non è neppure sufficiente il sistema di raccordo tra polo pubblico e polo privato.
Orbene, a queste due necessità costituzionali - ed ora anche di normativa europea - la proposta del Governo risponde risolvendo il valore del pluralismo nel diverso e più limitato principio di tutela della concorrenza e nel divieto di posizioni dominanti.
Si ignora così che la libertà di manifestazione del pensiero è un diritto inalienabile della persona, che non può essere ridotto alla libertà di concorrenza stabilita dall'articolo 41 della Costituzione, che attiene, più limitatamente, alla presenza in un determinato settore economico di un numero di operatori sufficiente a garantire la libera dinamica del mercato. Dunque, l'articolo 5 del testo, nell'esaurire i principi a salvaguardia del pluralismo nella tutela della concorrenza, viola l'articolo 21 della Costituzione.
Ma, in questa proposta, non è rispettato neanche l'articolo 41 della Costituzione sulla libera concorrenza. La creazione per legge del cosiddetto sistema integrato della comunicazione è uno strumento ingannatore, volto proprio ad eludere il principio della libera concorrenza. Molti, in quest'aula e fuori, si sono chiesti a quale eccelsa mente giuridica debba attribuirsi l'invenzione del SIC (Sistema integrato della comunicazione) ovvero di un sistema attraverso il quale una posizione monopolistica o dominante in un settore economico non è più tale, perché viene annegata e sciolta in un più ampio, diffuso, generico, fluido e indeterminato sistema di comunicazione integrata. Pensate, per esempio, al campo della raccolta della pubblicità radiotelevisiva, che rappresenta un settore rilevante, sensibile per l'acquisizione


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delle risorse del sistema radiotelevisivo e, dunque, fondamentale per garantire il pluralismo.
È una bella invenzione creativa. A tante di queste invenzioni ci ha abituato questo Governo. Ma, per scoprirne l'autore non bisogna andare sulla luna. La fonte di questi inganni è sempre la stessa: sono gli apparati giuridico-finanziari prezzolati del Presidente del Consiglio che, con il suo Governo, nel silenzio omertoso della sua maggioranza, trasforma in leggi della Repubblica i suoi affari e i suoi interessi. Il SIC non è un'invenzione del ministro Gasparri, come la peste di Milano non fu un'invenzione dei poveri untorelli. Ministro Gasparri, il sistema integrato della comunicazione, è già scritto nel 1988 in una memoria di Publitalia. Vi dice qualcosa? Se prendete il testo di Publitalia del 1988, relativo ad una memoria presentata alla Corte costituzionale in uno dei tanti processi che si sono svolti davanti alla Corte per garantire un minimo di legalità nel nostro paese, e lo sovrapponete al testo della legge cosiddetta Gasparri, troverete perfetta identità. Vi leggo cosa scrissero i difensori, i legali prezzolati di Publitalia. E in quel processo davanti alla Corte gli interessi di Berlusconi e della sua costellazione erano rappresentati dagli avvocati Cesare Previti e Aldo Bonomo. Bene, in quella memoria, per come la sintetizza la Corte costituzionale, si dice: per misurare il vero grado di concentrazione del gruppo Fininvest non ci si può limitare a considerare il mercato della pubblicità televisiva; occorre assumere a parametro l'intero mercato della comunicazione commerciale. Ecco il sistema integrato del ministro Gasparri. Al riguardo, Publitalia prende in esame, innanzitutto, quella che chiama l'area grande, comprensiva dei mezzi di comunicazione classici (stampa, televisione e cinema); l'area esterna, relative ad affissioni, insegne e locandine, ma anche i sistemi integrativi, quali promozioni, sponsorizzazioni, relazioni pubbliche e così via.
È un testo del 1988, che diventa legge dello Stato con il Governo Berlusconi, nel silenzio di questa maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo). Anche allora, nel 1988, si tentava di far scomparire il monopolio e le posizioni dominanti in settori sensibili di controllo e di accesso alle risorse, fondamentali per garantire il pluralismo.
Ora questa grande area è stata riproposta e il testo all'esame dell'aula prevede, appunto, l'insieme, l'assemblaggio di attività economiche nel settore della pubblicità, delle sponsorizzazioni, delle televendite, delle offerte televisive a pagamento, le vendite di beni, abbonamenti e servizi: in questo modo scompaiono le posizioni dominanti. Ma anche a questo inganno - strumento di violazione non solo dell'articolo 21 ma anche dell'articolo 41 della Costituzione sulla libera concorrenza - ha già risposto la Corte costituzionale, smascherandolo. Il sistema integrato, così come configurato, non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento costituzionale; la Corte su questo punto è stata già chiara e perentoria.
Nella sentenza 13 luglio 1988, n. 826 della Corte costituzionale, scritta proprio all'epoca in cui il cosiddetto sistema integrato delle comunicazioni fu per la prima volta elaborato, creato e rappresentato davanti alla stessa Corte per difendere condizioni e situazioni di monopolio, la Corte affermò che «la futura legge non potrà non contenere limiti e cautele finalizzati ad impedire la formazione di posizioni dominanti in ciascun settore», come del resto è ovvio perché ciascun settore può essere lesivo del valore costituzionale della libertà di concorrenza.
Cari colleghi della maggioranza, il tempo delle furbizie, delle astuzie, degli inganni...

PRESIDENTE. Anche il suo... Dico come tempo.

ANTONIO SODA. ...È definitivamente consumato. È giunto il momento che anche per voi arrivi la domanda della sentinella di Isaia: quanto resta della notte? E la risposta, che forse non volete ascoltare, diventa sempre più nitida e forte. È


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tempo di luce, è tempo di saggezza, di equilibrio, di equità, di rispetto e di ripristino della legalità costituzionale: avete ancora il tempo per fermarvi. Fermiamoci perché questo provvedimento di legge, se andremo avanti nella discussione e nell'esame degli articoli, non potrà che trovare la Corte costituzionale italiana di nuovo ferma a garantire e a salvaguardare i principi con delle indicazioni più ferme e più nette rispetto al passato, perché il tempo per gli inganni è definitivamente tramontato (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista e Misto-Comunisti italiani, Misto-Verdi-l'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani).

PRESIDENTE. L'onorevole Maccanico ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Castagnetti ed altri n. 2, di cui è cofirmatario.

ANTONIO MACCANICO. Signor Presidente, a otto mesi dal messaggio del Presidente della Repubblica del 23 luglio 2002 inizia nella nostra Assemblea la discussione sul disegno di legge sull'assetto televisivo presentato dal Governo, dopo un esame abbastanza spedito in Commissione. Si tratta di un passaggio di notevole importanza per la nostra democrazia e la prima domanda che ci dobbiamo fare - io credo - è questa. In che misura questo disegno di legge tiene conto delle indicazioni e delle linee direttive che il messaggio presidenziale ha richiamato per dare finalmente al nostro paese un assetto del sistema televisivo che dia garanzia di pluralismo e di imparzialità nell'informazione, garanzia che, come dice il Presidente, costituisce strumento essenziale per la realizzazione di una democrazia compiuta?
Il messaggio presidenziale indica due poli di orientamento precisi per una legge di sistema in questa delicatissima materia.
Le sentenze della Corte costituzionale che si sono susseguite nell'arco di diversi anni con decisioni univoche hanno delineato una vera e propria dottrina del pluralismo televisivo. Le direttive comunitarie sono risultate anch'esse in perfetta armonia con gli insegnamenti della nostra Corte costituzionale.
Quanto al progresso tecnologico - in particolare alle tecnologie digitali terrestri - nel messaggio è contenuta un'affermazione molto significativa, molto netta. Si sostiene infatti che il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione non potranno essere conseguenza automatica del progresso tecnologico; ciò significa che l'assetto ordinamentale sarà essenziale, fondamentale per conseguire quel fine.
Onorevole colleghi, la risposta alla domanda da me prima formulata, purtroppo, non può essere positiva. Non siamo in presenza di un testo che sia ispirato alle linee indicate dal messaggio presidenziale, che tenga conto in pieno degli insegnamenti della Corte costituzionale e che consideri il sentiero seguito dalle direttive dell'Unione europea.
Nel testo della nostra questione pregiudiziale di costituzionalità abbiamo indicato tre punti fondamentali nei quali, più marcatamente, il testo in esame si allontana dai principi del pluralismo, di cui all'articolo 21 della Costituzione. Innanzitutto nella cosiddetta fase transitoria rileviamo quanto segue: da ora all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale resta congelata la situazione del mercato televisivo esistente, con un tasso di concentrazione del 90 per cento dell'audience e del 97 per cento del mercato della raccolta pubblicitaria nelle mani del gestore pubblico e di Mediaset. È questa una condizione di cose in palese contrasto con l'articolo 21 della Costituzione, come ha ribadito la recente sentenza n. 466 del 2002 della Corte costituzionale. Questa sentenza ha messo in rilievo, tra l'altro, che, rispetto alla situazione esaminata dalla sentenza n. 420 del 1994, l'attuale ristrettezza delle frequenze disponibili per le televisioni in ambito nazionale con tecnica analogica si è accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza, messi a rischio dall'aggravamento


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delle concentrazioni; quindi una conferma dello stato presente è assolutamente intollerabile.
Poiché non è dato conoscere quando veramente si potrà uscire dal regime transitorio per l'ingresso nella nuova fase della tecnologia digitale terrestre, essendo inoltre prevedibile che il periodo transitorio possa durare molto più a lungo di quanto si pensi e si speri, è chiaro che una situazione così gravemente squilibrata, attraverso questa normativa rimarrà alterata per un tempo indeterminato. Ancora una volta non si innova, ma si consolida l'esistente, anche se si riconosce che esso è in contrasto con i principi dettati dalla nostra Costituzione. A questo riguardo è necessario aggiungere che la permanenza degli squilibri nella fase transitoria è assai pericolosa perché può condizionare anche l'assetto a regime, creando posizioni di grande vantaggio competitivo per alcuni soggetti, anche per ciò che concerne il futuro e definitivo assetto. Questo è ciò che sta avvenendo anche sulla base di alcune norme contenute nella legge n. 66 del 2001.
In secondo luogo, per quanto concerne il regime definitivo, l'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni, quale mercato unico rilevante per le verifiche antitrust, per la sua onnicomprensività generica di settori eterogenei e per la sua indeterminatezza, è in palese contrasto con l'esigenza di chiarezza e di trasparenza indispensabile in questo campo. Mettere insieme attività eterogenee quali produzione e distribuzione televisiva, editoria, produzione e distribuzione cinematografica, industria fonografica e raccolta pubblicitaria, su qualunque mezzo essa venga effettuata, è operazione priva di fondamento giuridico ed economico, in pieno contrasto con le direttive comunitarie che richiedono regolazioni trasparenti dei singoli mercati.
Un assetto televisivo futuro fondato su tale normativa sarebbe fonte di abusi e di arbitri inimmaginabili e farebbe compiere un grande passo indietro al nostro sistema giuridico. Non è senza significato il fatto che nessun paese europeo, nessun paese al mondo ha adottato in questo settore regole antitrust di questo tipo.
Il terzo rilievo riguarda l'aspetto della RAI in un punto specifico. La nomina del consiglio di amministrazione diviene competenza dell'assemblea degli azionisti e cioè del Governo che è in possesso delle azioni dell'emittente pubblica. Ciò è in stridente, palese contrasto con la sentenza della Corte costituzionale n. 225 del 1974, la quale aveva stabilito, e cito, che gli organi direttivi dell'ente gestore non devono essere costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente l'espressione esclusiva o preponderante del potere esecutivo e la loro struttura deve garantire l'obiettività.
Se si considera, inoltre, la condizione personale attuale del Presidente del Consiglio si può valutare la gravità di questa disposizione. Si potrebbe dire che il caso Mieli sia una sorta di preludio di questa nuova soluzione normativa.
Onorevoli colleghi, queste enunciate in modo sintetico sono le ragioni per le quali il gruppo della Margherita voterà a favore delle questioni pregiudiziali di costituzionalità, ma mi sia consentito, al termine del mio breve intervento, di svolgere una considerazione sull'atmosfera completamente diversa da quella odierna che si ebbe allorché nella passata legislatura, nel lontano 1997, il Parlamento discusse ed approvò la legge n. 249. Allora, vi fu la ricerca di collaborazione tra maggioranza e opposizione; vi furono scontri, fasi alterne di convergenza e di divergenza, ma quella legge fu approvata dalla maggioranza con l'astensione nel voto finale dell'opposizione di allora. Oggi noto nella maggioranza, nonostante il messaggio presidenziale, chiusure, blindature, fretta di concludere che non sono un segno di avanzamento.
Mi auguro che, nel corso della discussione, l'atmosfera cambi e sia finalmente possibile dare agli italiani un assetto televisivo più libero, più pluralistico, più aderente alle esigenze di una democrazia moderna. Mi auguro, inoltre, che la maggioranza prenda coscienza del fatto che in


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questa delicata materia bisogna individuare la principale sorgente delle maggiori anomalie della nostra democrazia e che è sommo interesse generale del paese, per il suo prestigio, per il suo ruolo e per la sua credibilità, che queste anomalie siano eliminate per sempre (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo - Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Giordano. Ne ha facoltà.

FRANCESCO GIORDANO. Signor Presidente, sosterremo le due questioni pregiudiziali di costituzionalità presentate per ragioni che si rinvengono nelle stesse, ma anche per altre che vorrei brevemente esporre. La prima, che mi sembra sia stata illustrata con grande forza dall'onorevole Soda, mi preme maggiormente: voi scambiate, con il testo in discussione, la tutela del pluralismo con la tutela della concorrenza. La prima impone il divieto di acquisizione e di mantenimento di posizioni dominanti, mentre la seconda si limita a vietare l'abuso della posizione dominante. Di fatto, non si garantisce il pluralismo informativo, garantito dall'articolo 21 della nostra Carta costituzionale.
L'assenza di un divieto specifico di posizione dominante è comprovata dalla possibilità data ai soggetti dominanti nel mercato di continuare a crescere. Vengono ignorate le sentenze della Corte costituzionale, in particolare la sentenza n. 420 del 1994 sui limiti antitrust settoriali e intersettoriali.
La sentenza stabilisce principi chiari in materia di pluralismo: in primo luogo non può ritenersi superata la validità del regime antitrust dal fatto che esiste un sistema integrato di mass media e che occorre che il principio pluralistico trovi realizzazione in ogni singolo settore, in ogni singolo medium. Il pluralismo deve avere una specifica garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva, in ragione della particolare diffusività e pervasività del messaggio radiotelevisivo. L'opportunità di conseguire una dimensione di impresa ottimale non è una discriminante. Il pluralismo si consegue tramite una seria disciplina antitrust basata in primo luogo sulla proprietà delle reti. Ci si limita ad indicare alla data dell'avvento della televisione digitale il superamento di limiti di costituzionalità che anche l'ultima sentenza della Corte ha indicato come improrogabili.
La delega legislativa espropria il Parlamento ed è in contrasto con il nuovo titolo V della Costituzione che pone la comunicazione come materia di legislazione concorrente. La delega legislativa non può prevedere l'attuazione delle direttive comunitarie. La nomina del consiglio di amministrazione viene ricondotta all'assemblea degli azionisti e quindi al Governo, una volta compiuta l'incorporazione della RAI in RAI Holding.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 225 del 1974 aveva esplicitamente vietato la dipendenza diretta degli organi di Governo della RAI dall'esecutivo. La privatizzazione della RAI è in contrasto con le decisioni della Corte, in particolare con la n. 58 del 1965, confermata nello spirito e nella sostanza dalla n. 284 del 2002.
La privatizzazione della RAI aumenta il tasso di mancato pluralismo perché lascerebbe inalterata la situazione Mediaset. La privatizzazione, con il richiamo alla legge n. 474 del 1994, può prevedere la costituzione di un nucleo stabile di controllo, con il comma 3, e quindi una trattativa che eliminerebbe di fatto i limiti stabiliti per il possesso di quote ed i patti di sindacato.
La privatizzazione non esclude i soggetti concorrenti dalla possibile acquisizione di quote. Per questa ragione, ed anche perché è del tutto evidente che proprio in queste ore è particolarmente grave il problema del pluralismo informativo, esprimeremo un voto favorevole sulle due questioni pregiudiziali di costituzionalità (Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Intini. Ne ha facoltà.


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UGO INTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la concentrazione del potere mediatico nelle mani di chi già detiene il potere politico diventa di gravità ancora più clamorosa di fronte agli sviluppi ultimi del caso RAI, sviluppi che, diciamo la verità, sono per molti aspetti tragicomici.
In questo contesto, è importante il limite alla concentrazione posto dalla Corte costituzionale. Esso non può essere aggirato con l'argomento secondo cui con la tecnica digitale ci sarà un numero enorme di canali. Ciò avverrà infatti tra anni ed il problema della concentrazione va risolto oggi.
Gli sviluppi del caso ormai inducono ad una riflessione più generale sul sistema televisivo. Dobbiamo essere sinceri e non nasconderci dietro un dito, vedendo così le cose non con l'occhio degli addetti ai lavori, bensì con quello del semplice cittadino, dell'uomo della strada.
Il cittadino, l'uomo della strada non comprende proprio dove stia il servizio pubblico della RAI. Vede gli occupatori a vita degli schermi televisivi che berciano su tutti e tre i canali pubblici e proprio non capisce. Non capisce pertanto perché mai si debba pagare un canone. Il cittadino non crede all'ingegneria giuridica. Sa anche che il Presidente del Consiglio ha il potere politico e tre reti. Sa che inevitabilmente il potere politico finirà per condizionare, più o meno apertamente, la televisione di Stato, ovvero le altre tre reti.
Lo abbiamo appena visto nella pochade sul caso Mieli (al quale esprimiamo la nostra solidarietà).
E allora? Allora, bisogna forse cominciare a riflettere e a preparare la strada verso la privatizzazione. L'unica vera concorrenza a Mediaset la farà un imprenditore privato, che abbia la volontà e la forza economica di fare la concorrenza.
Il canone, inoltre, ha un doppio effetto negativo: ogni lira sottratta al cittadino e data alla RAI è, in pratica, un'altra lira di pubblicità data a Mediaset. Questo è evidente, perché una lira in meno di pubblicità alla RAI costituisce una lira in più di pubblicità a Mediaset, dal momento che nel settore televisivo non esiste il mercato, ma esiste, purtroppo, un duopolio perfetto. Questo duopolio va spezzato, perché è una prevaricazione verso i consumatori, è un incentivo a programmi sempre più modesti, è un ostacolo allo sviluppo economico stesso in un settore che è chiave, un settore dove l'Italia è tecnologicamente arretrata e dove l'Italia, che potrebbe essere protagonista per la sua grande storia culturale, è oggi invece cancellata.
Noi siamo un paese importatore, siamo un paese colonizzato e questo è naturale dal momento che l'Italia non può certo esportare, neppure nel terzo mondo, i programmi di RAI e Mediaset, che cessano di avere mercato al di là delle Alpi per la loro natura iperprovinciale. I divi della televisione italiana, miliardari in Italia, già a Nizza sono completamente sconosciuti. Dunque, da un lato, si salvi il salvabile della RAI di oggi, gestendo con saggezza il dopo Mieli, si tuteli il patrimonio di professionalità, oggi svilito, che c'è nella RAI e si creino nel contempo le premesse per una privatizzazione del sistema e per l'introduzione della libera concorrenza al posto del duopolio (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Socialisti democratici italiani e della Margherita, DL-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Butti. Ne ha facoltà.

ALESSIO BUTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, chiedo scusa anticipatamente se parlerò dell'argomento e non svilupperò argomentazioni politiche, poiché questa non è la sede. In pochi minuti cercheremo di confutare le tesi del centrosinistra, in quanto parlerò a nome di tutta la maggioranza di centrodestra, anche per testimoniare la compattezza della nostra coalizione su questo provvedimento.
Si tratta di un testo che si ispira al valore del pluralismo e recepisce il contenuto del messaggio del Presidente della Repubblica su questo tema, oltre ad accogliere gli indirizzi che, con la sua costante giurisprudenza, la Corte costituzionale ha sin qui affermato. Attraverso la


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disciplina sui principi e quella più specifica, dettata dagli articoli 13, 14 e 15, il testo rispetta pienamente il vincolo, imposto dall'articolo 21 della Costituzione, di impedire la formazione di posizioni dominanti e di favorire l'accesso al sistema radiotelevisivo del massimo possibile di voci diverse, allo scopo di soddisfare il diritto del cittadino all'informazione.
L'attuale sistema di radiodiffusione in tecnica analogica è caratterizzato da una ristrettezza di reti realizzabili a copertura nazionale. Moltiplicando il numero di programmi attraverso il sistema digitale si consente ad un maggior numero di emittenti, rispetto a quello attualmente titolare di concessione, di ottenere l'accesso al sistema radiotelevisivo e si garantisce, quindi, la piena affermazione del principio del pluralismo e del rispetto della concorrenza.
In questo nuovo quadro si inserisce anche la convergenza tra diversi settori della comunicazione, fino ad oggi oggetto di una disciplina separata e caratterizzati da un considerevole aumento dell'offerta (mi riferisco alla radiotelevisione, all'editoria, alla comunicazione elettronica e ad Internet). Questo processo è finalizzato a promuovere lo sviluppo della concorrenza e il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
In considerazione dell'evoluzione tecnologica e della convergenza multimediale in atto, è individuato un sistema integrato delle comunicazioni che consente il superamento del divieto di incroci proprietari tra televisione e carta stampata e, comunque, i limiti antitrust esclusivamente riferiti a segmenti di mercato. Onorevole Soda, la Federal Comunication Authority, l'autorità di settore negli Stati Uniti, si sta orientando verso il sistema integrato della comunicazione.
Vogliamo forse pensare che anche la Federal Communication Authority sia stata condizionata da quelli che lei, poco elegantemente, ha chiamato prezzolati di Publitalia (Commenti dei deputati dei Democratici di sinistra-l'Ulivo)?

ANTONIO SODA. Sono 4.800...

ALESSIO BUTTI. La possibilità di utilizzare l'apparecchio televisivo (Commenti del deputato Soda)...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la richiamo all'ordine. Onorevole Foti, la richiamo al silenzio.

ALESSIO BUTTI. La possibilità di utilizzare l'apparecchio televisivo per servizi interattivi ed accessi Internet e l'opportunità di integrazione fra i contenuti editoriali caratteristici della carta stampata e dei programmi video aprono nuove prospettive di sviluppo del mercato che la persistenza dei divieti di incrocio ostacolerebbe in maniera non più giustificabile.
Le misure comportanti restrizioni alle quote di mercato e destinate ad operare ex ante per prevenire la formazione di posizioni dominanti si rivelano, dunque, non più attuali e difficilmente applicabili, alla luce del già rimarcato processo di convergenza multimediale e della nuova tecnologia digitale.
Il mercato spinge le imprese a realizzare incroci e sinergie che ostacolare sarebbe contrario ad una prospettiva di sviluppo equilibrato della concorrenza e della crescita delle imprese stesse. Appare, quindi, legittimo e pienamente rispondente alle finalità antitrust che si intendono perseguire applicare l'attuale limite del 20 per cento al conseguimento dei ricavi all'interno del sistema integrato delle comunicazioni, così come viene individuato nel provvedimento in oggetto.
Del tutto coerente con i principi indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza, più volte evocata, la n. 466 del 2002, sono poi gli articoli 23 e 24 relativi alla fase d'avvio della trasmissione in tecnica digitale e all'accelerazione e all'agevolazione della conversione alla trasmissione in tale tecnica. La Corte ha ritenuto illegittimo il protrarsi, senza un termine finale certo, del regime transitorio. Ha inoltre indicato il 31 dicembre 2003 quale data improrogabile entro la quale i programmi irradiati dalle reti eccedenti dovranno essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo.


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PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE FABIO MUSSI (ore 13,03)

ALESSIO BUTTI. Nell'assoluto rispetto della decisione della Consulta, il testo disciplina la fase di avvio della trasmissione in tecnica digitale, favorendone la sperimentazione ed individuando le condizioni per il rilascio delle licenze di operatore. In particolare, viene stabilito che la licenza di operatore di rete televisiva è rilasciata ai soggetti che esercitano legittimamente l'attività di diffusione televisiva, qualora dimostrino di aver raggiunto una copertura non inferiore al 50 per cento della popolazione o del bacino locale.
Al fine di favorire la conversione alle trasmissioni in tecniche digitali, il testo prevede che a partire dal primo gennaio 2004 e nella fase di attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale, il limite del 20 per cento al cumulo dei programmi televisivi o radiofonici è calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi o radiofonici concessi o irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri, e questo indifferentemente in tecnica analogica o digitale.
Al fine del rispetto del limite del 20 per cento, non vale la regola del simulcast, ragion per cui non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica.
Rispettoso non solo dei principi costituzionali ma anche della normativa comunitaria è il provvedimento laddove introduce l'obbligo per la società concessionaria (e qui parliamo di RAI) di destinare i ricavi derivanti dal gettito del canone ai soli oneri sostenuti per la fornitura del servizio pubblico, prevedendo, a tale scopo, la tenuta di una contabilità separata.
Il provvedimento prevede che venga affidata all'autorità per le garanzie delle comunicazioni, cui sono assegnati nuovi e penetranti poteri di indagine e sanzionatori, il compito di verificare che il servizio pubblico radiotelevisivo venga esercitato nel rispetto dei compiti affidati dalla legge e dal contratto di servizio alla concessionaria.
Da ultimo, vorrei introdurre la questione del rigoroso rispetto, da parte del testo, delle nuove competenze legislative introdotte dalla riforma del titolo V della Costituzione. Il testo tiene conto dell'attribuzione della disciplina dell'ordinamento della comunicazione alla legislazione concorrente ed individua i principi che dovranno informare la legislazione regionale nella materia.
Al legislatore regionale viene riservata la potestà legislativa in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale e provinciale da esercitarsi secondo i principi dettati dalla legge e, più specificatamente, individuati dall'articolo 16. Anche sotto questo profilo, quindi, il testo si dimostra assolutamente conforme ai principi costituzionali.
Abbiamo la sensazione che troppo spesso, amici del centrosinistra, confondiate le vostre opinioni, per carità lecite e legittime, forse con un po' di presunzione, con il dettato costituzionale. Voteremo contro ad entrambe le questioni pregiudiziali (Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega nord Padania).

MARCO RIZZO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO RIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare una breve considerazione che può attenere anche all'ordine dei lavori.
Molto probabilmente, mentre questa è l'ultima seduta della settimana, domani ci troveremo nella situazione in cui l'ONU potrebbe dare - speriamo di no! - l'autorizzazione per una drammatica guerra.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 13,05)

MARCO RIZZO. Allora, vorrei sottolineare che, stando anche alle dichiarazioni finora fatte dal Governo, pur tra le discordanze...


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CESARE RIZZI. Ma, signor Presidente!

MARCO RIZZO. ...e le contraddizioni da noi denunciate, il Governo italiano ha concesso l'uso delle basi e delle infrastrutture con una sorta di automatismo in quanto non eravamo...

CESARE RIZZI. Signor Presidente!

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, non è possibile, adesso, introdurre altri argomenti di discussione.
Lei sta ponendo il problema che, forse, desidereranno porre successivamente l'onorevole Cento - che è stato così cortese da preannunciarmelo -, l'onorevole Fioroni e qualche altro. Sono tutti colleghi legittimati a porre la questione, ma non adesso perché siamo in fase di voto delle questioni pregiudiziali.

MARCO RIZZO. Signor Presidente, vorremmo solo sapere da lei se sia possibile avere una convocazione.

PRESIDENTE. Onorevole Rizzo, sa quale sia la mia opinione: nessun Presidente di un ramo del Parlamento potrebbe averne una diversa!
È chiaro che il Parlamento, assumendosi le sue responsabilità, deciderà in merito ad una questione che è vitale per tutti. Non è questo, però, il momento per definire modalità, tempi, e via dicendo. Comunque, sono a disposizione dei colleghi e, successivamente, se lo vorrete, potrete fare precisazioni sul punto.
Posso aggiungere che, mentre presiedevo questa seduta, cinque minuti fa, il ministro degli affari esteri mi ha telefonato per comunicarmi che mi invierà, per informazione della Camera, il rapporto Blix alle Nazioni Unite. A questo proposito, ho appena dato mandato al Segretario generale di farne distribuire copia ai presidenti dei gruppi, ai membri della Commissione affari esteri ed agli altri colleghi interessati.
Naturalmente, stiamo apprestando ogni cosa per permettere alla Camera di affrontare il dibattito in modo esauriente e chiaro e di assumere le decisioni conseguenti. Non è questo, però, il momento. Voglio rassicurarla, onorevole Rizzo, ma non è questo il momento.
Avverto che è stata richiesta a nome dei deputati Ruzzante e Boccia, a nome dei rispettivi gruppi, la votazione a scrutinio segreto delle pregiudiziali di costituzionalità presentate sul progetto di legge in materia di assetto del sistema radiotelevisivo.
Tale richiesta è ammissibile in quanto, come ho già rilevato, il progetto in esame incide sui principi e i diritti di cui all'articolo 21 della Costituzione.
Secondo la prassi consolidata (i relativi precedenti sono stati richiamati, da ultimo, nella seduta del 25 settembre 2002), il voto segreto è ammissibile con riferimento alle questioni pregiudiziali poiché la loro approvazione equivale alla reiezione nel merito del provvedimento.
Passiamo ai voti.
Indìco...

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo di intervenire anche in riferimento all'articolo 8 del regolamento. In questo momento, per esempio nel primo settore, sesta fila, di fronte a me, ci sono cinque tessere inserite e soltanto due deputati presenti.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, cerchiamo di metterci d'accordo almeno sulle regole.
La pratica di lasciare la tessera, a volte anche involontariamente - perché alcuni colleghi possono uscire per rientrare subito -, è generale. Se lei pone questo problema, quando aprirò la votazione, starò attento; però, non è che lo possa fare preventivamente, prima ancora di votare!
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità Soda ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2.


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Ricordo, onorevoli colleghi, che chi è favorevole al progetto di legge deve votare no, chi è contrario deve votare sì.
(Segue la votazione).

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, chiariamo bene il voto!

PRESIDENTE. Ho chiarito benissimo il voto, sebbene non ve ne fosse bisogno perché i colleghi lo sanno!

PIERO RUZZANTE. Presidente!

GIOVANNA MELANDRI. Presidente, là!

MAURA COSSUTTA. Paolone, siediti!

PRESIDENTE. Ma cosa c'è? Non ho ancora chiuso la votazione!
Onorevoli colleghi, state seduti per cortesia! Comunque, è tutto regolare!

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 468
Maggioranza 235
Voti favorevoli 225
Voti contrari 243).

La discussione sulle linee generali del testo unificato dei progetti di legge avrà luogo nella seduta del 17 marzo.

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