La Camera,
premesso che:
in sede di definizione dei principi a salvaguardia del pluralismo, stabilita dall'articolo 5 della testo unificato dei progetti di legge in esame, operatosi un rituale richiamo ai valori costituzionali di libertà di manifestazione del pensiero, di cui all'articolo 21 della Costituzione, non è prevista alcuna specifica e concreta garanzia di attuazione di tale principio costituzionale, essendo le disposizioni in oggetto rivolte esclusivamente all'attuazione del principio della libera concorrenza, che è valore autonomo e distinto rispetto a quello sancito nell'articolo 21 della Costituzione: in particolare il comma 1 del richiamato articolo 5, nel dettare i principi cui si deve informare il sistema radiotelevisivo, li individua esclusivamente nella tutela della concorrenza e nel divieto di posizione dominante;
in particolare, il principio di libertà e di pluralismo garantito dall'articolo 21 della Costituzione configura un diritto inalienabile della persona, che presuppone la più ampia possibilità e libertà e pluralismo di accesso ai mezzi di comunicazione, mentre la libertà di concorrenza, sancita nell'articolo 41 della Costituzione, attiene più limitatamente alla presenza in un settore economico di un numero di operatori sufficienti per il realizzarsi di una libera dinamica di mercato;
la disciplina dettata costituisce anche un palese violazione, oltre che dell'articolo 21 della Costituzione, dello stesso articolo 41 della Costituzione, in quanto abbandona nel settore radiotelevisivo i già labili limiti antitrust fissati dalla legislazione vigente attraverso il riferimento nell'articolo 15 ad un più ampio sistema integrato della comunicazione, unificando, ai fini della definizione dei limiti di raccolta delle risorse, settori produttivi e commerciali diversi, relativi alle sponsorizzazioni, alla pubblicità, alle televendite, ai servizi ad abbonamento;
in particolare, il riferimento, a tali fini, al costituito sistema integrato della comunicazione è dunque destinato a rafforzare ulteriormente l'attuale situazione
di duopolio, dichiarata incostituzionale da numerose pronunce della Corte costituzionale (cfr., in particolare, Corte costituzionale, dalla sentenza n. 826 del 1988, per la quale il pluralismo «non potrebbe in ogni caso considerarsi realizzato dal concorso tra un polo pubblico e un polo privato» alla sentenza n. 155 del 2002, per la quale il diritto di informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione deve essere «qualificato e caratterizzato, tra l'altro, sia dal pluralismo delle fonti cui attingere conoscenze e notizie - così da porre il cittadino in condizione di compiere le proprie valutazioni avendo presenti punti di vista e orientamenti culturali e politici differenti - sia dall'obiettività e dall'imparzialità dei dati forniti, sia infine dalla completezza, dalla correttezza e dalla continuità di informazione erogata»);
in sede di legislazione ordinaria sulla disciplina dell'assetto radiotelevisivo, accanto ai principi vincolanti della nostra Costituzione, si collocano le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea, che dovranno essere recepite dai paesi membri entro il luglio 2003, il cui contenuto, come è stato autorevolmente rilevato, è in sintonia con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che, nel secondo comma dell'articolo 11, sancisce espressamente il rispetto del pluralismo e della libertà dei «media» e ancora il Trattato di Amsterdam per il quale «il sistema di radiodiffusione pubblica degli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione»,
di non procedere all'esame del testo unificato dei progetti di legge n. 310-A.
n. 1. Soda, Violante, Rognoni, Bogi, Caldarola, Panattoni, Leoni, Bova, Guerzoni, Marone, Tuccillo, Susini, Roberto Barbieri, Nigra, Nannicini, Nieddu, Franci, Giacco, Buglio, Pisa, Cennamo, Olivieri, Carboni, Di Serio D'Antona, Grandi, Folena, Crucianelli.
La Camera,
premesso che:
l'individuazione del «sistema integrato delle comunicazioni», quale «mercato rilevante» per la verifica della sussistenza di posizioni dominanti e del rispetto dei limiti al cumulo dei programmi e alla raccolta delle risorse di cui agli articoli 14 e 15 del testo unificato in esame, comporta il superamento del divieto di incroci proprietari tra i mercati della televisione e della carta stampata, e comunque di limiti antitrust riferiti esclusivamente a segmenti di mercato. Tale superamento è attuato attraverso l'individuazione di limiti rapportati ad un mercato più vasto che comprende tutti gli operatori delle comunicazioni, accorpando in tale sistema segmenti produttivi che attengono all'informazione e segmenti produttivi quali l'editoria libraria, le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, le imprese fonografiche, che non hanno attinenza con l'informazione. Le dimensioni e l'eterogeneità di un mercato di riferimento così definito rendono di estrema difficoltà il calcolo della sua quantificazione e, conseguentemente, estremamente difficoltosa se non impossibile l'individuazione delle posizioni dominanti. Tale circostanza contrasta palesemente con l'articolo 21 della Costituzione nella lettura che di esso fornisce la Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 420 del 1994, nella quale si afferma «che il diritto all'informazione garantito dall'articolo 21 della Costituzione implica indefettibilmente il pluralismo delle fonti e comporta il vincolo al legislatore di impedire la formazione di posizioni dominanti» e che «la necessità di consentire l'accesso al massimo numero possibile di voci non può essere intesa come mera idoneità minima di una qualsivoglia disciplina antitrust». L'individuazione del sistema integrato delle comunicazioni quale unico mercato rilevante per le verifiche antitrust, a causa della sua indeterminatezza, genericità ed eterogeneità contrasta, inoltre, con la necessità, affermata dalla Corte costituzionale, di
individuare limiti antitrust settoriali e intersettoriali. A tale proposito, infatti, nella citata sentenza n. 420 del 1994 si afferma: «né l'inidoneità del limite antitrust è in alcuna misura diminuita dall'ampliamento della prospettiva a tutta l'area dei mezzi di comunicazione o alla dimensione extra-nazionale, atteso che - come emerge dalla giurisprudenza costante della Corte - il principio del pluralismo delle voci deve avere specifica e settoriale garanzia nel campo dell'emittenza radiotelevisiva (anche) in ragione della peculiare diffusività e pervasività del messaggio televisivo»;
per la prima volta, dopo il 1975, la nomina del Consiglio di amministrazione della RAI, viene ricondotta all'Assemblea degli azionisti e quindi al Governo che possiede direttamente le azioni della RAI (una volta realizzata l'incorporazione della RAI in RAI holding). E tutto questo è appena attenuato dal potere di proposta lasciato ai Presidenti delle Camere. La Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 1974 aveva esplicitamente vietato la dipendenza «diretta» degli organi di governo della RAI dall'esecutivo: «gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica)» non devono essere costituiti «in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e la loro struttura» deve «garantirne l'obiettività». Il testo unificato all'esame ignora questo indirizzo e quindi risulta incostituzionale;
la circostanza che i limiti antitrust previsti dagli articoli 14 e 15 saranno efficaci solo «all'atto della completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e televisive in tecnica digitale» e che fino al verificarsi di tale evento, come stabilito dall'articolo 24, resta congelata la situazione del mercato televisivo, caratterizzata da un altissimo tasso di concentrazione (oltre il 90 per cento dell'audience e il 97 per cento del mercato della raccolta pubblicitaria è nelle mani del gestore pubblico e di Mediaset), viola palesemente l'articolo 21 della Costituzione come confermato dalla giurisprudenza costante della Corte costituzionale e in particolare dalle sentenze n. 420 del 1994 e n. 466 del 2002. A tale proposito non appare rilevante la modifica dell'articolo 22 del disegno di legge del Governo (articolo 24 del testo unificato) con la soppressione del comma 6, che consentiva la prosecuzione dell'esercizio delle reti eccedenti i limiti antitrust nella fase di transizione fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale. Il nuovo meccanismo infatti modifica le modalità di calcolo del limite del 20 per cento lasciando inalterata la situazione attuale ripetutamente censurata dalla Corte costituzionale, da ultimo con la recentissima sentenza n. 466 del 2002. Né appare rilevante sostituire la «fase transitoria» con la «fase di avvio»: la fase transitoria non è determinata dal nome ma dalla «specialità» del regime che si applica; e nel caso in esame c'è e resta un regime speciale di «sanatoria» (tutti possono continuare a trasmettere sui canali che occupano, a prescindere dal superamento «passato» dei limiti antitrust, e sperimentare il digitale, ancorché in una cornice meno «selvaggia»). La Corte costituzionale, come è noto, con la richiamata sentenza n. 466 del 2002, ha affermato la «illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 31 luglio 1997, n. 249, nella parte in cui non prevede la fissazione di un termine finale certo, e non prorogabile, che comunque non oltrepassi il 31 dicembre 2003, entro il quale i programmi irradiati dalle emittenti eccedenti i limiti di cui al comma 6 dello stesso articolo 3 devono essere trasmessi esclusivamente via satellite o via cavo»: modificare le modalità di accertamento di tali limiti a partire dal gennaio 2004, allargando la base di calcolo, risulta essere, giova ripeterlo, soltanto un modo per eludere il rispetto delle sentenze citate in modo da lasciare tutto così com'è. La Corte costituzionale, peraltro, nella medesima sentenza n. 466 del 2002, afferma che «il regime transitorio, agganciato al criterio dello sviluppo effettivo e congruo
dell'utenza dei programmi radiotelevisivi via satellite e via cavo, non è destinato a concludersi in tempi ragionevolmente brevi» e ancora: «rispetto a quella esaminata dalla sentenza n. 420 del 1994, la situazione di ristrettezza delle frequenze disponibili per la televisione in ambito nazionale con tecnica analogica si è accentuata, con effetti ulteriormente negativi sul rispetto dei principi del pluralismo e della concorrenza e con aggravamento delle concentrazioni.» Tale situazione, pertanto, «non garantisce l'attuazione del principio del pluralismo informativo esterno, che rappresenta uno degli »imperativi« ineludibili emergenti dalla giurisprudenza costituzionale in materia. Questa Corte ha, infatti, costantemente affermato la necessità di assicurare l'accesso al sistema radiotelevisivo del «massimo numero possibile di voci diverse», ed ha sottolineato l'insufficienza del mero concorso fra un polo pubblico e un polo privato ai fini del rispetto delle esigenze costituzionali connesse all'informazione»,
di non procedere all'esame del testo unificato n. 310-A.
n. 2. Castagnetti, Maccanico, Loiero, Monaco, Cardinale, Boccia, Colasio, Gentiloni Silveri, Pasetto, Enzo Bianco, Bressa, Fistarol, Franceschini, Sinisi, Bimbi, Carra, Gambale, Rusconi, Volpini, Carbonella, Lusetti, Tuccillo, Merlo.