Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 271 del 25/2/2003
Back Index Forward

Pag. 2


...
Svolgimento di interpellanze e di interrogazioni (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze e di interrogazioni.

(Incarichi extragiudiziali - n. 2-00611)

PRESIDENTE. L'onorevole Boato ha facoltà di illustrare l'interpellanza Soda n. 2-00611 (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 1), di cui è cofirmatario.

MARCO BOATO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, con il collega Soda, che ne è primo firmatario e che interverrà in replica, e con il collega Fanfani, che ci ha incaricati di rappresentarlo, abbiamo presentato il 23 gennaio scorso l'interpellanza in trattazione. Ringrazio il Governo per la tempestività con la quale viene a rispondere.
La nostra interpellanza è stata occasionata da un articolo intitolato «Ritornano gli arbitrati d'oro per i giudici double face», pubblicato in prima pagina, con grande evidenza (e con un ampio sviluppo nelle pagine interne del giornale), in data 20 gennaio 2003, dal primo quotidiano italiano, il Corriere della Sera. L'articolo è stato scritto dal giornalista, ed anche saggista, Gian Antonio Stella, il quale aveva già affrontato sul quotidiano, in passato, la tematica che, oggi, torniamo a sottoporre all'attenzione della Camera dei deputati.
L'articolo del dottor Stella è molto ampio e, ovviamente, faccio riferimento ad esso; è scritto ovviamente in linguaggio giornalistico, anche colorito, e noi abbiamo cercato di evidenziare alcune problematiche che da questo articolo sono state poste. Al di là delle note specifiche che in esso sono contenute, il problema principale, o prioritario, per l'esattezza, riguarda il fatto che numerosi magistrati amministrativi sia del TAR sia soprattutto del Consiglio di Stato hanno sistematicamente presentato - come del resto la legge attualmente vigente consente loro - ricorsi al TAR del Lazio, che è presieduto dal noto dottor Calabrò - che è il giudice di primo grado in questo caso -, contro le determinazioni che sono state assunte dal consiglio di presidenza della stessa giustizia amministrativa - consiglio di presidenza che è presieduto dal presidente del Consiglio di Stato - in materia di incarichi extraistituzionali.
Questa degli incarichi extraistituzionali è una vexata quaestio, Presidente, lei lo sa bene, perché, essendo un parlamentare di lunga data, sa bene che questo Parlamento ha affrontato ripetutamente la questione, in modo alterno. Intervenne il Governo Ciampi all'epoca della sua Presidenza del Consiglio per interrompere questa vicenda degli incarichi extraistituzionali, il primo Governo Berlusconi li introdusse di nuovo, il Governo Dini, successivamente, li abolì. Affrontammo poi questa materia - il collega Soda se lo ricorda molto bene - ampiamente nell'ambito dei lavori della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali con delle norme molto rigorose, che però, come tutti sanno, sono rimaste a livello di progetto. È intervenuto nuovamente il Parlamento nel 1998, all'epoca del Governo Prodi, ma, con una scelta - debbo dire - che fu allora condivisa trasversalmente dalle forze politiche rappresentate all'epoca in questa Camera, per sancire nuovamente l'incompatibilità tra il ruolo del magistrato e gli incarichi extraistituzionali. Di nuovo, c'è stata una revisione di queste norme in epoca più recente e, nel frattempo, è anche entrata in funzione la cosiddetta camera arbitrale, che in questa materia avrebbe dovuto abolire quella discrezionalità, che, a suo tempo, fece parlare addirittura, da parte dell'allora presidente del Consiglio di Stato, il dottor Renato Laschena, di una sorta di «assalto alla diligenza».
C'è un secondo ordine di problemi che è posto nella nostra interpellanza e riguarda


Pag. 3

il fatto che numerosi magistrati amministrativi, pur essendo in posizione di fuori ruolo come giudici, essendo in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, continuano, di fatto e anche di diritto, a percepire, a carico della giustizia amministrativa, il trattamento economico loro riservato quali magistrati, oltre ad avere ovviamente un trattamento aggiuntivo.
C'è, inoltre, una vicenda che riguarda in particolare - la voglio citare non per ragioni di carattere personale (non ce n'è alcun motivo), ma per ragioni di carattere esclusivamente istituzionale - anche il ruolo dell'attuale segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri che, in merito a queste vicende, ha risposto ad una nota molto cortese e rispettosa del presidente della prima commissione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, l'avvocato Antonio Rastrelli, che tutti noi conosciamo perché è stato per molte legislature anche membro di questa Camera dei deputati (è stato poi anche presidente della regione Campania e oggi fa parte, come membro laico, del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa ed è presidente della I commissione), che si era rivolto al segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri per chiedere informazioni dettagliate riguardo agli emolumenti dei magistrati che sono distaccati presso la pubblica amministrazione.
Questo accadeva in data 3 ottobre 2001 - cito ora non più i dati dell'articolo che ho ricordato ma i documenti - e in data 22 ottobre 2001 seguì una cortese risposta da parte del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri al presidente Rastrelli in cui veniva ricordato che la questione era stata sottoposta al dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (un dipartimento retto anche questo da un consigliere di Stato, il dottor Claudio Zucchelli) che avrebbe segnalato alcuni profili di riservatezza in questa materia. La risposta si concludeva con queste frasi: entro questi limiti, ritengo possa comunque riuscire utile ai fini che interessano, comunicare che gli incarichi di capo di gabinetto e di capo ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono equiparati, sotto il profilo del trattamento economico fondamentale, a quelli rispettivamente di capo di dipartimento e di dirigente di prima fascia. Nel caso dei dipendenti pubblici la somma corrisposta è pari alla differenza, ove vi sia, fra l'importo previsto per i suddetti incarichi e il trattamento stipendiale in godimento. È inoltre attribuito per i predetti incarichi un emolumento accessorio corrispondente rispettivamente a quello attribuito ai capi dei dipartimenti e ai dirigenti di prima fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio.
Ho voluto citare testualmente questa risposta per correttezza e per rispetto a chi l'ha fatta ma anche per fare emergere per tabulas che, in realtà, è una risposta che non risponde alla sollecitazione del presidente Rastrelli e del presidente della prima commissione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.
Debbo dire che lo stesso Segretario generale, il giorno stesso dell'uscita dell'articolo sul Corriere della Sera ha inviato allo stesso quotidiano una lettera (con una serie di allegati che, ovviamente, non sono stati pubblicati dal quotidiano) pubblicata il 21 gennaio 2003 che ha ricevuto, poi, una risposta pungente da parte del giornalista Stella. Il giorno stesso, il 21 gennaio 2003, lo ricordiamo nella nostra interpellanza, poiché nella lettera del segretario generale veniva ricordato che il dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio aveva segnalato alcuni profili di riservatezza, il garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, è intervenuto pubblicamente con una nota data alle agenzie di stampa, poi pubblicata in un successivo articolo del Corriere della Sera del 22 gennaio 2003 (dunque, sono articoli che si succedono sul primo quotidiano italiano: 20 gennaio, 21 gennaio, 22 gennaio) nella quale dichiarava: la specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni patrimoniali è chiaramente ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi provvedimenti,


Pag. 4

pareri e comunicati stampa dell'autorità dell'ultimo quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati ad altri manager pubblici. Tali disposizioni - continuava la nota del presidente Rodotà - sono peraltro antecedenti alla legge sulla privacy del 1996 e non sono state da essa modificate né sono con essa incompatibili. La stessa legge sulla privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano comunicare tra loro informazioni di carattere personale quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali.
Tuttavia, nonostante questa nota del presidente dell'autorità di garanzia per la protezione dei dati personali non credo risulti, a meno che il Governo non ci dia informazioni diverse - e gliene sarò grato - che sia stato dato ulteriore seguito alla richiesta del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa rispetto alle richieste avanzate con la lettera del 3 ottobre 2001 e che avevano ricevuto la risposta che ho testualmente citato del 22 ottobre successivo.
Allora, le quattro domande che il collega Soda, il collega Fanfani ed io intendiamo rivolgere al Governo in relazione a queste vicende pongono il seguente interrogativo: se non sia necessario e opportuno, anche per l'alternarsi di stratificazioni normative di senso opposto che prima ho ricordato, assumere delle iniziative a livello parlamentare, perché si possa superare questa che è l'ultima ipotesi ormai esistente di giurisdizione domestica.
È vero che questa materia riguarda anche magistrati ordinari, magistrati contabili e, eventualmente, anche magistrati militari, ma è altrettanto vero che, nel caso dei magistrati del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, si tratta di soggetti che impugnano le deliberazioni del proprio consiglio di presidenza, presieduto dal presidente del Consiglio di Stato, di fronte a giudici amministrativi, cioè al TAR del Lazio, presieduto dal dottor Calabrò, che giudica in primo grado e, in sede di appello, di fronte allo stesso Consiglio di Stato. Quindi, in tale materia esiste una commistione assolutamente evidente che andrebbe superata.
Vi è un secondo problema riguardante la questione delle retribuzioni, in quanto queste vengono ad incidere sull'autonomia finanziaria della stessa giustizia amministrativa; vi è infatti una situazione che vede sottrarre risorse alla giustizia amministrativa per altri incarichi, risorse che, quindi, vanno ad incidere sulla spesa indispensabile per ciò che dovrebbe essere l'esclusivo funzionamento della stessa giustizia amministrativa.
Inoltre, abbiamo chiesto al Governo - ci attendiamo anche a tal proposito una puntuale risposta da parte del sottosegretario Ventucci - una dichiarazione, in questo caso politica, su quale sia l'orientamento dell'esecutivo in merito alle pretese esigenze di riservatezza che sono state addotte ed anche circa le ulteriori repliche, prima citate, che definiscono parametri e criteri senza però dare risposta in concreto alla richiesta avanzata dal consiglio di presidenza tramite il presidente della prima commissione, dottor Rastrelli.
Vi è poi un ultimo aspetto di queste vicende che riguarda un singolare caso in materia di incarichi extragiudiziali che ha riguardato direttamente l'attuale segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri; si tratta del caso citato nell'articolo del Corriere della Sera che ho ricordato, rispetto al quale attendiamo una risposta da parte del Governo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facoltà di rispondere.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, gli onorevoli Soda, Boato e Fanfani, come puntualmente illustrato dall'onorevole Boato, chiedono di conoscere se sia vero che numerosi magistrati del TAR e del Consiglio di Stato


Pag. 5

abbiano presentato ricorso al TAR del Lazio, quale giudice di primo grado, avverso le determinazioni assunte dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in materia di incarichi extragiudiziari.
Sul punto, la Presidenza del Consiglio dei ministri conferma la circostanza relativa alla presentazione dei ricorsi in materia e rappresenta che i magistrati amministrativi che si sentono lesi nei loro diritti da deliberazioni del consiglio di presidenza le impugnano dinanzi al TAR del Lazio, che costituisce il giudice naturale per questo tipo di controversie. È noto, infatti, che la privatizzazione del rapporto di pubblico impiego ha comportato il passaggio al giudice ordinario delle relative controversie, con esclusione di quelle che riguardano alcune categorie (militari, diplomatici, prefetti), tra le quali anche i magistrati.
Il Governo non mancherà di studiare, come suggerito dagli onorevoli interpellanti, possibili modifiche normative che, ove condivise dal Parlamento, siano in grado di ridurre eventuali inconvenienti derivanti dalla circostanza che il TAR giudichi sugli atti del consiglio di presidenza che lo amministra. Dovrà acquisirsi sul punto il parere dell'adunanza generale del Consiglio di Stato, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto legislativo 9 febbraio 1939, n. 273.
Gli onorevoli interpellanti chiedono anche di conoscere come sia attualmente ripartito l'onere per il pagamento degli stipendi dei magistrati che collaborano con le istituzioni governative. Secondo la prassi, il trattamento fondamentale dei magistrati è a carico dell'amministrazione di appartenenza, mentre l'accessorio è a carico di quella di destinazione. L'articolo 34 della legge n. 400 del 1988 provvede un successivo rimborso nei riguardi delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle amministrazioni pubbliche non statali. L'operazione è completamente neutra per il bilancio dello Stato, risolvendosi in una partita di giro.
Finora per i magistrati non è mai stato effettuato alcun rimborso da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, che esercita funzioni di coordinamento generale in favore e nell'interesse di tutte le pubbliche istituzioni, ma non vi sono preclusioni di principio e la Presidenza è disponibile a concordare un cambiamento della prassi. Ciò anche in considerazione della circostanza che i magistrati che collaborano con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tutti in posizioni per le quali la legge prevede la presenza di un magistrato, sono regolarmente autorizzati dagli istituti di appartenenza e svolgono funzioni confacenti al loro ruolo istituzionale in conformità all'ordinamento giuridico (ivi compreso l'articolo 100 della Costituzione).
Gli onorevoli interpellanti chiedono, altresì, di conoscere se corrisponda a verità che il segretariato generale di questa Presidenza abbia opposto un diniego alla richiesta inoltrata dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sui compensi corrisposti ai magistrati impegnati in attività di collaborazione con il Governo.
Sul punto non possono consentirsi equivoci. Il consiglio di presidenza non ha chiesto di conoscere l'ammontare dei singoli compensi. Deve, infatti, chiarirsi che il consiglio di presidenza, con nota del 3 ottobre 2001, ha correttamente premesso che spetta ai singoli magistrati indicare l'importo del compenso corrispondente all'incarico per il quale è stata richiesta l'autorizzazione ed ha chiesto, coerentemente con la premessa, la trasmissione di copia del provvedimento o dei provvedimenti predisposti dai diversi ministeri che disciplinano l'ammontare delle predette indennità.
La Presidenza ha risposto congruamente che «gli incarichi di capo di gabinetto o di capo di ufficio legislativo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono equiparati, sotto il profilo del trattamento economico fondamentale, a quelli, rispettivamente, di capo di dipartimento e di dirigente di prima fascia. Nel caso di dipendenti pubblici la somma corrisposta è pari alla differenza, ove vi sia, fra l'importo previsto per i suddetti


Pag. 6

incarichi e il trattamento stipendiale in godimento. È, inoltre, attribuito per i predetti incarichi un emolumento accessorio corrispondente rispettivamente a quello attribuito ai capi dei dipartimenti e ai dirigenti di prima fascia in servizio presso la Presidenza del Consiglio».
La trasparenza è assicurata in materia da specifiche e non derogabili disposizioni di legge come segue. In primo luogo, ciascun magistrato deve dichiarare quanto percepito dall'amministrazione di appartenenza. In base all'articolo 53, comma 6, lettera f), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i magistrati fuori ruolo (che ricoprono incarichi istituzionali presso gli organi costituzionali, pubbliche amministrazioni e autorità) sono escluse altre forme di comunicazione (salvo quanto dirò in seguito con riferimento al terzo punto).
In secondo luogo, per i magistrati che, restando in ruolo svolgono attività di consulenza, in base all'articolo 53, commi 11 e 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli importi dei compensi erogati sono comunicati alle amministrazioni di appartenenza. L'elenco di tutti i collaboratori esterni con l'indicazione dei compensi corrisposti è anche inoltrato al dipartimento della funzione pubblica. Si tratta di adempimenti che alle scadenze stabilite la Presidenza del Consiglio dei ministri mette in atto anche con procedura informatica.
In terzo luogo, tutti i magistrati sono anche tenuti alla dichiarazione del proprio stato patrimoniale e depositano presso gli organi di autogoverno la dichiarazione dei redditi ai sensi dell'articolo 17, comma 22, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
L'ultimo quesito posto nell'interpellanza riguarda l'arbitrato del quale il segretario generale di questa Presidenza è stato nominato presidente. Le parti avevano concordato sul nome del presidente già in data 13 ottobre 2000, quando né il Presidente Berlusconi né il ministro Frattini erano ancora in carica. Gli atti seguenti sono stati meramente esecutivi ed il tempo trascorso è dovuto all'inutile esperimento dei tentativi di conciliazione bonaria.
Il magistrato è stato scelto dalle parti in considerazione della sua competenza ed ha accettato l'incarico solo dopo la prescritta autorizzazione.
L'autorizzazione è stata concessa dal presidente del Consiglio di Stato e ratificata all'unanimità dal consiglio di presidenza che è composto, oltre che dal presidente del Consiglio di Stato, da quattro componenti laici nominati dal Parlamento, da quattro magistrati del Consiglio di Stato e da 6 magistrati dei TAR. Nessuno ha espresso voto contrario o si è astenuto.
È, quindi, di tutta evidenza che la procedura non ha dato luogo ad alcuna perplessità sulla sua assoluta regolarità e sulla sua opportunità.
Del resto, la normativa di recente entrata in vigore assicura la trasparenza dei compensi che sono versati direttamente al Consiglio di Stato, per essere destinati al fondo perequativo e previdenziale istituito dall'articolo 8 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Ai magistrati amministrativi titolari dell'incarico perviene circa il 50 per cento di quanto versato al lordo delle imposte che dovranno pagare ciascuno secondo la propria aliquota.
Le problematiche segnalate non riguardano soltanto i magistrati amministrativi ma anche quelli ordinari, contabili, militari, gli avvocati e procuratori dello Stato, i professori universitari e in misura minore, ma non per importanza delle funzioni svolte, i prefetti, i funzionari parlamentari e della Banca d'Italia, il personale diplomatico.
Di tali professionalità ancora nessun Governo ha potuto fare a meno. Anche altre istituzioni, centrali e locali, ricorrono alla loro collaborazione, costituendo la loro esperienza e le loro capacità un indiscutibile ausilio per il migliore funzionamento della complessa macchina amministrativa.
Se la disciplina di siffatte collaborazioni necessita di una revisione - a tale proposito seguo la richiesta dell'onorevole


Pag. 7

Boato di una valutazione politica della questione - anche al fine di omogeneizzare i trattamenti giuridici ed economici che attualmente risultano differenziati, l'auspicio del Governo è che il dibattito possa avvenire in un clima sereno e costruttivo, dato che la presenza di magistrati e di altre alte professionalità nelle istituzioni è garanzia di legalità nell'azione amministrativa sia per la maggioranza, sia per l'opposizione.

PRESIDENTE. L'onorevole Soda ha facoltà di replicare.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, anticipo che mi dichiaro totalmente insoddisfatto. Capisco che la questione degli incarichi extragiudiziari a magistrati sia un tema sul quale questo Parlamento non è riuscito, pur essendo intervenuto più volte nella passata legislatura, a fare chiarezza e trasparenza. Capisco pure che l'assunto manifestato anche in quest'aula dal Governo Berlusconi sulla complessità della macchina amministrativa apra la strada alla complicazione amministrativa.
Nel primo punto dell'interpellanza abbiamo sottolineato e sollevato la questione dell'illegittimità costituzionale della sopravvivenza di aree di giurisdizione domestica del nostro ordinamento. Voi, signori del Governo, avete inchiodato questo Parlamento sui temi della giustizia per rivendicare garanzie, terzietà ed imparzialità dei giudici. Oggi, di fronte ad una documentata ed evidente assenza di terzietà ed imparzialità, in fattispecie peraltro ben peggiori di quelle che potrebbero immaginarsi in altri campi, richiamate una norma del 1939 senza mai porre attenzione a quei principi costituzionali rafforzati recentemente con l'entrata in vigore dell'articolo 111 della Costituzione.
Cercate di guardare avanti e non trinceratevi dietro un parere che dovrebbe dare proprio quell'organo che deve spogliarsi di tale giurisdizione. Infatti, la giurisdizione domestica in questo campo non attiene - come lei, signor sottosegretario, ha segnalato - soltanto al TAR del Lazio, ma in grado di appello è lo stesso Consiglio di Stato che interviene. Dunque, vi è uno strappo, una lacerazione, una violazione.
Avrei voluto sentire, di fronte a questa emergenza, un impegno a garantire l'attuazione dell'articolo 111 della Costituzione senza riserve, senza procedure macchinose e senza richiami ai pareri di un organo che è già fuori, su questo terreno, dalla nostra Costituzione. Altro che dare i pareri al Parlamento!
A proposito del richiamo fatto dal collega Boato a quell'esperienza della Commissione bicamerale, ebbene è un luogo comune - oramai invalso anche nella polemica quotidiana quando si fa riferimento a tale esperienza - ritenere che la Commissione bicamerale sia fallita perché a un certo momento il Presidente del Consiglio rovesciò il tavolo relativo alle riforme sulla giustizia. Ma è altrettanto certo che si rovesciò sul tavolo della Commissione bicamerale tutta la pressione di poteri forti, tutta la pressione di corporazioni, fra le quali quella della giustizia amministrativa del Consiglio di Stato (che veniva ad essere toccato in questa sua doppia e anfibia veste di giudice e consulente).
Quindi, tutto avrei immaginato fuorché, in un campo così minato, il Governo potesse richiamare niente di meno che una norma del 1939. Quindi lo studio, il rinvio, l'attesa del parere non può soddisfare, poiché abbiamo la strada maestra tracciata dal principio di terzietà del giudice che nella giurisdizione domestica annulla la stessa essenza costitutiva di un giudice.
Sulla seconda questione, lei - signor sottosegretario - ci viene a dire che tutto si risolve in una partita di giro: il che significa la conferma che, attesa l'autonomia di bilancio delle singole amministrazioni (e quindi scardinato il principio di unità del bilancio dello Stato), le risorse sottratte all'amministrazione della giustizia restano e diventano irreversibili, perché voi non fate altro che operare formalmente una risistemazione dei conti. Ma se, come noi sappiamo, sono ormai il 5-6 per cento i magistrati collocati fuori


Pag. 8

ruolo (che quindi non esercitano funzioni giurisdizionali), di fronte allo sfascio della giustizia in generale e di quella amministrativa in particolare - per la quale il Governo dovrebbe rimeditare anche le parole del Capo dello Stato sulla questione dei tempi dei processi - ogni risorsa sottratta alla funzione giurisdizionale diventa una risorsa sottratta alla garanzia dei tempi giusti dei processi (come vorrebbe l'articolo 111 della Costituzione, ma anche la Convenzione europea dei diritti dell'uomo): altro che complessità della macchina amministrativa, (che andrebbe invece semplificata, laddove qui viene complicata)! Si tratta quindi di risorse sottratte alla funzione giurisdizionale, cioè al servizio giustizia, che poi vengono sistemate con partite di giro, cioè con formali assestamenti di voci.
Sulla questione della riservatezza non vorrei aggiungere altro rispetto a quello che abbiamo scritto nell'interpellanza ed a quanto illustrato dal collega Boato, con i riferimenti testuali, tuttavia qual è la ragione d'essere della necessità che vi sia una documentazione dello stato patrimoniale dei parlamentari, dei rami alti della pubblica amministrazione e dei magistrati?
La ragione è quanto era già scritto nell'articolo 97 della Costituzione, quanto era già scritto nella coscienza dei cittadini, vale a dire la trasparenza.
Sono contrario a tutti i distacchi e a tutti i collocamenti fuori ruolo proprio perché ritengo non sia questa la causa della crisi della giustizia e dei tempi dei processi. Certamente, sottrarre un 5, 6 o 10 per cento di risorse - come è avvenuto nell'ambito dell'amministrazione della giustizia con tutti questi distacchi - contribuisce a creare lo sfascio della giustizia. Ricordo il disperato tentativo che facemmo durante la scorsa legislatura con riferimento alle funzioni amministrative presso il Consiglio superiore della magistratura e gli uffici studi. Disponiamo di illustri e valentissimi funzionari - la Camera è un esempio di capacità, di risorse -, possibile che altre amministrazioni debbano necessariamente attingere dall'amministrazione della giustizia?
È proprio l'istituto in sé che andrebbe rimeditato, riaffermando il principio dell'incompatibilità totale netta, senza questo ritornello sistematico e continuo in ordine alla complessità della macchina amministrativa che non può privarsi di risorse preziose; ma quali risorse preziose!
Cosa vuol dire trasparenza? Vuol dire che un cittadino, che potrebbe anche essere disposto - io no - a tollerare questa distrazione, questa sottrazione di risorse umane e finanziarie all'amministrazione della giustizia verso campi della pubblica amministrazione, vuol sapere quanto costi tutto ciò. Lei, signor sottosegretario, ritiene che da tutto quel riferimento involuto contenuto nella sua nota di oggi si riesca a capire il costo di queste operazioni e quanto tutto questo costi in più al funzionario?

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la ascolto sempre assai volentieri, tanto più su un argomento di questo tipo, ma le ricordo che il tempo a sua disposizione è terminato, dunque la invito a concludere il suo intervento.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, concludo precisando che mi ritengo totalmente insoddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario e che ritornerò sul tema attraverso iniziative legislative e con domande incalzanti e più pressanti rivolte al Governo, corredate da ulteriori fatti e documentazioni.
Lei, signor sottosegretario, ha affermato di essere a conoscenza dell'esistenza di ricorsi. In realtà, vi sono 27 ricorsi presentati al TAR del Lazio, che riguardano circa 60 magistrati amministrativi. Noi seguiremo tutta questa vicenda e incalzeremo il Governo con iniziative legislative e atti di sindacato ispettivo nella speranza che vi sia una specie di reazione, di orgoglio della politica, affinché siano fornite risposte, che non possono essere quelle della burocrazia.
Pensavamo - come affermava l'onorevole Boato - che ci sarebbe stato un


Pag. 9

messaggio politico del Governo. Invece, il contenuto della risposta fornita dall'esecutivo dimostra, ancora una volta, un arretramento della politica di fronte alla potenza delle corporazioni e degli apparati amministrativi.

Back Index Forward