A) Interpellanza
informazioni di carattere personale, quando ciò sia necessario per lo svolgimento di funzioni istituzionali» -:
in data 20 gennaio 2003 il quotidiano Il Corriere della Sera ha pubblicato in prima pagina, a firma del giornalista Gian Antonio Stella, un articolo intitolato «Ritornano gli arbitrati d'oro per i giudici double face. Il capo di gabinetto del premier chiamato a dirimere un conflitto tra privati e Farnesina». Nell'articolo, fra l'altro, sostanzialmente si afferma che:
1) numerosi magistrati dei tribunali amministrativi regionali e del Consiglio di Stato hanno presentato ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, quale giudice di primo grado, avverso le determinazioni assunte dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in materia di incarichi extraistituzionali;
2) numerosi magistrati amministrativi, pur essendo in posizione di fuori ruolo come giudici ed in servizio presso altre amministrazioni pubbliche, continuano a percepire a carico della giustizia amministrativa il trattamento economico loro riservato quali magistrati;
3) il Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - alla richiesta inoltrata dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sui compensi corrisposti al medesimo Segretario e ad altri magistrati impegnati in attività di collaborazione con il Governo - ha opposto un diniego, adducendo esigenze di tutela della riservatezza;
in data 21 gennaio 2003 Il Corriere della Sera ha pubblicato una lettera del dottor Antonio Catricalà, Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, contenente alcune precisazioni cui l'autore dell'articolo sopra citato ha replicato, confermando quanto già pubblicato;
sempre in data 21 gennaio 2003 il Garante per la protezione dei dati personali, professor Stefano Rodotà, con una nota resa pubblica dalle agenzie di stampa e ripresa su Il Corriere della Sera del 22 gennaio 2003, sotto il titolo «Arbitrati d'oro, il garante per la Privacy favorevole alla trasparenza», ha ricordato che «la specifica disciplina in materia di pubblicità delle situazioni patrimoniali è chiaramente ispirata a criteri di trasparenza, come si evince anche dai numerosi provvedimenti, pareri e comunicati stampa dell'Autorità dell'ultimo quinquennio, relativi ad amministrazioni statali e regionali, istituti ed enti pubblici, altri enti locali, società a capitale pubblico, aziende autonome e speciali, concessionari di servizi pubblici, magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, dirigenti, equiparati e altri manager pubblici. Tali disposizioni - ha precisato il Garante - sono peraltro antecedenti alla cosiddetta legge sulla privacy del 1996 e non sono state da essa modificate, né sono con essa incompatibili. La stessa legge sulla privacy ha previsto anche che le pubbliche amministrazioni possano comunicare tra loro
se corrisponda al vero quanto citato al punto 1) della premessa e, in particolare, se non si intendano adottare iniziative normative tali da assicurare una composizione del collegio giudicante capace, al massimo possibile nel quadro anzidetto, di ridurre gli inconvenienti derivanti dall'essere, quella in questione, l'ultima ipotesi di «giurisdizione domestica» (restando fuori da tale qualificazione la giurisdizione relativa al personale delle Camere, della Corte Costituzionale e della Presidenza della Repubblica, per la quale gioca un ruolo determinante la posizione costituzionale degli organi di appartenenza);
se corrisponda al vero quanto indicato al punto 2) della premessa, tenuto conto che l'autonomia finanziaria di cui è dotato ormai ogni settore della pubblica amministrazione comporta che lo stesso affronti la spesa indispensabile per il proprio esclusivo funzionamento;
quale sia l'orientamento del Governo in merito a quanto affermato dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri - nonostante il citato parere dichiaratamente opposto dell'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali - in ordine alle pretese esigenze di riservatezza addotte a ragione del diniego di comunicazione di dati relativi al trattamento economico del personale di magistratura con incarichi presso i ministeri;
se, infine, corrisponda al vero la notizia, riferita nell'articolo de Il Corriere della Sera citato in premessa, circa l'attribuzione della presidenza di un collegio arbitrale al Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, relativamente ad una controversia in cui era parte il ministero degli affari esteri, nel momento in cui lo stesso ministero era affidato, ad interim, al Presidente del Consiglio dei ministri.
(2-00611) «Soda, Boato, Fanfani».
(23 gennaio 2003)