Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 254 del 28/1/2003
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(Utilizzo delle ordinanze di protezione civile anche per i grandi eventi - nn. 2-00446 e 2-00451)

PRESIDENTE. Avverto che le interpellanze Realacci n. 2-00446 e Violante n. 2-00451, che vertono sullo stesso argomento, saranno svolte congiuntamente (vedi l'allegato A - Interpellanze e interrogazioni sezione 2).
L'onorevole Realacci ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00446.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, l'oggetto dell'interpellanza è duplice e l'argomento specifico.
Nell'ordinanza del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, che faceva seguito alla legge del 9 novembre n. 401 del 2001, si prevedeva la possibilità di utilizzare le procedure straordinarie della protezione civile non solo per la partita dei grandi eventi, cosa di cui parlerò brevemente successivamente (ascolterò al riguardo con attenzione il punto di vista del Governo), ma anche, in particolare, per quanto riguarda una serie di opere che erano previste nella struttura della protezione


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civile di Castelnuovo di Porto che rappresenta un piccolo grande paradosso italiano della protezione civile.
Infatti, il centro nazionale da cui si governa il sistema di protezione civile è collocato in un'area di prima esondazione del Tevere e con questa ordinanza sarebbe stato possibile procedere ai lavori in quell'area, ad aumenti di cubature e alla perpetuazione di questa struttura, collocata in un'area in cui non poteva essere costruita. Non è un caso unico in Italia; altre strutture di protezione civile - nell'area fiorentina o a Crotone - sono collocate in luoghi in cui non era possibile costruirle.
Sembra quasi una beffa il fatto che venissero utilizzati poteri straordinari della protezione civile in relazione al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea per realizzare i lavori in un'area che, già nel passato, era stata segnalata come una contraddizione della politica di protezione civile, a suo tempo seguita. Mi sembra che a questo errore si sia posto riparo, nel senso che quella parte dell'ordinanza è stata annullata.
Pertanto non si dovrebbe procedere per quella via ai nuovi lavori; rimane tuttavia aperto l'altro oggetto delle richieste di chiarimenti al Governo costituito dall'esasperata estensione della possibilità da parte della protezione civile di operare in condizioni di straordinarietà - condizioni che nessuno nega quando siamo di fronte a calamità naturali e alla necessità di agire - anche per quanto riguarda eventi ampiamente prevedibili, affrontabili anche con strumenti ordinari e, in ogni caso, non ricadenti nell'ambito stretto e filologico di descrizione delle attività di protezione civile.
Per giunta, il forte sospetto - anzi la certezza - che noi abbiamo è che anche gli stessi fondi della protezione civile siano in parte destinati ad operare in direzione di questi grandi eventi, generando quindi una situazione di grande delicatezza ed importanza, come è ovvio per tutti, per la sicurezza del paese; si tratta di una sorta di distorsione istituzionale ed anche di distrazione della qualità dell'intervento verso azioni non organiche rispetto alle missioni delle strutture di protezione civile.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruzzante ha facoltà di illustrare l'interpellanza Violante n. 2-00451, di cui è cofirmatario.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anche l'interpellanza da noi presentata verte sull'argomento affrontato dall'onorevole Realacci. Noi riteniamo che la disciplina introdotta dal decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito dalla legge 9 novembre 2001 n. 401, che ha rivisto la normativa in materia di protezione civile disciplinata precedentemente dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, sia alquanto contraddittoria.
Tale normativa prevede, fra gli ambiti di intervento tipici dell'azione di detta struttura - stiamo parlando della protezione civile -, anche quelli rientranti nella categoria dei grandi eventi, senza disporre alcunché di preciso per quanto attiene alla definizione di detta categoria.
Noi riteniamo questa una innovazione indeterminata ed impropria. Nella sostanza il Presidente del Consiglio dei ministri interpreta in maniera estensiva il dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1 dell'articolo 5-bis comma 5 del citato decreto-legge ed è stato già utilizzato il contenuto di questa legge per manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, da tempo programmate e definite, in tal senso assolutamente non attribuibili alla categoria delle situazioni straordinarie.
Riteniamo vi sia una contraddizione palese con quanto disposto dall'articolo 5 della legge 225 che prevede il ricorso, in via solo eventuale, allo strumento dell'ordinanza presidenziale e solo qualora si configurino imminenti ed imprevisti gravi rischi per la sicurezza delle persone e delle cose o ci si trovi nella circostanza in cui si siano già verificati gravi effetti sulle popolazioni e sul patrimonio.
Si può prevedere, proprio in virtù del conseguimento del bene primario dell'incolumità delle persone e delle cose realmente minacciate o compromesse da


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eventi straordinari, la deroga alle disposizioni della legislazione vigente, tuttavia, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Questo dice la legge n. 225 del 1992.
In questo caso, ci troviamo di fronte ad un utilizzo assolutamente estensivo della legge n. 401 del 2001. Nel momento in cui si è dichiarato «grande evento» il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, previsto dal decreto presidenziale del 20 marzo 2002, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile del 2002, e si è provveduto a disciplinare l'organizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali relativi al citato semestre - sto parlando di un semestre, quindi le iniziative e le manifestazioni che si terranno nel corso di questo periodo saranno molteplici -, esso viene considerato quasi alla stregua di una calamità prodotta da eventi naturali e comunque di carattere improvviso e imprevedibile.
Sappiamo tutti che il semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea è un evento di cui siamo a conoscenza da alcuni anni e che quindi non può essere assolutamente inserito nell'ambito dell'imprevedibilità. Siamo di fronte all'uso di uno strumento palesemente incongruo, che rappresenta una clamorosa novazione alla prassi di gestire per via legislativa l'organizzazione delle due precedenti Presidenze italiane dell'Unione europea (regolate con la legge n. 208 del 1984 e con il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13). Quindi, precedentemente non è stato utilizzato lo strumento dell'ordinanza, bensì quello della legge e la stessa cosa è avvenuta con la legge 8 giugno 2000, n. 149, recante disposizioni per il vertice G8 a Genova.
Tutto questo risulta ancor più grave e sconcertante ove si consideri l'ampiezza della portata delle deroghe previste nell'applicazione della legge n. 401. Vorrei citare alcuni esempi concreti degli strumenti di quella legge che, in questo modo, possono essere utilizzati. Sostanzialmente, con questa ordinanza, si dà la possibilità al capo della protezione civile di avvalersi di personale militare; potrà far fare agli uomini impiegati straordinari fino a 30 ore mensili pro capite oltre i limiti fissati; potrà avvalersi di consulenti ed esperti anche estranei alla pubblica amministrazione; potrà concludere contratti di servizi e forniture anche a trattativa privata, in deroga alla legge; potrà progettare delle opere a trattativa privata; si potranno attuare interventi urbanistici, prescindendo dalla valutazione di impatto ambientale e dalle disposizioni in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica, di tutela dei beni ambientali e culturali; si potranno fare espropri di pubblica utilità e occupare d'urgenza le aree espropriate senza particolari indagini o formalità e, se i proprietari non fossero soddisfatti dell'indennità, ciò non potrà pregiudicare gli effetti del provvedimento di occupazione né l'avvio delle opere. Tutto questo si fa passando per il fondo speciale della protezione civile: è sufficiente la dichiarazione di «grande evento» per poter operare senza vincoli, su tutto il territorio che viene definito dall'ordinanza e in deroga a qualsiasi legge!
Riteniamo che tutto questo abbia dell'incredibile. Crediamo sia assurdo pensare che queste deroghe possano essere così ampie. Oggi la protezione civile dipende di nuovo direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da Berlusconi in persona. Voglio ricordare che, all'inizio della legislatura, non era così: il ministro dell'interno, onorevole Scajola, aveva la delega per questo settore, ma, da quando l'onorevole Pisanu è ministro dell'interno, la cosa non si è ripetuta e le deleghe oggi sono attribuite direttamente al Presidente del Consiglio, onorevole Berlusconi.
Ritengo che queste siano evidenti forzature.
La preoccupazione che vogliamo esprimere riguarda, anzitutto, la trasparenza e l'utilizzo eccessivo della locuzione «grande evento». Ribadiamo, inoltre, anche la preoccupazione di fondo, già espressa dal collega Realacci, relativa al dipartimento della protezione civile: si va ad una ridefinizione delle funzioni e delle competenze della protezione civile che, inevitabilmente,


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ne attenuerà la missione, senza dubbio principale, di intervenire per dare soccorso a popolazioni colpite da eventi calamitosi e per evitare sutuazioni di pericolo o maggiori danni.
Su questa base, chiediamo al Governo se non ritenga di dover modificare l'ordinanza di cui trattasi prevedendo strumenti più idonei e più conformi ai principi generali dell'ordinamento e, in particolare, alle disposizioni della legge n. 225 del 1992, laddove il potere di ordinanza è riconosciuto solo come ultima ratio e, comunque, soltanto in caso di dichiarazione dello stato di emergenza. Chiediamo, altresì, di riformulare il contenuto dei provvedimenti emanati rifacendosi allo schema indicato dalla legge poc'anzi citata ed alle misure già adottate in occasione dell'organizzazione delle edizioni passate del medesimo evento. Qualora dovessero ravvisarsi necessità di deroghe, si dovrebbe comunque procedere d'intesa con gli enti territoriali interessati, i quali vengono totalmente esclusi da ogni accordo relativo all'organizzazione dell'evento indicato.
A tale ultimo riguardo, desidero ricordare che, in occasione della Conferenza intergovernativa dei Paesi dell'Unione europea e del Consiglio europeo, tenutisi, rispettivamente, nelle città di Torino e Firenze, durante l'ultima Presidenza di turno italiana dell'Unione europea, fu prevista la costituzione, in ciascuna città, di una speciale commissione presieduta dal prefetto e composta dal sindaco, dal presidente della provincia, dal presidente della giunta regionale, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal soprintendente per i beni ambientali e architettonici, dal soprintendente per i beni artistici e storici e dal comandante provinciale dei vigili del fuoco (ovviamente, era membro della commissione anche un delegato del Presidente del Consiglio dei ministri cui spettava il compito di assicurare il necessario raccordo di indirizzi). Questo prevedeva il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13!
Con l'applicazione della citata ordinanza, corriamo il rischio di esautorare gli enti territoriali che, invece, potrebbero dare un apporto fondamentale per un'adeguata organizzazione degli eventi stessi. Ma l'elemento che ci preoccupa di più, lo ribadiamo, è quello della trasparenza. Spesso, come Governo, vi fate promotori di iniziative relative alla libera concorrenza ed al libero mercato: scegliere la strada della trattativa privata in relazione ad eventi che avranno una valenza anche economica molto importante e che dureranno sei mesi è una palese contraddizione tra ciò che affermate a parole e ciò che praticate nei fatti!

PRESIDENTE. Il sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, senatore Ventucci, ha facoltà di rispondere.

COSIMO VENTUCCI, Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento. Signor Presidente, le interpellanze illustrate dagli onorevoli Realacci e Ruzzante fanno riferimento all'ordinanza adottata in attuazione della legge n. 401 del 9 novembre 2001, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile». Ritengo opportuno ribadire, al riguardo, alcuni concetti.
Un grande evento costituisce una situazione straordinaria in grado di generare stravolgimenti nell'ordinario sistema sociale. Esso è sicuramente un elemento di probabile accentuazione dei rischi legati allo svolgimento della vita di relazione, solo parzialmente prevedibili e prevenibili, ma che debbono essere comunque oggetto di adeguata pianificazione per la gestione delle ipotizzabili situazioni di crisi, al fine di assicurare condizioni di adeguata tutela della pubblica e privata incolumità.
Il fenomeno del grande evento è dunque equiparabile ad una vera e propria situazione di emergenza conseguente ad un evento calamitoso.
La gestione di dette calamità è stata affidata al dipartimento della protezione civile dalla legge n. 225 del 1992 che, all'articolo 3, individua tra le attività di competenza del suddetto dipartimento quelle di soccorso, di attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni


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colpite ogni forma di prima assistenza per il superamento dell'emergenza e altre quali la previsione, intesa come attività diretta allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi ed alla identificazione dei rischi e delle zone ad essi soggette, e la prevenzione, intesa come attività per evitare o ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi definiti di protezione civile.
Svolgendo questa funzione, già dal 1992 il dipartimento della protezione civile, nel corso del tempo, ha acquisito una notevole esperienza sia nell'ambito della gestione dell'emergenza nazionale ed internazionale, sia nell'ambito dell'attività di previsione e prevenzione.
Il legislatore, con la legge 9 novembre 2001, n. 401, proprio in ragione delle affinità tra la prevenzione dei rischi e la gestione delle emergenze con la materia dei grandi eventi, ha ritenuto opportuno e funzionale al miglior perseguimento dei fini pubblici affidare tale nuova competenza al Dipartimento della protezione civile in aggiunta ai compiti istituzionalmente assolti.
Infatti, ai sensi della legge istitutiva del servizio nazionale di protezione civile, la legge n. 225 del 1992 testé citata dall'onorevole Ruzzante, al dipartimento della protezione civile è demandato il compito di tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi o da altri eventi calamitosi: in altre parole di garantire la sicurezza nel senso più ampio del termine in relazione a tutti quegli eventi che possono mettere in crisi il sistema.
Seppure l'evidente atipicità dei possibili eventi idonei a pregiudicare i beni primari della collettività renda difficoltoso procedere a distinzioni e catalogazioni di sorta, tuttavia i fattori responsabili della crisi del sistema possono essere suddivisi in tre ordini: quelli connessi ad eventi naturali (alluvioni, incendi, terremoti, eruzioni vulcaniche), quelli derivanti dall'opera e dall'attività dell'uomo (rischio antropico) e, ultimi, quelli connessi con il fenomeno di accentuazione del rischio.
Il grande evento dunque, comportando una concentrazione di persone in un luogo circoscritto non abitualmente adibito, e quindi non naturalmente attrezzato ad assolvere quella funzione, oltre a richiedere un efficace intervento di gestione dell'emergenza che il dipartimento è in grado di assicurare, presuppone la messa a punto di una grande strategia di previsione e prevenzione, dove tutti i possibili accadimenti debbono essere previsti e prevenuti attivando e strutturando previamente una organizzazione che preveda, nel modo più completo possibile, le tipologie di rischi onde poter realizzare sistemi atti a ridurre la vulnerabilità della collettività.
Qualunque evento, dunque, che coniughi l'aspetto del rischio secondo i parametri di protezione civile, aggravato da un eccessivo assembramento di persone, con il fattore simbolico che riveste, richiede, comunque, l'attivazione di adeguate misure di previsione e prevenzione del rischio, nonché di potenziamento, in chiave sinergica, delle forze da utilizzare in occasione di possibili emergenze.
Ricordo, a tale proposito, i numerosi grandi eventi che il dipartimento della protezione civile ha coordinato con indubbio successo: la giornata dei giovani del 9 e 10 settembre 1995 a Loreto alla presenza del santo Padre; la giornata mondiale della gioventù nell'agosto 2000 nell'ambito delle celebrazioni del Giubileo; nel novembre 2001 il vertice Ince (Iniziativa centroeuropea); nel maggio 2002 il vertice NATO-Federazione Russa; dal 10 al 13 giugno 2002 il vertice FAO (su richiesta del sindaco di Roma); il 16 giugno 2002 la canonizzazione di padre Pio; nei giorni 1,2 e 3 settembre 2002, l'incontro per la pace di Palermo, promosso dalla comunità di S. Egidio ed infine, il 6 ottobre 2002, la cerimonia di canonizzazione del beato Josè Maria Escrivà.
In conclusione, l'ampio spettro di attribuzioni conferite al dipartimento della protezione civile consente di realizzare un


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coordinamento unitario, indispensabile in un settore tanto complesso dove, accanto alle attività operative, debbono coesistere attività di previsione e prevenzione dei rischi naturali, antropici o derivanti da grandi eventi.
In questi ultimi è rilevabile una duplice natura in quanto accanto ad attività assimilabili alle esercitazioni, debbono convivere aspetti di prontezza operativa tipici delle emergenze vere e proprie, riconducibili nell'alveo di competenze storiche del dipartimento.
In riferimento all'osservazione mossa dall'onorevole Realacci circa l'asserita arbitrarietà della scelta del Presidente del Consiglio dei ministri nella determinazione del grande evento e nella diretta nomina del commissario delegato cui è affidata la gestione, si evidenzia come l'articolo 5-bis, comma 5, della legge n. 401 del 2001, nel prevedere l'applicazione ai grandi eventi delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, tracci un percorso del tutto discrezionale, ma caratterizzato, come per le dichiarazioni dello stato di emergenza, da una fase deliberativa di competenza del Consiglio dei ministri e da una fase attuativa consistente nell'adozione delle ordinanze di protezione civile, con le quali vengono nominati i commissari delegati ed i poteri delegati. Nella prassi, i commissari delegati sono stati individuati, in ragione delle specifiche esigenze, tra le figure istituzionali territorialmente competenti (sindaci o prefetti come poc'anzi ricordato anche dall'onorevole Ruzzante nel caso di Torino e di Firenze), nel capo del dipartimento della protezione civile, ovvero per particolari compiti di natura tecnica, il Presidente del Consiglio dei ministri si è avvalso di figure professionali nell'ambito dell'amministrazione dello Stato.
Peraltro, ragioni di sicurezza e tempistiche ridotte rendono necessario un intervento straordinario finalizzato a rimuovere situazioni di rischio, obiettivo che non sempre si può conseguire con ricorso alle ordinarie procedure e con la tempestività richiesta dalle circostanze. Deve, pertanto, osservarsi come il richiamo, all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 operato in tema di «grandi eventi» dalla legge n. 401 sia sicuramente pertinente ed adeguato alle esigenze di natura sia preventiva sia emergenziale che, come detto, li caratterizzano.
Al riguardo si fa notare che il ricorso a procedure in deroga è comunque sempre stato rigorosamente limitato agli interventi strettamente necessari per il raggiungimento dell'obiettivo prefissato, sempre nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico (ciò vale anche per quanto riguarda il concetto della trasparenza). È appena il caso di ricordare che l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992 prevede la possibilità di ricorrere allo strumento dell'ordinanza di protezione civile, soltanto al fine di superare eccezionali e significative situazioni di rischio, non fronteggiabili con le normali procedure e non riconducibili nell'ambito dell'assetto di ordinaria amministrazione.
In sostanza, l'ordinanza consente il ricorso a procedure più celeri con maggiore capacità incisiva, indispensabili in questo genere di situazioni, comunque soggette ai controlli previsti dall'ordinamento sulle attività poste in essere in applicazione delle stesse. Del resto, gli interessi in gioco in presenza di tali «grandi eventi» giustificano e legittimano il ricorso all'esercizio di poteri straordinari.
Tra i «grandi eventi», infine, indubbia rilevanza assumono le attività finalizzate a consentire il corretto svolgimento del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, la cui valenza implicherà, sicuramente, l'adozione di misure straordinarie per garantire lo svolgimento delle manifestazioni in un contesto di piena sicurezza ed efficienza. È comunque ormai noto che il Governo italiano non ospiterà gli incontri e le manifestazioni connesse con il semestre presso il centro funzionale di Castelnuovo di Porto (come ha testè ricordato anche l'onorevole Realacci) e che i principali eventi, ovvero le riunioni del Consiglio d'Europa, si svolgeranno a Bruxelles.
È comunque vero che nel programma originario dell'organizzazione del semestre


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italiano di presidenza dell'Unione Europea ci fosse l'intenzione di utilizzare le strutture del centro di Castelnuovo di Porto, potenziandolo. Ciò per dotare l'Italia di un moderno centro congressuale in grado di ospitare eventi internazionali con idonee caratteristiche di funzionalità ed accessibilità senza dover realizzare, di volta in volta, costose strutture temporanee, massimizzando le potenzialità derivanti dall'acquisto della sede della protezione civile di Castelnuovo di Porto determinato, nella precedente legislatura, con il decreto-legge n. 132 del 13 maggio 1999, convertito con la legge n. 226 del 13 luglio 1999. Infatti, nell'ambito dei programmi di ricostituzione del dipartimento, oltre all'utilizzazione sopraesposta, il riordino del centro di Castelnuovo di Porto era stato previsto come il primo passo per una riconfigurazione della missione istituzionale del centro polifunzionale che coniugasse le esigenze della protezione civile dettate dalla legge n. 225 del 1992 con le nuove competenze in materia di «grandi eventi». In particolare, era emersa l'esigenza della configurabilità del centro quale strumento per il perseguimento della duplice finalità: quella relativa agli adempimenti collegati con le funzioni attribuite al dipartimento della protezione civile dalla legge n. 225 del 1992, nonché quella attinente alla gestione dei «grandi eventi» attribuita allo stesso dalla legge n. 401 del 2002.
Nel progetto della creazione di un centro che armonizzasse le diverse componenti della protezione civile per ottimizzare le risorse e creare un confronto ed una collaborazione permanente, era inclusa anche la realizzazione di una sala operativa in grado di gestire le attività, gli eventi e le emergenze di rilievo nazionale, articolata per funzioni operative e dotata delle più moderne infrastrutture logistiche, visto che il centro, potenzialmente, aveva tutte le caratteristiche per ospitarla.
Tuttavia, il dipartimento della protezione civile, nel corso dell'anno precedente, ha promosso un'indagine conoscitiva in merito alla situazione ereditata dalle precedenti amministrazioni relativa all'opportunità di un congruo utilizzo del centro. A questo fine, per le conseguenti valutazioni per l'acquisto, ha richiesto un preventivo parere di congruità circa il prezzo a suo tempo formulato: circa 216 miliardi di lire (l'acquisizione di detto parere è in itinere presso l'agenzia del demanio).
Si è quindi addivenuti al convincimento dell'assoluta inadeguatezza del centro polifunzionale rispetto alle esigenze esposte. Ciò anche perché l'indagine effettuata ha evidenziato ostacoli di vario tipo, il più preoccupante dei quali è il rischio che il fiume Tevere, esondando, invada una struttura che dovrebbe garantire, in un'emergenza nazionale, l'invio rapido di mezzi e uomini sul luogo della catastrofe, tanto che il Dipartimento della protezione civile, d'intesa con l'autorità di bacino del Tevere ed il provveditorato alle opere pubbliche del Lazio, con il consenso delle istituzioni territoriali competenti, aveva in animo di provvedere a redigere un progetto che contestualmente rappresentasse la necessaria difesa idraulica del centro e costituisse un possibile accesso rapido alla rete autostradale.
D'altronde, il potenziamento comporterebbe un sicuro impegno di spesa, ed alla luce di una prima valutazione complessiva dell'operazione la consistenza degli oneri connessi non consiglierebbe di procedere nella realizzazione del progetto esposto, e ciò anche in relazione alla possibilità di valutare l'esigenza nell'immediato di una diversa localizzazione, che riveda il trasferimento ad altra sede di tutto il Dipartimento della protezione civile, scelta determinata con parametri maggiormente funzionali ed economici.

PRESIDENTE. L'onorevole Realacci ha facoltà di replicare per la sua interpellanza n. 2-00446.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, il sottosegretario Ventucci è una persona seria: tra le righe, nelle ultime parole della sua risposta, è possibile individuare le motivazioni (o almeno una parte di esse), a mio avviso giuste, che hanno portato ad annullare quella parte di


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ordinanza che permetteva, in deroga, di costruire, con poteri straordinari, nuove volumetrie a Castelnuovo di Porto. È già infatti poco serio, per un grande paese come l'Italia, avere il centro massimo della protezione civile localizzato in una area di esondazione del Tevere; aggiungere ulteriori volumetrie, ospitare in quella sede anche il vertice dell'Unione europea sarebbe stato veramente troppo per il nostro bel paese.
Ho francamente apprezzato lo sforzo di dimostrare come la presidenza italiana dell'Unione europea o la santificazione di Josè Maria Escrivà siano eventi naturali calamitosi o catastrofi, ma, francamente, ritengo che questa disquisizione sia difficilmente comprensibile da parte dei cittadini italiani.
Rimangono quindi intatte le preoccupazioni, non rispetto alla necessità da parte dello Stato italiano di dotarsi di una strumentazione in grado, in rapporto con le regioni e gli enti locali, di affrontare eventi straordinari, bensì rispetto alla commistione tra l'azione di protezione civile e la preparazione dei grandi eventi; ritengo, infatti, che questa produca sostanzialmente un indebolimento, dal punto di vista finanziario, della missione di questo comparto, comparto che, peraltro, è diretto da persona di grande qualità, perché Guido Bertolaso è sicuramente persona capace, in grado di affrontare entrambi i compiti. Entrambi i compiti - soprattutto quello di protezione civile - richiedono però una dedizione assoluta.
Ricordo che il nostro paese, da questo punto di vista, ha sicuramente compiuto alcuni passi in avanti; nell'ultimo periodo, in occasione degli ultimi eventi - il sistema di protezione civile è un patrimonio di tutti e non rappresenta certo un problema solo di questa o quella maggioranza: è infatti interesse di tutti che esso sia affidabile ed efficiente - non abbiamo visto ripetersi le drammatiche cause di lutto e danni verificatesi negli anni passati. Ricordo la drammatica alluvione del 1994 in Piemonte, durante la quale morirono persone che erano a ventiquattr'ore di distanza dall'onda di piena che si era realizzata nella parte alta del Po; ricordo che morirono persone che erano sui ponti a guardare la piena in arrivo e che non erano state avvertite. Qualche anno dopo, nel caso della drammatica alluvione che colpì Sarno, Quindici e Bracigliano, morirono oltre cento persone le quali, dopo ore che la montagna stava «colando», erano rimaste in situazione di estremo pericolo quando sarebbe bastato uno spostamento di qualche centinaio di metri per mettere in sicurezza e salvare quelle vite umane.
Questo fa capire che, per realizzare il sistema di protezione civile, vi è bisogno di molti elementi, di un'azione sul terreno della prevenzione (ma su tale argomento tornerò rapidamente in seguito) e di un'efficacia nella gestione della risposta. Tale efficacia è tanto maggiore quanto più il sistema di protezione civile - come è accaduto in alcune regioni e con alcuni enti locali - diviene un sistema territoriale, con una cultura diffusa che si intreccia con un volontariato che, in molti casi, è di altissimo livello e qualità e che permette allo Stato italiano di rispondere con rapidità, efficienza ed accettabilità da parte delle popolazioni a questi eventi drammatici. Si tratta di un sistema che, peraltro, probabilmente, richiederebbe anche (ma tale questione potrà essere affrontata nel corso di questa legislatura) un servizio di formazione di base esteso a tutti i cittadini e in grado di predisporli, come accade in altri paesi, al tipo di eventi che si possono verificare in generale nel nostro paese e, in particolar modo, in alcune aree.
Sicuramente, nei due casi precedentemente citati, l'alluvione del Piemonte e l'alluvione di Sarno, se vi fosse stata una cultura diffusa della risposta a questi eventi, oggi sarebbero state salvate delle vite umane e, probabilmente, si sarebbero prodotti anche minori danni. Da questo punto di vista, il sistema di protezione civile - lo ripeto - ha compiuto alcuni passi in avanti ed oggi possiamo essere più sicuri. Proprio perché il cammino da fare è ancora molto, e perché si tratta di un terreno di grande importanza per la civiltà


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ed il futuro del paese e per la sicurezza dei cittadini, si deve guardare con preoccupazione a qualsiasi tentativo di utilizzare impropriamente procedure, uomini, strumenti, fondi per indirizzarli verso altre direzioni, che saranno anche legittime ma che non appartengono a queste priorità del paese. Da questo punto di vista, sebbene tutti comprendiamo le difficoltà di bilancio, che peraltro forse la politica del Governo tenderà nei prossimi anni ad esasperare, si segnala che questa legge finanziaria prevede nel campo della protezione civile un taglio di circa 15 milioni di euro (se non sbaglio), che è ancora più preoccupante alla luce del fatto che, su quello stesso fondo, vengono reperite le risorse per la realizzazione dei grandi eventi.
Vi è, quindi, un'azione di riduzione ben più pesante di ciò che apparentemente emerge dal bilancio del fondo della protezione civile, poiché quello è anche il capitolo cui si attinge per realizzare progetti dello Stato italiano che, seppure importanti, non hanno attinenza con esso. Altrettanto grave è il fatto che, nell'azione di prevenzione - che, come sappiamo, in alcuni casi è estremamente importante (si pensi solo al consolidamento antisismico e, soprattutto, alla corretta gestione del territorio) - si è registrato un consistente taglio dei fondi. Soltanto per ciò che riguarda il comparto della difesa del suolo siamo di fronte ad un taglio per l'anno in corso pari a 202 milioni di euro (circa il 30 per cento delle risorse destinate). Inoltre, è completamente privo di buonsenso, oltre che sbagliato, il fatto che nei decenni precedenti (la colpa di ciò, chiaramente, non è del Governo in carica) il nostro paese, per riparare ai danni delle alluvioni e delle catastrofi, abbia destinato una cifra enormemente superiore a quella destinata a prevenire lutti e danni.
Per questo motivo - lo ripeto - non si può essere soddisfatti della pur competente, intelligente e volenterosa risposta del sottosegretario Ventucci e dell'assetto che attualmente si è raggiunto, perché il fatto di costruire un sistema di protezione civile efficiente ed integrato è una delle scelte che l'Italia ha cominciato a compiere, ma che deve assolutamente portare avanti per introdurre anche un elemento di sicurezza reale per i cittadini, per il territorio e, in ultima analisi, per il futuro del nostro paese.

PRESIDENTE. L'onorevole Ruzzante ha facoltà di replicare per l'interpellanza Violante n. 2-00451, di cui è cofirmatario.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, anch'io riconosco la serietà e la correttezza del sottosegretario Ventucci. Seguo spesso i lavori dell'Assemblea e riconosco al sottosegretario Ventucci, rispetto ad altri suoi colleghi, una capacità di dialogo rispetto alle valutazioni provenienti dai banchi dell'opposizione anche nella discussione di alcuni provvedimenti importanti, nonché una funzione di mediazione che giustamente, nel suo ruolo di sottosegretario di Stato per rapporti con il Parlamento, svolge con correttezza. Tuttavia, devo dire la verità con altrettanta onestà intellettuale: in questa occasione non ci ha convinti, signor sottosegretario. Le sue stesse valutazioni nella risposta non sono apparse convincenti e condivisibili fino in fondo. Ho sentito una risposta d'ufficio più che una risposta fatta con l'intelligenza e con la capacità di essere convincente nei confronti delle argomentazioni utilizzate da parte dell'opposizione.
Ritengo che su ciò debba veramente esservi una maggiore attenzione da parte del Governo. Se questa non vi fosse costringerebbe l'opposizione ad andare avanti con le critiche rispetto all'applicazione della normativa relativa ai grandi eventi. Dico di più: riproporremo tale esigenza di trasparenza in quest'aula per ogni grande evento che verrà definito tale da parte della Presidenza del Consiglio attraverso ordinanze. Lo faremo in una funzione di trasparenza nei confronti del popolo italiano. Infatti, riteniamo non vi siano elementi di imprevedibilità tali da ricorrere alla definizione di «grande evento» per il semestre della Presidenza italiana all'Unione europea. Deve esservi un'organizzazione, una previsione e vi è


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un'agenda scritta da settimane, da mesi. Al suo interno vi sono una serie di eventi fondamentali per la storia del nostro paese e per il ruolo che avrà nell'ambito dell'Unione europea. Proprio per questo tali eventi rientrano nell'ordinarietà in quanto già previsti da parte del Governo.
Potrei anche capire che di fronte ad un evento religioso straordinario, ad una grande manifestazione pubblica decisa nell'arco di dieci-quindici giorni si possa ricorrere allo strumento dell'ordinanza. Tuttavia, ciò non può avvenire nel caso di un tema di cui si sta parlando da almeno tre anni all'interno del Ministero degli affari esteri e della Presidenza del Consiglio. Oltretutto, l'agenda del semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea viene decisa collegialmente e non solo dall'Italia. Dunque, ritengo che in riferimento al semestre italiano di Presidenza tale evento non sia straordinario: esso rientra nell'ordinarietà. Nel 1984 e nel 1996 sono state approvate leggi per decidere quali fossero le manifestazioni di maggiore importanza.
Il secondo aspetto riguarda la necessità di utilizzare le ordinanze per garantire procedure in deroga. Nella risposta all'interpellanza lei ha parlato di uso limitato di tali procedure in deroga. Tuttavia, leggendo l'ordinanza del 24 aprile 2002, quella relativa al semestre italiano di Presidenza dell'Unione europea, ci si accorge che non è così. L'uso di procedure in deroga è fortemente richiamato nei contenuti dell'ordinanza scritta dalla Presidenza del Consiglio. Si parla di deroghe relative alle gare d'appalto (quindi, trattativa privata o gare informali); vi è una deroga relativa alle opere da realizzare dove si prescinde dalla valutazione dell'impatto ambientale, dalle disposizioni in materia paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica, di tutela dei beni culturali ed ambientali, da quelle in materia idraulica ed idrogeologica, e da quelle in materia di conferenza dei servizi. Se ciò è scritto nell'ordinanza è evidente che verrà utilizzato, altrimenti non si sarebbe scritto. Quindi, credo che quanto scritto nell'ordinanza non tratti di un uso in deroga limitato, come è stato detto dal sottosegretario.
La progettazione delle opere può essere affidata anche a trattativa privata a liberi professionisti, ovvero a società di progettazione o a società di ingegneria, aventi esperienza professionale nel settore in relazione alle caratteristiche tecniche dell'incarico, anche in deroga ad una determinata disposizione.
Dunque questa ordinanza è piena di deroghe. Allora o è sbagliata l'ordinanza, nel senso che si sarebbe dovuto scrivere che se ne sarebbe fatto un uso limitato - come è stato definito dalla risposta del sottosegretario -, ma siccome così non è (e la lettura dell'ordinanza è la dimostrazione che sono previste deroghe infinite nell'applicazione delle manifestazioni previste nell'ambito del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea) ritengo che la risposta del sottosegretario non possa essere assolutamente condivisibile o quantomeno sia in contraddizione rispetto al contenuto di questa ordinanza - oppure credo vi sia un eccesso di discrezionalità. Ritengo che nel passato siano state approvate leggi che hanno ridotto l'uso della discrezionalità (ciò vale per i comuni, per gli enti locali, per le regioni, ma anche per i ministeri).
Credo si possano prevedere procedure accelerate e che si possa e si debba prevedere un'organizzazione per tempo di grandi eventi come possono essere sicuramente quelli connessi al semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea, senza ridurre la possibilità di garantire una trasparenza ed una situazione di libera concorrenza e di libero mercato nell'ambito dell'assegnazione di determinati appalti e di determinate opere connesse allo svolgimento di tali eventi.
Questo è dunque l'elemento che più ci preoccupa e sul quale indagheremo più fortemente nel corso delle prossime settimane, non solo in connessione allo svolgimento del semestre di Presidenza europea, ma in qualsiasi occasione nella quale il Governo utilizzerà ordinanze per definire la realizzazione di grandi eventi.


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L'ultima considerazione che vorrei svolgere riguarda la protezione civile, proprio per evitare una strumentalizzazione delle parole da noi utilizzate. Ovviamente non vi è da parte nostra - né mi pare da parte del collega della Margherita - l'espressione di un giudizio su chi oggi dirige la protezione civile. Ho avuto modo di conoscere il dottor Bertolaso nella sua precedente attività nell'ambito dell'ufficio nazionale per il servizio civile; ritengo che egli sia un ottimo dirigente e che abbia dimostrato tutta la sua competenza e tutta la sua capacità in termini organizzativi ed anche in termini di indirizzo amministrativo dell'ufficio da lui precedentemente diretto.
La preoccupazione che abbiamo voluto manifestare con la presente interpellanza è semmai opposta: cioè quella che vengano assegnati compiti alla protezione civile non strettamente connessi alla sua funzione principale e fondamentale e sappiamo tutti quanto quest'ultima sia importante. Al riguardo basti citare gli ultimi esempi calamitosi avvenuti nel nostro paese, quello in Sicilia e quello del terremoto nel Molise, per capire qual è la funzione principale e prioritaria alla quale la protezione civile deve essere assolutamente richiamata. Distoglierla da questa funzione principale, affidandole compiti che non le sono propri o che comunque non sono solo propri della protezione civile, riteniamo possa costituire oltre che un problema di trasparenza - come ho avuto modo di dire prima - anche un rischio rispetto alla capacità di intervento della protezione civile nelle materie che sono fondamentali e di sua competenza.

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