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B) Interpellanze
Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
abusivismo edilizio, urbanizzazione irrazionale e malgoverno del territorio sono solo alcune delle cause che rendono drammaticamente quotidiana la possibilità di catastrofi naturali: Sarno e Soverato sono gli esempi più evidenti di disastri ambientali accaduti nel nostro Paese;
dai vari dossier presentati da Legambiente risulta che i comuni interessati, nell'ultimo decennio, da alluvioni sono circa 1.500 e da frane circa 2.000, con circa 7 morti al mese, senza considerare i terremoti, gli incendi boschivi, le eruzioni vulcaniche e gli incidenti industriali;
in un contesto di questo tipo è ovviamente giusto ed indispensabile dotare il servizio nazionale di protezione civile del potere di andare in deroga alla legge in caso di catastrofi naturali, al fine di garantire una capacità di reazione veloce e snella agli eventi calamitosi imminenti o in corso;
questo potere è riconosciuto al sistema nazionale di protezione civile con la legge n. 225 del 24 febbraio 1992, che riconosce il potere di ordinanza in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi, che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e
poteri straordinari e finalizzati ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;
con la legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile», viene stabilito che la suddetta deroga, finalizzata alla mitigazione del rischio, possa essere utilizzata anche per scopi che nulla hanno a che vedere con le attività di protezione civile, quali il conferimento del potere eccezionale anche per gli eventi che sono programmabili con anni di anticipo, e quindi con la possibilità di rispettare la legge ordinaria, e che non comportano alcun rischio per la vita umana, per i beni, gli insediamenti e l'ambiente;
andare in deroga ai vincoli paesaggistici e urbanistici potrebbe, al contrario, accrescere i danni all'ambiente, al paesaggio e ai beni del nostro bel Paese;
con questa legge il Ministro dell'interno, delegato alla protezione civile dal Presidente del Consiglio dei ministri, può stabilire, senza nessun controllo da parte dei membri del Parlamento, quale sia un grande evento e quale no e nominare direttamente il commissario che lo gestisca, anche, fatto gravissimo, andando in deroga alle leggi e normative vigenti in materia;
il Governo italiano si sta preparando ad ospitare il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea: gli incontri e le manifestazioni connesse, che vedranno coinvolti rappresentanti e delegazioni aderenti all'Unione europea, si terranno principalmente presso il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto;
il centro polifunzionale della protezione civile di Castelnuovo di Porto è stato costruito in un'area di prima esondazione del fiume Tevere, quindi in un'area a grande rischio idrogeologico, ed ha sempre rappresentato un esempio negativo. Fino a ieri la stessa protezione civile costruiva in aree a rischio, oggi la cultura della prevenzione dei rischi si è sviluppata nel nostro Paese e ciò è da citare per rendere evidente il cambiamento positivo del sistema nazionale di protezione civile e di gestione del territorio italiano;
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 marzo 2002, si è dichiarato il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea un «grande evento»;
con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, in attuazione della legge del 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per la celebrazione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea», si autorizzano la realizzazione di aumenti di volumetrie del centro polifunzionale di Castelnuovo di Porto, opere di collegamento viario e di difesa idraulica. In altre parole quella struttura «imbarazzante» per il sistema nazionale di protezione civile, invece di essere accantonata e smantellata, viene ripresa, ampliata, ingrandita, per il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, probabilmente per essere poi utilizzata dal dipartimento della protezione civile;
in particolare, con tale ordinanza il Presidente del Consiglio dei ministri autorizza interventi, che prescindono dalla valutazione di impatto ambientale, dalle disposizioni in materia di paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica e di tutela dei beni culturali ed ambientali e da quelle in materia idraulica ed in materia di conferenza di servizi, quali:
a) interventi ed opere di riqualificazione e completamento del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto, già oggi di dimensioni notevoli, anche attraverso aumenti di volumetrie, interventi che potranno essere estesi anche ai comuni limitrofi;
b) interventi infrastrutturali e strutturali per il potenziamento dei collegamenti viari funzionali al centro polifunzionale della protezione civile di Castel
nuovo di Porto nella zona del comune di Castelnuovo di Porto, compresa fra il fiume Tevere, la strada provinciale «Tiberina», la strada provinciale «Traversa del Grillo» e l'allineamento parallelo a quest'ultima, posto a circa 2.500 metri di distanza dalla stessa sul lato Roma. Tali interventi possono essere estesi anche al di fuori del suddetto perimetro;
c) interventi ed opere di messa in sicurezza idraulica del centro polifunzionale di protezione civile di Castelnuovo di Porto e delle reti viarie di accesso;
d) rifacimento e completamento del castello «La Rocca», del palazzetto «Paradisi» e della pavimentazione ed illuminazione di piazza Vittorio Veneto e di piazza Cavour nel centro urbano di Castelnuovo di Porto;
e) individuazione e immediata occupazione d'urgenza delle aree da espropriare per realizzare le opere e gli interventi, con decreto di esproprio emanato ed eseguito senza particolari indagini e formalità;
f) stipula di contratti di lavoro a tempo determinato e autorizzazione a prestare lavoro straordinario per il personale del dipartimento della protezione civile e della regione Lazio, in deroga ai contratti nazionali di lavoro e relativi statuti;
tutti questi interventi, in particolare quelli di messa in sicurezza idraulica, saranno realizzati in deroga ad oltre 30 tra leggi e decreti e conseguentemente ci troveremo di fronte ad «opere edilizie abusive», realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alle porte di Roma, che, in assenza di una attenta valutazione ambientale, potranno alterare il delicato e pregiato ecosistema dell'alto Tevere, spostando ed accrescendo più a valle, presso Monte Rotondo Scalo, il problema delle esondazioni;
inoltre, sempre tramite l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3199 del 24 aprile 2002, si stabilisce che i fondi utilizzabili per la realizzazione dei grandi eventi, come ad esempio il vertice Fao, il vertice Nato, il semestre di presidenza italiana dell'Unione europea ed altri, sono posti a carico della protezione civile: in pratica si usano i soldi destinati agli interventi contro le calamità naturali per realizzare le opere dei grandi eventi;
appare chiaro che attraverso l'indiscriminato utilizzo della deroga alle leggi e normative vigenti in materia di urbanistica, di idraulica e di tutela dell'ambiente e del paesaggio, da parte del Ministro delegato alla protezione civile, anche per gli eventi programmabili, di fatto si potranno realizzare opere infrastrutturali e strutturali invasive, costose, inutili e pericolose per il territorio italiano, utilizzando una metodologia riconducibile a quella utilizzata per la realizzazione degli ecomostri che già troppi danni hanno creato al nostro bel Paese;
con questo potere il Ministro delegato alla protezione civile potrà, in assurdo, trasformare i parchi pubblici romani in enormi parcheggi a servizio delle auto blu di scorta agli invitati e ai delegati al semestre italiano di presidenza dell'Unione europea;
l'interpellante è anche fortemente preoccupato che tali deroghe possano essere estese anche alle questioni dell'ordine pubblico, accentrandole, per un periodo lunghissimo di almeno sei mesi, nelle mani di un commissario di governo: e ciò potrebbe portare ad un'esautorazione degli organi locali preposti, quali il prefetto, il sindaco, il questore e il comandante dei carabinieri -:
se intenda, per i motivi sopra citati, adottare iniziative legislative, affinché, nell'ambito della legge 9 novembre 2001, n. 401, non risulti più possibile prevedere nel caso di grandi eventi gli identici strumenti di intervento previsti per le calamità naturali e, contestualmente, eliminare immediatamente tutte le opere infrastrutturali e strutturali previste nelle ordinanze relative alla gestione del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea.
(2-00446) «Realacci».
(27 luglio 2002)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per sapere - premesso che:
il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, nel rivedere la normativa in materia di protezione civile, disciplinata dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, introduce tra gli ambiti di intervento tipici dell'azione di detta struttura, anche quelli rientranti nella categoria dei «grandi eventi», senza nulla disporre di preciso riguardo alla definizione di detta categoria;
sulla base di tale innovazione, per quanto indeterminata ed impropria nella sostanza, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi di un'interpretazione oltremodo estensiva del dispositivo di cui all'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 5-bis, comma 5, del citato decreto legge, ha utilizzato lo strumento dell'ordinanza in materia di protezione civile - ora prevista con finalità di gestione e prevenzione, anche in ipotesi di danni o di pericolo di danni derivanti da grandi eventi - per manifestazioni e cerimonie istituzionali o religiose, da tempo programmate e definite;
il medesimo decreto-legge, pur disponendo l'abrogazione delle disposizioni contenute nella legge 24 febbraio 1992, n. 225, in quanto incompatibili con il decreto stesso - formula che, come noto, è quanto di più indeterminato ed improprio dal punto di vista della tecnica legislativa - tuttavia, fa certamente salvo il disposto dell'articolo 5 della legge 225, che prevede il ricorso, in via solo eventuale, allo strumento dell'ordinanza presidenziale solo qualora si configurino imminenti ed imprevisti gravi rischi per la sicurezza delle persone e delle cose o ci si trovi nella circostanza in cui si siano già verificati gravi effetti sulle popolazioni e sul patrimonio;
nella ratio della citata legge n. 225 del 1992, l'eventuale ricorso allo strumento dell'ordinanza può anche prevedere, proprio in virtù del conseguimento del bene primario dell'incolumità delle persone e delle cose realmente minacciate o compromesse da eventi straordinari, la deroga alle disposizioni della legislazione vigente, tuttavia sempre «nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico»;
a seguito della dichiarazione di «grande evento» del semestre di presidenza italiana dell'Unione europea, intervenuta con decreto presidenziale del 20 marzo 2002, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile del 2002, emanata ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, si è provveduto a disciplinare l'organizzazione degli interventi strutturali ed infrastrutturali relativi al citato semestre di presidenza, considerato quasi alla stregua di una calamità prodotta da eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo, e comunque di carattere improvviso e imprevedibile;
l'uso di uno strumento così palesemente incongruo, che rappresenta una clamorosa novazione alla prassi di gestire per via legislativa l'organizzazione delle due precedenti presidenze italiane dell'Unione europea (si vedano la legge 5 giugno 1984, n. 208, e il decreto-legge 12 gennaio 1996, n. 13) e di analoghi eventi di natura politico-istituzionale (si veda, a titolo di esempio, la legge 8 giugno 2000, n. l49, recante disposizioni per il vertice G8 a Genova), risulta ancor più grave e sconcertante ove si consideri l'ampiezza, l'assolutezza e la portata delle deroghe, sia per quanto concerne gli aspetti contabili, finanziari, di corretta gestione amministrativa e di scelta ed utilizzazione del personale, nonché di attribuzione degli appalti e delle commesse, sia per quanto attiene al rispetto della normativa in materia di impatto ambientale, paesaggistica, architettonica, archeologica, urbanistica, di tutela dei beni ambientali e culturali, idraulica e idrogeologica e di conferenza dei servizi. Alla luce di tali disposizioni, il commissario delegato per il coordinamento degli interventi sembra divenire una sorta di monarca assoluto, svincolato dal rispetto di qualsiasi regola di buona amministrazione;
ancora, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 luglio 2002, si è provveduto a dichiarare come «grande evento» la cerimonia di canonizzazione del beato Josemaria Escrivà prevista per il giorno 6 ottobre 2002 a Roma, precostituendo in tal modo il presupposto per un possibile nuovo ricorso allo strumento dell'ordinanza presidenziale, per l'organizzazione e la gestione dell'evento stesso;
tali evidenti forzature sembrano rientrare in un generale disegno di ridefinizione delle funzioni e delle competenze della protezione civile, che ne attenua la missione di prevenzione dei rischi naturali e di origine antropica, nonché di soccorso alle popolazioni colpite da eventi calamitosi, ridefinizione che, tuttavia, non sembra sia stata recepita dalla stessa struttura della protezione civile se, stando alle pagine del sito internet del ministero dell'interno, fino a tutto il mese di luglio 2002, non vi è traccia delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 433 del 2001 e del conseguente nuovo assetto della protezione civile -:
se non ritenga di dover trasfondere le suddette misure in strumenti normativi più idonei, alla luce dei principi generali dell'ordinamento e, in particolare, delle disposizioni della citata legge n. 225 del 1992 (articolo 5, comma 2), laddove prevedono che al mezzo dell'ordinanza si possa ricorrere come ultima ratio e, comunque, soltanto in caso di dichiarazione dello stato di emergenza;
se non reputi di dover riformulare il contenuto dei provvedimenti emanati e richiamati in premessa, rifacendosi allo schema indicato dalla normativa già citata ed adottata in occasione dell'organizzazione delle edizioni passate di medesimi eventi e, laddove dovessero ravvisarsi necessità di ulteriori deroghe, di procedere comunque d'intesa con gli enti territoriali interessati.
(2-00451)
«Violante, Montecchi, Ruzzante, Leoni».
(3 settembre 2002)