Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 238 dell'11/12/2002
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(Servizi e provvidenze a favore degli studenti universitari italiani - n. 3-00619)

PRESIDENTE. Il sottosegretario per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Stefano Caldoro, ha facoltà di rispondere all'interrogazione Volontè n. 3-00619 (vedi l'allegato A - Interrogazioni sezione 6)

STEFANO CALDORO, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, con l'atto di sindacato ispettivo, al quale si risponde, gli onorevoli interroganti chiedono di superare una situazione ritenuta non equanime sull'uniformità di trattamento del diritto allo studio tra gli studenti italiani e gli studenti stranieri, in particolare sul servizio per l'assegnazione di posti alloggio.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001, che tratta delle disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, definisce i criteri economici e di merito, in applicazione dei quali sono concessi gli interventi previsti in favore degli studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi.
Ai fini della concessione dei predetti benefici, i cittadini dell'Unione europea, in applicazione della normativa vigente, sono equiparati ai cittadini italiani; per cittadini stranieri si intendono, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (che è il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), gli studenti provenienti dai paesi che non appartengono all'Unione europea e gli apolidi.
Il successivo articolo 39 prevede che in materia di accesso all'istruzione universitaria e relativi interventi per il diritto allo studio è assicurata la parità di trattamento tra il cittadino straniero e il cittadino italiano, nei limiti e con le modalità di cui allo stesso articolo.
Il regolamento attuativo del predetto testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ribadisce peraltro che gli studenti stranieri accedono a parità di trattamento con gli studenti italiani ai servizi ed agli interventi per il diritto allo studio, di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore, ed i servizi abitativi, in conformità con le disposizioni previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge n. 390 del 1991.
La determinazione degli indicatori della situazione economica e dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente è effettuata sulla base delle procedure e delle modalità definite dallo stesso articolo e dall'articolo 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli studenti stranieri provenienti dai paesi particolarmente poveri, in relazione anche alla presenza di un basso indicatore di sviluppo umano, la valutazione della condizione economica è effettuata con una particolare procedura disposta dall'articolo 13 dello stesso provvedimento. L'elenco di tali paesi è emanato annualmente di concerto con il Ministero degli affari esteri. Gli studenti stranieri sono considerati in ogni caso fuori sede, indipendentemente dalla sede della loro residenza in Italia, ad eccezione del caso in cui il nucleo familiare dello studente risieda in Italia.
La normativa vigente che riconosce agli stranieri, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi di studio, di partecipare, al pari degli studenti italiani, ai concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e degli altri interventi previsti in favore dei capaci e meritevoli privi di mezzi, non consente, allo stato, alcuna deroga, che potrà essere introdotta solo con una modifica al riferito decreto legislativo n. 286 del 1998.


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PRESIDENTE. L'onorevole Ranieli, cofirmatario dell'interrogazione, ha facoltà di replicare.

MICHELE RANIELI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, lei ha fornito un'articolata risposta, per cui, per quanto riguarda il sottoscritto e il suo gruppo, ci riteniamo soddisfatti per la profondità e la ricchezza dei contenuti.
Tuttavia, il problema rimane. Volevamo infatti richiamare l'attenzione del ministro, del sottosegretario e del Governo su come le misure adottate tra il 1991 e il 2001, al fine di stabilire l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio tra gli studenti italiani e i cosiddetti studenti universitari stranieri - diritto garantito costituzionalmente nelle democrazie occidentali -, in sostanza finiscano per penalizzare gli studenti italiani non residenti, perché le condizioni socioeconomiche dello studente italiano sono solitamente più vantaggiose di quelle degli studenti stranieri.
Di fatto, quindi, pur sussistendo alcuni svantaggi per molti giovani studenti (provenienti soprattutto dal Mezzogiorno), avendo essi una situazione economica più vantaggiosa rispetto allo studente straniero, finiscono per essere penalizzati soprattutto per quanto riguarda l'assegnazione degli alloggi. Non a caso citavamo l'esempio dell'università La sapienza di Roma, dove su 133 posti liberi soltanto 13 sono stati assegnati agli studenti italiani pendolari e ben 183 agli studenti cosiddetti stranieri.
Il problema, quindi, esiste. Noi esprimiamo grande soddisfazione per questo principio di uniformità, però abbiamo ritenuto di richiamare l'attenzione del Governo e del sottosegretario su questo svantaggio dello studente italiano. Parimenti, esistono studenti italiani che vivono il disagio per una questione ambientale, familiare. È necessario, dunque, a nostro avviso, individuare un modo per consentire loro di competere, non soltanto, come recita il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2001, come normativa di accesso, alla dichiarazione dei redditi, ma dando prevalenza, ad esempio, al merito nell'attribuzione delle risorse, non solo per quanto riguarda l'alloggio, ma anche per quanto riguarda gli ulteriori privilegi. Ciò metterebbe i nostri studenti, gli studenti italiani, in condizione di competere e stimolerebbe ulteriormente gli studenti stranieri che vivono in Italia ad operare un maggiore approfondimento culturale.
Comprendiamo che tutto questo debba attuarsi attraverso una modifica legislativa. Tuttavia, riteniamo che, mentre quello di garantire il diritto allo studio è un principio costituzionale, le modalità di accesso alle cosiddette provvidenze rientrano anche nella legislazione concorrente. Attualmente, sono le regioni ordinarie, quelle a statuto speciale e le province autonome ad occuparsi delle provvidenze per garantire il diritto allo studio. Un decreto ministeriale di indirizzo alle regioni e alle province autonome si auspica, al fine di favorire, per esempio, la parità di trattamento soprattutto nelle università in cui è maggiore la presenza di studenti universitari stranieri (Perugia, Roma, Milano, Catanzaro, Messina); in queste università si possono prevedere due graduatorie separate o si può dare la priorità al merito rispetto al reddito.
Pur dichiarandomi soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario, confido nella sua sensibilità per valutare (e rendersi, quindi, promotore) l'emanazione di un decreto ministeriale che possa rappresentare un momento di indirizzo nei confronti delle regioni e delle province autonome, anche alla luce della modifica del titolo V della Costituzione, tenendo conto del principio della cosiddetta concorrenza legislativa con le regioni.

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