Allegato A
Seduta n. 238 dell'11/12/2002


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(Sezione 6 - Servizi e provvidenze a favore degli studenti universitari italiani)

F)

VOLONTÈ, RANIELI e DORINA BIANCHI. - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con diverse e successive disposizioni normative (legge n. 390 del 1991, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 aprile 1994, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 aprile 1997, legge n. 40 del 1998 e decreto ministeriale del 4 agosto 2000) sono state stabilite l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario, nonché la possibilità per gli studenti stranieri di fruire, per concorso, dei servizi e delle provvidenze previste nei modi e nelle forme stabilite per i cittadini italiani;
condizione per poter accedere a tali provvidenze è la valutazione di merito e delle condizioni economiche degli studenti;
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2001 dispone, altresì, che, per le matricole, il requisito richiesto per accedere ai benefici sia il solo reddito, mentre il merito sia accertato solo successivamente durante il percorso universitario e che, inoltre, i benefici acquisiti, fermo restando i requisiti, vengano mantenuti per tutto il periodo degli studi universitari;
risulta evidente che gli studenti italiani si trovano, a causa della diversa differenza di redditi familiari dichiarati, fortemente svantaggiati rispetto ai loro colleghi stranieri;
detta anomalia si evidenzia maggiormente nelle assegnazioni di posti alloggio per le matricole fuori sede. Un esempio è fornito dall'università «La Sapienza» di Roma, presso la quale, nell'anno accademico 2000/2001, su 267 posti alloggio destinati agli studenti iscritti ai primi anni 115 sono stati assegnati a studenti stranieri, mentre per l'anno accademico 2002/2003 su 183 posti a disposizione solo 13 sono andati a studenti italiani e i restanti 170 agli stranieri -:
quali provvedimenti intenda assumere per prevenire un trend che nei prossimi anni non consentirà più agli studenti italiani di poter usufruire del servizio di posti alloggio;
se non ritenga opportuno, al fine di ovviare a tale situazione non equanime, determinare delle quote paritarie tra studenti stranieri e studenti italiani all'interno delle quali far valere i requisiti di merito e economici richiesti dalle citate disposizioni normative.(3-00619)
(29 gennaio 2002)