Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 227 del 21/11/2002
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(Indagine sulle modalità di applicazione dell'articolo 41-bis nelle carceri - n. 2-00547)

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-00547 (vedi l'allegato A - Interpellanze urgenti sezione 11).

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, illustrerò molto brevemente l'interpellanza presentata anche a nome di parlamentari di altri gruppi, quindi non solo di rifondazione comunista ma anche del gruppo dei Verdi, dello SDI e di altri gruppi, tesa ad ottenere dal Ministero una documentazione che ci sembra indispensabile. Come sappiamo, è in discussione la riforma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. È stata già discussa nell'altro ramo del Parlamento, attualmente, è all'esame della Commissione giustizia e approderà, fra non molto, in aula. A noi pare assolutamente indispensabile una discussione molto seria, del resto già avviata in Commissione giustizia. Non intendiamo assolutamente mettere il timbro ad un voto dell'altro ramo del Parlamento, tuttavia, alcuni elementi di conoscenza, in qualche modo indispensabili per giungere ad un processo decisionale normativo corretto, sono mancanti.
Mi riferisco ad elementi di documentazione riguardanti quanti e quali siano i detenuti attualmente sottoposti al regime dell'articolo 41-bis, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario, quale sia la loro posizione giuridica, per quale reato siano stati ristretti, da quanto tempo siano a disposizione di questo regime speciale, in quale carcere siano attualmente detenuti. Insomma, ritengo che l'occasione della discussione sulla riforma dell'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario alluda alla necessità, da parte nostra, di redigere anche un bilancio, che abbraccia ormai più di dieci anni, dell'applicazione concreta di tale regime carcerario.
Penso che questo screening, questo monitoraggio - che dovrebbe essere, ritengo, continuo tra il ministero, l'autorità amministrativa ed il Parlamento - sia, in questo momento, tanto più indispensabile in quanto ci avviamo ad una discussione in Assemblea che ritengo estremamente importante. Sappiamo infatti benissimo come nella cultura garantista, nella cultura dello stato di diritto, un carcere duro, senza garanzie, qualunque sia il reato commesso e qualunque sia la personalità, anche la più efferata, del reo, rappresenti una grave violazione, un grave vulnus democratico.
Riteniamo che questo monitoraggio, richiesto al ministero tramite la presente interpellanza urgente, debba diventare sistematico nel rapporto tra ministero e Parlamento; lo consideriamo comunque indispensabile per una reale discussione informata in Assemblea sull'articolo 41-bis.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di stato per la giustizia, onorevole Valentino, ha facoltà di rispondere.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi avvarrò, ai fini della risposta ai quesiti posti, di appositi prospetti sintetici per i quali chiedo l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, in modo da agevolare il collega Russo Spena in quella ricognizione sui dati che l'interpellanza urgente si prefigge.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza sulla base dei consueti criteri.

GIUSEPPE VALENTINO, Sottosegretario di Stato per la giustizia. I gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica legati all'azione della criminalità organizzata ed i riflessi concreti pericoli per l'ordine e la sicurezza all'interno degli istituti di pena derivanti dalla presenza, in numero sempre più elevato, di soggetti appartenenti al crimine organizzato, hanno determinato, a partire dal 20 luglio 1992, l'applicazione del regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis, secondo comma, dell'ordinamento penitenziario, applicato inizialmente per la durata di un anno, con più provvedimenti, a 367 detenuti, tutti ritenuti


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elementi di particolare pericolosità, con posizione di preminenza nell'ambito delle organizzazioni criminali.
Inoltre, il 15 settembre 1992, con decreto dell'allora ministro di grazia e giustizia, il direttore generale ed il vicedirettore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria vennero delegati all'emissione di provvedimenti concernenti l'applicazione dell'articolo 41-bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario. Sulla base di tale delega venne applicato il regime detentivo speciale a 567 detenuti. Tali provvedimenti, alla naturale scadenza e dopo aver acquisito notizie aggiornate sui singoli detenuti, non vennero rinnovati.
Nel corso degli anni il regime detentivo speciale ha avuto un andamento costante, come risulta dalle tabelle grafiche che mi appresto a depositare, ed allo stato vi risultano sottoposti 677 detenuti, la maggior parte dei quali ha una posizione giuridica mista. Costoro sono ristretti per i reati previsti dall'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario (vi è un prospetto che riguarda anche questo profilo) negli istituti dotati di sezione adibita al contenimento di tale tipologia di detenuti, e risultano sottoposti al regime detentivo speciale come da prospetto che anche allego.
L'introduzione del regime speciale nell'ordinamento penitenziario dal luglio 1992 ad oggi ha determinato l'emissione di decreti di applicazione nei confronti di 1595 detenuti, i quali sono stati ristretti negli istituti penitenziari indicati nella tabella riepilogativa (che, naturalmente, depositerò), oltre che negli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, successivamente dismessi.
Le modalità di esecuzione del regime speciale sono sancite dall'articolo 1 del decreto ministeriale di sottoposizione al citato regime detentivo che prevede che nei confronti del detenuto venga sospesa l'applicazione delle seguenti regole di trattamento e dei seguenti istituti previsti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modificazioni: colloqui con i familiari e conviventi con frequenza superiore complessivamente ad uno al mese e di durata superiore ad un'ora, a prescindere dal numero di persone ammesse al colloquio; colloqui con terzi; corrispondenza telefonica al di fuori di una telefonata mensile con i familiari e conviventi, sottoposta a registrazione ai sensi dell'articolo 39, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, nel caso in cui il detenuto o l'internato nel corso del mese non svolga alcun colloquio visivo consentito; ricezione dall'esterno di somme di peculio superiore all'ammontare mensile stabilito ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e invio di somme all'esterno, fermo restando il pagamento di spese inerenti alla difesa legale ed il pagamento di multe ed ammende; ricezione dall'esterno di pacchi contenenti generi ed oggetti in quantità superiore a due pacchi al mese complessivamente di peso non superiore ai dieci chili e due pacchi annuali straordinari contenenti esclusivamente abiti, biancheria, indumenti intimi e calzature; organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive; nomina e partecipazione alle rappresentanze dei detenuti e degli internati; svolgimento di attività artigianali per proprio conto o per conto terzi.
La magistratura di sorveglianza nel corso degli anni si è pronunciata sui ricorsi da parte dei detenuti interessati, così come risulta dal prospetto che allegherò unitamente agli altri che ho precedentemente indicato. Alla magistratura di sorveglianza spetta la cognizione sui ricorsi che vengono presentati avverso i provvedimenti che dispongono l'applicazione dell'articolo 41-bis, per cui vi è una giurisdizionalizzazione della valutazione che se ne fa.

PRESIDENTE. L'onorevole Russo Spena ha facoltà di replicare.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, svolgerò una brevissima replica. Credo che i dati forniti dal sottosegretario Valentino, che quindi ringrazio, siano indispensabili per la discussione che dovremo portare avanti anche in questo


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ramo del Parlamento. Non si tratta di una discussione di poco conto perché nel momento in cui il circuito previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario diventa definitivo e non più soggetto a periodiche proroghe (quindi, in qualche modo esso potrebbe comunque coprire l'intero arco del periodo carcerario di una persona condannata), diventa particolarmente rilevante lo screening su quali siano state le condizioni ed i tempi di attuazione e di esecuzione di questo articolo, nonché le altre argomentazioni che abbiamo richiesto e che ci sono state fornite.
Pensiamo anche all'importanza di queste informazioni per le limitazioni all'accesso ai benefici penitenziari previste dall'articolo 41-bis. Non dimentichiamo, infatti, che questi dati ci sono richiesti anche in sede europea. Sappiamo che l'equilibrio fra le esigenze di sicurezza e quelle di tutela dei diritti fondamentali di ogni persona, anche detenuta per reati gravissimi, è molto delicato.
Mi riferisco non solo alle sentenze della Corte costituzionale (quella del 1997 assume un particolare rilievo), ma anche alla pubblicazione del nuovo rapporto sulle condizioni di detenzione in Italia da parte del comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene inumane o degradanti, che si riferisce, se non sbaglio, all'ispezione svolta nel 2000 e che dedica proprio all'applicazione dell'articolo 41-bis un apposito capitolo, chiedendo chiarimenti ed avanzando rilievi.
Anzi, colgo l'occasione - e concludo - per chiedere al Ministero della giustizia di rispondere a questi rilievi ed a queste annotazioni che sono stati avanzati. Credo si possa stabilire una collaborazione, a partire da questa documentazione, che possa permettere in sede di discussione sull'articolo 41-bis in Commissione giustizia ed in Assemblea uno stadio più avanzato di confronto rispetto a quello (mi permetto di esprimere un giudizio ovviamente molto personale) che ha caratterizzato la discussione svoltasi nell'altro ramo del Parlamento, che, a nostro avviso, è stata molto unilaterale e che ha tenuto poco conto delle sentenze della Corte costituzionale per quanto riguarda il regime carcerario.
A questo punto mi fermo perché entreremmo nel merito di una discussione sul procedimento normativo che svolgeremo nelle prossime settimane.

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