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La seduta, sospesa alle 14,30, è ripresa alle 14,45.
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.
PRESIDENTE. L'onorevole Sedioli ha facoltà di SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, con questa interpellanza diamo continuità ad un'iniziativa che abbiamo già sviluppato nel corso del dibattito sul decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, in materia di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari. Siamo intervenuti ripetutamente ed in modo pressante perché il citato decreto-legge, all'articolo 1, comma 1, con la disposizione del contratto di lavoro annuale escludeva la possibilità di regolarizzazione dei lavoratori extracomunitari a tempo determinato operanti nella filiera agroalimentare, poiché i rapporti di lavoro in questa realtà economica sono fondamentalmente di carattere stagionale.
flussi del 16 ottobre, che deve essere pubblicato. Ciò ha determinato incertezze. Ciò non si può ripetere per l'anno prossimo. Quindi, già dalla fine di quest'anno è necessario stabilire le quote e determinare i flussi. Faccio presente che soltanto nel Trentino-Alto Adige, dal mese di gennaio, c'è una richiesta di 8 mila lavoratori extracomunitari a tempo determinato, come in altre parti del paese, per i primi mesi dell'anno e, soprattutto, per il mese di marzo, quando si tratta di raccogliere le primizie.
PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, professor Brambilla, ha facoltà di ALBERTO BRAMBILLA, Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali. Signor Presidente, con riferimento all'interpellanza in questione vorrei rappresentare che il decreto-legge n. 105 del 2002 convertito dalla legge n. 222 del 2002 ammette alla legalizzazione il lavoratore dipendente irregolare con contratto di soggiorno per lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero con contratto di lavoro di durata non inferiore ad un anno.
in Italia almeno due anni di seguito per prestare lavoro stagionale (qualora si tratti di impieghi ripetitivi) e fino ad un massimo di tre anni, ciò ai sensi dell'articolo 5, comma 3-ter del decreto legislativo n. 286 del 1998 come introdotto dalla recente legge n. 189 del 2002.
PRESIDENTE. L'onorevole Sedioli, cofirmatario dell'interpellanza, ha facoltà di SAURO SEDIOLI. Signor Presidente, mi dichiaro parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal sottosegretario Brambilla perché con la circolare del 25 ottobre si risponde sicuramente in modo parziale alle esigenze del settore agricolo. Come si dice: meglio che niente, però, si può fare di più. In particolare, colgo l'occasione della risposta fornita a questa interpellanza per richiamare tre punti.
Questa nostra preoccupazione apparteneva a tutto il mondo agricolo e, in particolare, alle associazioni e alle organizzazioni professionali agricole, ma il Governo non ha inteso modificare il dispositivo dell'articolo 1 di quel provvedimento, nonostante le preoccupate e pressanti richieste di tutto il mondo agricolo.
Per questo motivo, anche con la presente interpellanza, presentata il 16 ottobre scorso, abbiamo inteso dare continuità al nostro impegno, perché fosse risolta l'ingiustificata iniquità che colpisce un settore che rappresenta, con l'indotto, il 25 per cento del prodotto interno lordo. Si tratta, quindi, di una richiesta giusta, che avrebbe potuto essere accolta tranquillamente in fase di conversione del decreto-legge e alla quale non si poteva sfuggire senza provocare danni ai produttori agricoli e a tutta la filiera agroalimentare. Il problema è stato affrontato con la circolare emanata il 25 ottobre scorso dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, riconoscendo la validità delle richieste da noi avanzate e confermando il contratto annuale, però con un numero minimo di centosessanta giornate. È sicuramente un sollievo rispetto alle preoccupazioni originarie, ma non si capisce perché si parli di centosessanta giornate e non delle cento previste dal contratto degli operatori agricoli stipulato poco tempo fa, nel mese di luglio.
Con quest'interpellanza vogliamo sollecitare una maggiore attenzione verso il settore agroalimentare, per le sue caratteristiche e per le sue esigenze di programmazione. Infatti, il produttore agricolo non è interessato a sapere se ci siano o meno le quote di lavoratori extracomunitari a tempo determinato al momento della raccolta; ha bisogno di saperlo al momento della semina, perché deve programmare il lavoro futuro. Quindi, anche per le quote che si stabiliranno per i prossimi anni, è necessario che si operi in tempi tali da permettere all'agricoltore e, soprattutto, a coloro che fanno produzioni di qualità, che sono fortemente esigenti di manodopera, di programmare il lavoro e, quindi, di avere certezze.
Se così non fosse, rischiamo, come è già avvenuto, che il produttore rinunci anche a queste produzioni; ciò abbassa la competitività del nostro sistema agricolo, in quanto, come ho già detto, si tratta, sostanzialmente, di produzioni di qualità. Non si può ripetere ciò che è avvenuto l'anno scorso, quando le quote d'ingresso per i lavoratori a tempo determinato sono state stabilite con il cosiddetto criterio del contagocce: il 4 febbraio, il 12 marzo, il 18 maggio, a luglio, fino all'ultimo decreto
Un'ultima cosa: desidererei che con questa interpellanza, che affronta il problema del lavoro extracomunitario, si tenesse conto anche di un altro problema che si pone. In particolare, non vorremmo che nel determinare i flussi per il prossimo anno si operasse una deduzione di quota in proporzione ai lavoratori che sono stati regolarizzati. Si tratta, infatti, di due problemi totalmente diversi; del resto, la vicenda di quest'anno ha dimostrato che vi è una richiesta crescente di lavoratori extracomunitari a tempo determinato, pertanto, ritengo che i flussi debbano essere determinati per tempo e debbono essere corrispondenti alle esigenze del settore agro-alimentare e, soprattutto, stabiliti con procedure che non siano così complicate come si presentano in modo da fornire risposte celeri e dare anche più certezze al comparto agricolo e ai produttori agricoli.
Come chiarito dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 50 del 20 settembre 2002 quest'ultimo requisito deve intendersi riferito anche ai lavori svolti presso imprese agricole purché la durata sia almeno di 12 mesi. Per la regolarizzazione è richiesta, quindi, l'occupazione alle dipendenze di un imprenditore secondo la definizione data dal codice civile, vale a dire di soggetto che svolge un'attività economica organizzata al fine della produzione agricola o, più in generale, alla trasformazione o all'alienazione degli stessi prodotti agricoli. Altro requisito richiesto è quello inerente alla durata del rapporto di lavoro che non può essere inferiore all'anno; a questo proposito - come notava l'interpellante - con la circolare n. 52 del 25 ottobre scorso questo Ministero ha provveduto ad integrare, con specifico riferimento agli operai agricoli e florovivaisti, le disposizioni attuative recate dalla già citata circolare n. 50.
In considerazione delle particolari esigenze di flessibilità del settore è prevista, infatti, la possibilità per le imprese agricole di stipulare un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato della durata di un anno - dal 10 settembre 2002 al 10 settembre 2003 - con la garanzia di un numero minimo di giornate che, come faceva notare l'interpellante, è pari a 160 rispetto alle 312 generalmente lavorabili in un anno e con garanzia di occupazione mensile di almeno 10 giornate.
Comprendo che la risposta possa non soddisfare completamente l'interpellante, ma confermiamo sostanzialmente che nelle previsioni normative della legge non possono rientrare i lavoratori stagionali; questo risponde, appunto, alla ratio della norma. Peraltro, le esigenze di lavoro stagionale sono assicurate sia con interventi governativi quali la determinazione delle quote annuali d'ingresso che vengono assegnate con riferimento alle richieste da parte delle prefetture, delle regioni, degli enti locali e delle organizzazioni sindacali e datoriali, sia con interventi legislativi; in quest'ultimo caso, faccio riferimento, in particolare, al permesso di soggiorno pluriennale che può essere concesso a favore dello straniero che dimostri di essere venuto
Bisogna, innanzitutto, stabilire le quote per i lavoratori stagionali extracomunitari entro l'anno, per dare certezze di programmazione all'impresa agricola. In secondo luogo, si deve trattare di quote adeguate alle richieste del mondo agricolo. In ultimo, vi deve essere, soprattutto, una velocizzazione e semplificazione delle pratiche per ottenere una risposta positiva alle richieste delle imprese agricole.


