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PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, onorevole Aprea, ha facoltà di VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Vedo l'onorevole Caparini in piedi, signor Presidente.
PRESIDENTE. Questa è un'interrogazione, signor sottosegretario: prima si risponde e poi si replica; se fosse un'interpellanza, sarebbe il contrario.
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Grazie, signor Presidente, ma siccome...
PRESIDENTE. Lei lo sa benissimo, onorevole Aprea. Stavo per dire che è un'anziana parlamentare, ma non vorrei mancarle di riguardo.
DAVIDE CAPARINI. Debbo fare ammenda io, signor Presidente; pensavo fosse il contrario!
PRESIDENTE. Prego, signor sottosegretario.
VALENTINA APREA, Sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca. Signor Presidente, onorevole interrogante, si precisa preliminarmente che l'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, ha sancito il trasferimento nei ruoli dello Stato, a decorrere dal 1o gennaio 2000, del solo personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio nelle scuole statali che, alla data del 25 maggio 1999, risultava essere alle dipendenze degli enti locali e non di tutto il personale comunque in servizio nelle scuole statali. La norma, quindi, non riguardava il personale non di ruolo assunto temporaneamente dagli enti locali.
nelle scuole statali per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali.
PRESIDENTE. L'onorevole Caparini ha facoltà di DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, il sottosegretario di Stato sa quanto io la stimi e sa anche quanto su questo problema abbia insistito. Poteva in questo caso il Governo risparmiarsi la lunga elencazione della giurisprudenza in materia dei ruoli per quanto riguarda il personale tecnico amministrativo nelle scuole. Il problema è un altro.
risposte diamo a queste persone che - lo riconosciamo noi stessi - hanno subito tagli sul bilancio e sulla finanziaria da parte degli enti locali, sono state costrette ad aggirare la legge sul consiglio degli enti locali (e già questo è un paradosso) dopodiché non si vedono minimamente tutelate nei loro diritti?
PRESIDENTE. È così esaurito lo svolgimento di una interpellanza e di interrogazioni all'ordine del giorno.
Successivamente, il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito dalla legge 27 ottobre 2000, n. 306, ha, tra l'altro, disposto l'aggiornamento e l'integrazione, per una sola volta, delle graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze al personale appartenente al profilo del collaboratore scolastico, prevedendo l'inserimento in detta graduatoria di coloro che hanno prestato servizio nelle scuole statali nel medesimo profilo professionale o profili equiparati per almeno trenta giorni, anche con rapporto di lavoro costituito con gli enti locali.
Il regolamento recante norme sulle modalità di conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 124 del 1999 succitata, adottato con decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, nel disciplinare detta materia, all'articolo 2, con riguardo ai collaboratori scolastici, precisa che, per il conferimento delle supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che, negli ultimi tre anni scolastici, ha prestato servizio
Per il conferimento di supplenze temporanee il medesimo regolamento prevede all'articolo 5 che debbano essere utilizzate le graduatorie di circolo e d'istituto, composte, per ciascun profilo professionale presente nella scuola, da una prima fascia che comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatorie da utilizzare per il conferimento delle supplenze annuali e da una seconda fascia che comprende, per i collaboratori scolastici, gli aspiranti inclusi nelle graduatorie provinciali ad esaurimento, con precedenza per coloro che hanno prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali.
Per il profilo dei collaboratori scolastici non è prevista una terza fascia in quanto, come precisato nel medesimo decreto ministeriale e successivamente dal decreto ministeriale 10 ottobre 2001 n. 150, in caso di esaurimento delle predette graduatorie le relative assunzioni avvengono mediante uffici provinciali del lavoro a norma dell'articolo 587 del decreto del Presidente della Repubblica n. 297 del 1994 (testo unico in materia di istruzione) e delle disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56.
Tutte le disposizioni succitate fanno riferimento al servizio prestato con rapporto di impiego direttamente con gli enti locali i quali erano tenuti per legge a fornire personale alle istituzioni scolastiche statali. Nessuna delle succitate condizioni sussiste per gli addetti di cooperative di servizi o di prestatori d'opera le cui prestazioni non determinano l'instaurazione di un rapporto di lavoro con l'ente locale; infatti, i contratti stipulati dal citato personale non sono con l'ente locale ma con le cooperative o le ditte incaricate di operare all'interno delle scuole in virtù di contratti posti in essere con l'ente locale.
Coerentemente con la normativa suddetta il decreto ministeriale n. 75 del 19 aprile 2001, con il quale sono state indette le procedure per l'inserimento nelle graduatorie e negli elenchi provinciali ai fini del conferimento delle supplenze al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario della scuola, dispone che requisito valido per l'ammissione alla procedura è il servizio prestato con un rapporto di impiego direttamente con lo Stato o con gli enti locali ed, in tale ultimo caso, il profilo professionale degli enti locali in cui è stato svolto il servizio deve concernere il personale della scuola statale già a carico degli enti locali ed attualmente a carico dello Stato.
Il problema, che è oggetto di questa interrogazione, sta proprio nel riconoscimento di quelle figure che, purtroppo, in un periodo non lontano della nostra storia, sono state costrette dagli enti locali, pur avendo operato per lungo tempo nelle scuole, a formare delle cooperative o comunque a trasferirsi in cooperative per aggirare i tagli che venivano richiesti ai comuni per quanto riguarda i limiti delle assunzioni.
Questo comportamento, questi arrangiamenti da parte degli enti locali nascevano anche da nuove direttive da parte dell'INPS sulle prestazioni d'opera.
Dunque, oggi ci troviamo - purtroppo a distanza, ormai, di due anni - con delle persone che hanno lavorato, magari per anni all'interno dei plessi scolastici, che, in questo momento, si vedono non riconosciute la loro prestazione d'opera ed anche la qualità della loro prestazione d'opera, non dico per quanto riguarda il passaggio al ruolo (ormai su questo, purtroppo, ci abbiamo messo una pietra sopra) ma anche per quanto riguarda le supplenze.
La domanda che ponevo nella mia interrogazione era proprio questa: quali
So bene che il Governo può obiettare che queste norme sono state scritte da un altro governo, tuttavia, mi rendo conto (e si renda conto anche il ministro) che ci sono delle palesi violazioni dei diritti dei lavoratori. In questo caso la risposta - ne prendo atto con grande rammarico - che dovremo dare a questi lavoratori è: arrangiatevi! Non mi aspettavo questo tipo di risposta da parte del Governo. Ne prendo atto, però, mi farò portatore, ovviamente, di nuove proposte nel tentativo di ripristinare una giustizia ed allo scopo di dare a questi lavoratori ciò che, effettivamente, loro spetta.
Sospendo la seduta che riprenderà alle 18.


